Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2023 |
Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla Parte seconda in materia di procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 61; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», e, in particolare, l'art. 4; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, comma 18, che, al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, autorizza un finanziamento per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie» e, in particolare, l'art. 3; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 che ha disposto la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», di seguito societa', prevedendo che la medesima societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna; Visto l'art. 3, comma 1, terzo periodo del citato decreto-legge n. 16 del 2020 che espressamente statuisce che «La societa' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visti, altresi', i commi 2-bis e 2-ter del citato art. 3, ai sensi dei quali, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere previste, all'organo di amministrazione della societa' sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, e che per gli interventi che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, commi 773 e 774, che ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse «Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattivita' turistica dei citati territori [...]», demandando ad uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati, la ripartizione delle risorse nonche' l'individuazione degli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso; Vista la sezione II della suddetta legge n. 178 del 2020 che ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, gli articoli 44 e 48; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, in sezione II, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 324 milioni di euro; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 822, della citata legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per gli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo; Visto, altresi', l'art. 1, comma 952, della citata legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, «per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei Comuni di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 498, che ha modificato l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, al fine di precisare che lo scopo statutario della Societa' infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. «... e' la progettazione nonche' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche ...» e che il suddetto piano e' «... predisposto dalla societa' d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate» nonche' «... approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto l'art. 1, comma 499, della citata legge n. 197 del 2022, in forza del quale «I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, [...] sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022»; Visto, altresi', il comma 500 del suddetto art. 1, che autorizza ulteriormente la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Considerato che, ai sensi dei commi 8 e 11 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, e' assegnato alla Societa' il compito di curare il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attivita', informandone periodicamente il Comitato organizzatore e che, sono attribuite alla stessa, per lo svolgimento delle funzioni, le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo, sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, come desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio; Considerato che il comma 11-bis del suddetto art. 3 demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport la possibilita' di individuare gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita' progettuale o procedurale, per i quali si applica la procedura dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 155, con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, laddove recita «Una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 puo' essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»; Visto il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della succitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della citata legge n. 178 del 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 che ha individuato le opere infrastrutturali olimpiche per le quali l'amministratore delegato della Societa' «Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.a.» e' stato nominato commissario straordinario con attribuzione dei poteri e delle facolta' previsti dall'art. 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre del 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 novembre 2022, con cui e' stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, il Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, previa ricognizione degli interventi gia' ricompresi in piani e programmi di livello territoriale, per i quali erano gia' state effettuate le specifiche procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), laddove previste dalla normativa vigente, nonche' individuati, all'allegato D, le opere sottoposte alla procedura di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge n. 16 del 2020; Valutata la necessita' di procedere ad un aggiornamento del piano di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 anche in conseguenza dell'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi unitari di progetto, nei termini proposti dalla Societa' agli allegati tecnici 1 e 2 trasmessi con note prot. SIMICO n. 1226 del 18 aprile 2023 e n. 1475 del 10 maggio 2023, all'esito del recepimento delle osservazioni formulate dagli enti coinvolti ai fini della prescritta intesa; Considerato che alcuni interventi ricompresi nel piano sono gia' stati assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e che altri sono assoggettati alle medesime procedure in fase di progettazione successiva, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale; Considerato, altresi', che ai fini della predisposizione del Piano complessivo delle opere, la societa' ha effettuato la ricognizione di tutti i quadri economici aggiornati nonche' delle fonti di copertura finanziaria di livello statale o regionale relative ad ogni singolo intervento da progettare e realizzare secondo la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere stesse, l'ordine di priorita' e i tempi di ultimazione definiti dal cronoprogramma, nonche' la quantificazione finanziaria e le relative coperture cui il piano stesso fa riferimento; Valutata la necessita' di destinare le risorse di cui al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro; Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 256762 del 12 maggio 2023 con la quale la medesima regione ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della Societa' di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023; Vista la nota della Regione Lombardia prot. n. A1.2023.0259196 del 16 maggio 2023, con la quale la medesima Regione ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della societa' di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023; Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano acquisita a prot. Simico n. 1481 dell'11 maggio 2023 con la quale la medesima provincia ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della societa' di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023; Vista la nota della Provincia autonoma di Trento acquisita a prot. SIMICO n. 1501 del 12 maggio 2023 con la quale la medesima provincia ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento della societa' di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023; Vista, inoltre, l'ulteriore nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. D336/2023/517182/15-2019-31 del 4 luglio 2023, con la quale la medesima provincia ha richiesto di rettificare la proposta di aggiornamento del piano redatto dalla societa' di cui alle citate note SIMICO del 18 aprile e del 10 maggio 2023; Tenuto conto, pertanto, che il piano complessivo delle opere di cui agli allegati 1 e 2 rileva quale programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo stesso non e' assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica; Valutata l'opportunita', riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, di individuare gli interventi caratterizzati da elevata complessita' progettuale e procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'art. 44 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze reso con nota prot. n. 29588 del 10 agosto 2023; Acquisito il concerto del Ministro per lo sport e i giovani, reso con nota prot. n. 1841-P dell'11 agosto 2023, ai soli fini delle previsioni di cui all'art. 3, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 16 del 2020; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Piano complessivo delle opere olimpiche
