Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 agosto 2023
Adeguamento del Fondo di solidarieta' del settore marittimo Solimare.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli oratori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23 ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401 con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - Solimare, costituito con accordo collettivo sottoscritto in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti, integrato dall'accordo stipulato in data 10 dicembre 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e Associazione italiana armatori di rimorchiatori a Assorimorchiatori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2016, n. 95933 con il quale ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e' stato ampliato il campo di applicazione del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - Solimare a tutte le imprese del settore che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2017, n. 99295, che ha modificato l'articolo 8, comma 3 del decreto n. 90401 dell'8 giugno 2015, rimodulando il limite massimo dell'onere a carico del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - Solimare per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CIGL, FIT-CISL e UIL Trasporti, con cui, le parti sociali firmatarie hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo Solimare, gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis come introdotte rispettivamente dall'articolo 1, commi 204, lettera b) e articolo 1, comma 208, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di ampliare quindi la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo nonche' di adeguare l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 10 ottobre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo Solimare al fine adeguare i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' di apportare modificazioni in materia di disciplina del Comitato amministratore, ampliando il numero di componenti sia di parte sindacale sia di parte datoriale a fine di garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95933 del 23 maggio 2016, e' sostituito dal seguente: «Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
 
Art. 2

1. All'articolo 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da quattordici esperti di cui sette designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti e sette designati dalle Associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori. I sette esperti di parte datoriale in seno al Comitato amministratore sono cosi' ripartiti: tre rappresentanti di Confitarma, due rappresentanti di Assarmatori, un rappresentante di Assorimorchiatori, un rappresentante di Federimorchiatori. I sette esperti di parte sindacale in seno al Comitato amministratore sono designati congiuntamente dalle Segreterie nazionali di sindacali Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti.».
 
Art. 3

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) l'articolo 6, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
«Il Fondo provvede, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, alla erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nonche' al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.»;
b) l'articolo 6, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
«La durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma 1, che ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 deve essere almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale invocata, e' prevista per le seguenti durate massime: con riferimento alle integrazioni salariali per causali ordinarie pari alle durate previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 mentre con riferimento alle causali straordinarie, ivi compresa la causale del contratto di solidarieta', pari alle durate previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
 
Art. 4

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la singola domanda non puo' riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.».
2. All'articolo 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 99295 del 17 maggio 2017, al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo:
«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025; sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte nell'anno 2028.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2435