Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2023
Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (SIAR) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2. Sub investimento 1.3.2.2.1.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», ed in particolare l'art. 34 relativo alla Assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilita', il quale richiede la rilevazione dei trattamenti riabilitativi, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e Progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalita' e la durata del trattamento;
Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS) e successivi atti relativi alla composizione e organizzazione;
Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, S.O.)»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 1998, sul documento recante «Linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 124 del 30 maggio 1998);
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 marzo 2001, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli art. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. atti n. 30/CSR), sul documento «Piano d'indirizzo per la riabilitazione»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2019 (Rep. atti n. 124/CSR), sul documento «Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione»;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 124/CSR), sul documento concernente «Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione»;
Visto l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR), concernente il nuovo il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, che all'art. 5, comma 22, relativo al sistema informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione, ha previsto che «La Cabina di regia del NSIS, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, determina le modalita' e i tempo di realizzazione, i contenuti informativi e il periodico aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)»;
Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021, che alla scheda 8, ultimo capoverso, ha previsto che «Si conviene di accelerare i percorsi di implementazione e integrazione dei flussi informativi necessari per un effettivo monitoraggio dell'assistenza territoriale, completando il sistema anche con i flussi delle cure primarie, della riabilitazione e degli ospedali di comunita' e dei consultori familiari»;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021, concernente «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009, recante «Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, che prevede alla Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria», in particolare il sub intervento 1.3.2.2.3 «Implementazione di quattro flussi informativi a livello regionale (riabilitazione territoriale, cure primarie, ospedali di comunita' e consultori)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la delibera sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni del 21 aprile 2022, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 102 del 3 maggio 2022;
Considerato che il potenziamento dell'assistenza territoriale riabilitativa e il relativo monitoraggio e' un obiettivo che e' stato recentemente indicato anche dal PNRR;
Rilevata, dunque, la necessita' di istituire un nuovo flusso informativo relativo all'assistenza riabilitativa per finalita' riconducibili al monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, per le quali sia stato predisposto un progetto riabilitativo individuale (PRI), con conseguente presa in carico del paziente;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale dell'8 febbraio 2017, n. 32, ed in particolare l'art. 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale oggetto del decreto;
Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che: i) i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione o provincia autonoma; e che ii) ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», relativo alla ripartizione delle risorse;
Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili;
Visto il parere della Cabina di regia NSIS, reso in data 14 febbraio 2023;
Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 259 del 22 giugno 2023;
Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 agosto 2023 (Rep. atti n. 185/CSR);

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai trattamenti riabilitativi erogati, nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento di cui all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», in favore di persone con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali.
 
Allegato 1

SISTEMA SIAR
DISCIPLINARE TECNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Sistema informativo per il monitoraggio
dell'assistenza riabilitativa

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e' istituito il «Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa» (di seguito denominato SIAR). La realizzazione e gestione del SIAR e' affidata al Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale, come individuata dal decreto ministeriale di organizzazione.
2. Il SIAR e' finalizzato alla raccolta delle informazioni relative ai trattamenti riabilitativi di cui all'art. 1, previa valutazione multidimensionale dell'assistito, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) ovvero piano individuale di assistenza e riabilitazione, quest'ultimo limitatamente ai trattamenti socio-riabilitativi di cui alla lettera c) dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che definiscano le modalita' e la durata del trattamento stesso.
3. La raccolta delle informazioni nel SIAR avviene secondo le modalita' e le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1, parte integrante del presente decreto.
4. Al fine di consentire il monitoraggio dei trattamenti riabilitativi, nonche' consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il SIAR operando una preventiva aggregazione dei dati a livello aziendale su base annuale, consente, ai soggetti indicati nell'art. 4 del presente decreto, analisi, utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.
5. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Flussi in ingresso

1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai seguenti dati personali riferiti all'assistito, non direttamente identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e relativi a:
a) caratteristiche dell'assistito;
b) codice individuale dell'assistito;
c) valutazione, rivalutazione o valutazione finale socio-sanitaria dell'assistito;
d) dati relativi alla fase di erogazione;
e) dati relativi alla sospensione della presa in carico;
f) dati relativi alla dimissione dell'assistito.
2. L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta, al piu' tardi, al momento della presa in carico e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino significativamente modificate le necessita' assistenziali dell'assistito e di norma ogni novanta giorni, anche ai fini della conferma della valutazione.
3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse secondo le modalita' e i tempi previsti dall'art. 5, al verificarsi degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi del trattamento riabilitativo:
a) presa in carico;
b) erogazione;
c) sospensione;
d) rivalutazione;
e) conclusione.
4. La trasmissione verso il SIAR delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento ai trattamenti riabilitativi per i quali sia stato predisposto un PRI ovvero un piano individuale di assistenza e riabilitazione, quest'ultimo limitatamente ai trattamenti socio-riabilitativi di cui alla lettera c) dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, a favore degli assistiti iscritti al Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 4
Accesso ai dati

Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il SIAR e' predisposto per permettere:
i) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal SIAR in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale, al fine di effettuare analisi comparative in materia di trattamenti riabilitativi erogati, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 4;
alle unita' organizzative della Direzione generale competente in materia di programmazione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e del sistema informativo sanitario nazionale del Ministero della salute, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal SIAR in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale.
 
Art. 5
Modalita' e tempi di trasmissione

1. Il SIAR viene alimentato con le informazioni relative ai trattamenti riabilitativi erogati a partire dal quarto trimestre 2023, come individuati nell'art. 2, comma 2 del presente decreto. I dati relativi all'anno 2023 sono conferiti in via sperimentale.
2. Le informazioni relative al tracciato 1 «Anagrafica e valutazione iniziale assistito» ed al tracciato 2 «Attivita' erogata all'assistito» sono trasmesse al NSIS con cadenza trimestrale, entro i quarantacinque giorni successivi al trimestre di riferimento, mentre le informazioni relative al tracciato 3 «Ore attivita' erogate struttura» sono trasmesse al NSIS con cadenza annuale, entro i settantacinque giorni successivi all'anno di riferimento in cui sono state erogate. Un ulteriore periodo di trenta giorni e' comunque ammesso per l'acquisizione dei dati. Le informazioni contenute nei suddetti tracciati, sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
3. Le trasmissioni al SIAR devono avvenire secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico allegato e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it).
4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in conformita' alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, si utilizzera' un protocollo sicuro e si fara' ricorso all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale.
5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC).
6. Eventuali variazioni riguardanti le specifiche tecniche di cui al comma 3, saranno pubblicate, a seguito di condivisione nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.
 
Art. 6
Ritardi e inadempienze

1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualita', in base agli indicatori specificamente individuati dalle competenti direzioni generali del Ministero della salute.
2. Il conferimento dei dati, nelle modalita' e nei contenuti di cui al presente decreto, relativi ai trattamenti riabilitativi erogati a partire dal 1° gennaio 2025 e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.
 
Art. 7
Interconnessione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, per le finalita' di cui all'art. 2 del medesimo decreto, al SIAR si applica la procedura di interconnessione di cui all'art. 3 del medesimo decreto.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto e di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, a ogni assistito e' assegnato, da parte della regione o della provincia autonoma inviante, un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto.
 
Art. 8
Trattamento dei dati

1. Nel SIAR sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, con modalita' e logiche di elaborazione delle informazioni dirette a fornire una rappresentazione aggregata dei dati, a livello aziendale su base annuale, nonche' per le finalita' e secondo le modalita' di cui alle disposizioni del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
2. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel SIAR, eseguito per le finalita' di cui al presente decreto.
3. L'integrita' e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del SIAR, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono garantiti mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche' dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.
4. Ad ogni soggetto e' assegnato un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, specificato in premessa, dai soggetti alimentanti il NSIS, che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto.
5. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, avviene in conformita' alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale. Ai fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro e si fa ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale.
6. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettivita' (SPC).
 
Art. 9
Periodo di conservazione

1. I dati personali presenti nel SIAR sono cancellati trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato, con periodicita' annuale.
 
Art. 10

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche
delle funzioni e dei servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati, previa condivisione nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale.
2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato 1 al presente decreto e' aggiornato con decreto del direttore della direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistema informativo sanitario nazionale, in coerenza con il decreto ministeriale di organizzazione del Ministero della salute.
 
Art. 11
Oneri

1. La realizzazione del presente flusso informativo nazionale e' finanziata dalle risorse previste per l'investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA» della Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. In particolare, all'attuazione del presente decreto a livello regionale si provvede con le risorse derivanti da decreto ministeriale 20 gennaio 2022, «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», come ripartite all'allegato 1, tabella 1.
 
Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2446