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche predisposto dalla Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Nell'allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del presente decreto e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data. 3. Nell'allegato 2 sono riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025. 4. Per ciascun intervento riportato nel piano sono indicati: a) il territorio di riferimento dell'intervento; b) la descrizione dell'intervento; c) il Codice unico di progetto (CUP); d) il soggetto attuatore; e) il costo dell'investimento; f) le risorse disponibili e le relative fonti di copertura finanziaria. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e per ciascun intervento riportato nel piano, ove caratterizzato da elevata complessita' procedurale o progettuale, l'eventuale assoggettamento alle procedure di cui all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' indicato negli allegati con il carattere «X» nella colonna «Procedure PNRR». 6. Alle opere ricomprese nel piano si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' le disposizioni di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 7. In relazione agli interventi di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2023, la Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» predispone apposito documento recante i cronoprogrammi degli interventi e l'indicazione della data stimata di ultimazione degli stessi e delle principali fasi della procedura. Il documento di cui al primo periodo e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed e' soggetto ad aggiornamenti semestrali da parte della medesima societa', in considerazione dell'avanzamento procedurale e finanziario delle opere, in coerenza con i dati di monitoraggio come rilevati sui sistemi informativi dedicati. |
| Allegato 1 Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Attuazione del Piano complessivo delle opere olimpiche
1. I soggetti attuatori del piano complessivo delle opere olimpiche sono individuati negli allegati al presente decreto. 2. I soggetti attuatori provvedono all'avvio e all'espletamento delle funzioni e delle attivita' di amministrazione procedente, centrale di committenza, stazione appaltante e societa' di ingegneria sulla base delle disposizioni vigenti, perseguendo gli obiettivi prefissati secondo la localizzazione, l'ordine di priorita' e i tempi di ultimazione, nonche' la quantificazione finanziaria e le relative coperture di cui al piano stesso. 3. La societa' cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento di tutte le opere ricomprese nel piano. 4. La societa' agisce secondo i principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza dell'azione a finalita' pubblica per la quale e' stata costituita. 5. La societa', quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'allegato 2, fermo il conseguimento dell'obiettivo di ultimazione e collaudo degli interventi di cui all'allegato 1 in tempo utile allo svolgimento dell'evento, e' autorizzata, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, a progettare integralmente, o lotti funzionali qualora individuabili, anche le opere per le quali non risultino immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione degli stessi, ed e' autorizzata ad avviare le medesime opere per stralci funzionali fino al loro completamento in funzione e subordinatamente al progressivo reperimento dell'integrale copertura finanziaria. 6. In attuazione dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore alla societa' e' riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera. Resta fermo che le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilita' della societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi come previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020. Resta fermo quanto gia' stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 7. In caso di accordi o convenzioni, gia' sottoscritte o da stipulare, tra i soggetti attuatori, diversi dalla societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» e la societa' stessa ai fini della realizzazione di uno o piu' interventi specifici, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, alla societa' e' riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera. 8. Ai fini dell'espletamento delle procedure di competenza, la societa' puo' fare uso di piattaforme digitali collaborative che sono rese accessibili tempestivamente all'autorita' competente che e' tenuta ad usufruirne. 9. La societa' assicura il supporto al commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 e, per le opere infrastrutturali di cui al medesimo decreto, garantisce la continuita' della gestione amministrativa fino a completamento definitivo e collaudo. Per le medesime opere, il predetto commissario straordinario e' indicato come soggetto attuatore. Alla societa' e' riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera. 10. Per gli interventi infrastrutturali stradali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero, il parere e' sempre espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche nel caso di strade extraurbane secondarie. |
| Art. 3
Convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici
1. La societa' puo' procedere all'attuazione del piano complessivo delle opere olimpiche anche mediante accordi ovvero convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, anche su richieste di queste ultime, per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante. 2. Gli accordi ovvero le convenzioni recano gli obiettivi specifici, gli impegni reciproci, la ripartizione delle attivita', le tempistiche, le risorse umane e finanziarie dedicate, nonche' le relative responsabilita' anche in ordine alle attivita' di monitoraggio, controllo e collaudo nel rispetto dei cronoprogrammi individuati per la realizzazione delle opere stesse, secondo quanto previsto nel medesimo piano. 3. Per le opere di cui al presente articolo alla societa' e' riconosciuta l'attribuzione del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture, corrispondente all'importo della voce «oneri di investimento» di cui al quadro economico aggiornato ed effettivo inserito nel sistema di monitoraggio per ogni opera. |
| Art. 4
Ammissibilita' delle spese, rimodulazioni e modifiche del piano
1. La societa', nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e nel rispetto delle diverse fonti di finanziamento per effetto della messa a gara per importi inferiori a quanto riportato negli allegati, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze nonche', nel caso di interventi su impianti sportivi, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni interessate, nel caso di interventi finanziati con risorse regionali, e' autorizzata a modificare il Piano complessivo delle opere olimpiche attraverso: a) rimodulazione delle risorse disponibili nell'ambito del piano, destinandole agli interventi ricompresi nel piano stesso che presentino maggiori costi; b) rimodulazione degli interventi gia' ricompresi nel piano, prevedendo che siano accorpati o suddivisi quelli esistenti nel piano stesso, in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali. 2. Le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche possono essere destinate a eventuali maggiori fabbisogni degli interventi di cui all'allegato 1, e, in via residuale, al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 2. 3. Per integrazioni e aggiornamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 si procede nel rispetto delle modalita' di predisposizione ed approvazione del piano stesso. 4. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore. Negli allegati e' riportato il dettaglio della quota del quadro economico a titolo di imposta sul valore aggiunto e il conseguente importo del finanziamento concesso. |
| Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di adozione del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.governo.it Roma, 8 settembre 2023
p.Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2491 |
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