Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 settembre 2023
Dichiarazione del carattere di calamita' naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle Regioni l'erogazione degli aiuti;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento 2022/2472, riguardante gli Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali nel settore agricolo;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Visto, l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l'altro «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare:
il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;
il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della a legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l'eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva;
i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalita' previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;
Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, relativo al Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;
Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
alluvione dal 1° al 17 maggio 2023 nella Provincia di Firenze.
Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di calamita' naturale

E' dichiarata l'esistenza del carattere di calamita' naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni vegetali, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:
Firenze:
alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 e art 5, commi 3 e 6 nel territorio dei comuni di: Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio e San Godenzo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida