Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 luglio 2023
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.a., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorita' legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Visto in particolare, l'art. 10, comma 11-sexiesdecies, del predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto che «I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»;
Considerato che si rende necessario procedere, per effetto della norma sopra citata, alla modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Termini per la progettazione,
aggiudicazione degli interventi

L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 giugno 2024».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Erogazioni, modalita' di
rendicontazione e monitoraggio

1. L'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti beneficiari dei finanziamenti, che non abbiano ancora provveduto, trasmettono alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il codice unico di progetto (CUP) degli interventi»;
2. L'art. 4, comma 4, e' sostituito dal seguente: «Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere finanziate, identificate dal CUP, sono classificate automaticamente sul citato sistema ai fini del successivo monitoraggio.».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 3 gennaio 2020, n. 1 - Revoche

1. L'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 1, verificato tramite il sistema informativo di cui all'art. 4, comma 4 sulla base dei seguenti dati:
1) la data di fine effettiva della progettazione definitiva e/o esecutiva nell'iter procedurale del progetto per verificare l'approvazione delle progettazioni definitive/esecutive degli interventi;
2) la data di aggiudicazione rilevata tramite il sistema informativo ANAC del CIG lavori associato al CUP oggetto di finanziamento per verificare l'aggiudicazione dei lavori degli interventi;
b) nel caso di violazioni, accertate a seguito di attivita' di controllo di cui all'art. 7, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) in caso di mancata realizzazione dell'opera, intendendo come tale il mancato avvio dei lavori verificato attraverso la data di inizio effettiva dell'esecuzione dei lavori nell'iter procedurale del progetto;
d) mancato aggiornamento dei dati contenuti nel sistema di cui all'art. 4, comma 4, da intendersi come la mancata alimentazione dei seguenti dati:
1. quadro economico;
2. cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi;
3. iter procedurale di progetto;
4. finanziamenti».
2. All'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le verifiche predette sono svolte periodicamente sulla banca dati di cui all'art. 4, comma 4, dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, come previsto all'art. 7, comma 1».
3. L'art. 5, comma 4, e' sostituito dal seguente: «La revoca delle assegnazioni e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. La denominazione della Direzione generale indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1, e' sostituita in tutti i casi in cui viene citata, dalla denominazione «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190.
2. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2554