Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2023
Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;
Visto l'art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con il quale, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, e' stato consentito, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
Visto l'art. 45, comma 3-novies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ai sensi del quale per le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e redigono il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le modalita' attuative delle disposizioni del comma 3-octies del medesimo art. 45 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento e applicate previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilita';
Considerato che il citato art. 45, comma 3-octies, prevede che l'applicazione di tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possa essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato il permanere di una situazione di volatilita' dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;
Ritenuto opportuno estendere anche a tutto l'esercizio 2023 la facolta' di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
Considerata la necessita', nell'attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'art. 45, comma 3-octies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies e 3-novies, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2023

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1247