Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 luglio 2021, n. 98
Testo del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2023), coordinato con la legge di conversione 18 settembre 2023, n. 127 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le
imprese del settore edile, lapideo e delle scavazioni in caso di
eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12, commi 2 e 3, e l'articolo
5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183»:
«Art. 12 (Durata). - Omissis.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Omissis.»
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile.».
- Si riporta all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale»:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
Omissis.».
 
Art. 2
Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai
agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai e' lavoratori
e' dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca
marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e
ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, recante «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli»:
«Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 3
Linee guida in materia in salute e sicurezza

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidita' relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 puo' essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022 e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi da 115 a 119, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un
contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti
rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai
soggetti che, per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano o prodotti petroliferi o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita'
indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarieta' e' determinato
applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare
della quota del reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei
redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul
reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022;
nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere
superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarieta' dovuto,
determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il
sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. I
soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
giugno 2023.
118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e
della riscossione del contributo di solidarieta', nonche'
del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 5, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 «Misure urgenti a
sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56:
«Art. 3 (Contributo in quota fissa in caso di prezzi
del gas elevati). - Omissis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per
i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno
2023.»
«Art. 5 (Disposizioni in materia di contributo di
solidarieta' temporaneo). - 1. Ai soli fini della
determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo,
per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023
gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in
sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle
eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate
dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del
complesso delle medesime riserve risultanti al termine
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve
del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo
della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro
periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1°
gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi
di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel
periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede ai sensi dell'articolo 24.».
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.