Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 12 settembre 2023, n. 126 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. |
| Allegato
PROTOCOLLO EMENDATIVO dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (di seguito denominati «le Parti»),
Preso atto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni; Considerati gli aggiornamenti intervenuti nella destinazione d'uso internazionale delle frequenze della banda 700MHz; Preso atto dell'esigenza di rinegoziare tra le Parti l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia e a San Marino; Considerata, pertanto, la necessita' di procedere allo spegnimento, per lo sviluppo del sistema 5G, del Canale 51, il cui uso con una rete sul territorio italiano e' stato attribuito a San Marino dall'accordo tra le Parti fatto a Roma il 5 marzo 2008, innovativo dell'Accordo fatto a Roma il 23 ottobre 1987 e integrato con successivo e ulteriore Accordo Tecnico del 21 dicembre 2010; Condividendo la necessita' di evitare interferenze nocive al confine nell'uso delle medesime frequenze attribuite internazionalmente all'Italia e a San Marino; Condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione culturale nel settore radiotelevisivo, ampliando la fruizione reciproca delle rispettive programmazioni;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
All'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Considerando le potenzialita' derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, evitare reciproche interferenze nelle zone di confine. Ciascuna delle due Parti, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potra' utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La Parte sammarinese cessera', in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio italiano sia nei propri confini, l'uso del canale 51, che sara' utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A fronte di cio', le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dalla prima, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore. Al suddetto programma sara' reso disponibile un proprio esclusivo numero LCN nazionale, che non potra' essere assegnato ad operatori italiani. Il numero LCN attribuito, che sara' il numero piu' basso attualmente disponibile, verra' comunicato alla parte sammarinese entro il 20 settembre 2021. 3. La Repubblica di San Marino non porra' in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonche' 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potra' utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino, senza le limitazioni previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali attribuzioni continueranno comunque a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A tal riguardo, nell'intento di consentire la diffusione di un programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte italiana facilitera' la conclusione di un accordo che l'operatore sammarinese concludera' autonomamente con uno degli operatori nazionali DAB per il trasporto su una rete nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa di settore.»; b) all'articolo 5, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrera' con una somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro per l'anno 2021, di 4.492.000,00 Euro per l'anno 2022, di 4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00 Euro per l'anno 2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00 Euro a decorrere dall'anno 2026.»; c) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista, coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi. 2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo la Commissione avra' il compito di proporre alle rispettive Autorita' le modalita' di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e 3.3, fermo restando il mantenimento della continuita' del servizio fino alla rimessa menzionata.»; d) all'articolo 9, le parole «due (2) mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei (6) mesi».
Art. 2.
1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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