Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2023
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, relativo ai requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.);
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e, in particolare, l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55, comma 24, che ha introdotto la norma di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo che, «al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato»;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 194, che ha disposto la proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'art. 14, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di editoria;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»;
Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 che dando attuazione all'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 stabilisce i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale;
Vista la richiesta di parere prot. DIE-0004772 del 2 agosto 2023 alla Autorita' garante della concorrenza e del mercato con riferimento al requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 relativo al possesso del rating di legalita';
Considerata l'esigenza di tenere conto del parere prot. DIE-0004813 del 4 agosto 2023 dell'Autorita' garante della concorrenza del mercato acquisito ai sensi dell'art. 22, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento alla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 che prevede il possesso del rating di legalita' per l'iscrizione all'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, con cui la suddetta Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio favore alla valorizzazione del rating di legalita' quale strumento atto a promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, anche in riferimento al settore dell'informazione ed all'attivita' delle agenzie di stampa, ma ha al contempo rilevato che in considerazione della circostanza per cui l'attribuzione del rating di legalita' presuppone il possesso di stringenti requisiti etici e qualitativi, il cui conseguimento richiede un congruo periodo temporale, potrebbe essere opportuno prevedere, in sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, un'attuazione graduale della previsione relativa al possesso del rating di legalita' quale condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale.
Valutata la necessita' di integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023 al fine di prevedere che nella fase transitoria di prima applicazione il possesso requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) non costituisca condizione per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale;
Considerata la necessita' di provvedere alla correzione di un mero errore materiale presente nell'art. 3 comma 3, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, disponendo la sostituzione delle parole «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa» con le parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico», in coerenza con l'acronimo «OCSE» indicato nel testo vigente. Conseguentemente tale rettifica e' da considerarsi valevole anche con riferimento al medesimo errore materiale presente nelle premesse del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
Acquisito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1174 del 29 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1
Correzione all'art. 3 ed integrazione all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
1. All'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 le parole «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa» sono sostituite dalle parole «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico». Conseguentemente, la' dove nelle premesse del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 si legge «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa», e' da intendersi «Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico».
2. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
«Nella fase transitoria di cui al comma 1, il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), non costituisce condizione per l'iscrizione nell'Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale».
 
Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.
Roma, 5 settembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
con delega all'informazione
e all'editoria
Barachini

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2482