Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 18 settembre 2023, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 settembre 2023

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
175 del 28 luglio 2023.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 51.
 
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28
luglio 2023, n. 98

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »;
al comma 3, le parole: « sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidita' relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » il segno di interpunzione « , » e' soppresso;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023 ».