Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2023, n. 125 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 6; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 31-bis, il quale prevede che ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presso il Dipartimento del tesoro del Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-bis; Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 11; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera e); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266, recante «Individuazione ed attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle priorita' politiche, in relazione al triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 26 gennaio 2023; Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato; Informate le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023; Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 9 maggio 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Riorganizzazione del Ministero
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) Dipartimento dell'economia;»; 2) al comma 2: 2.1) al secondo periodo, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentottantotto»; 2.2) al terzo periodo le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1: 1.2) le lettere e) ed f) sono abrogate; 1.3) alla lettera g), dopo le parole: «del contenzioso» sono inserite le seguenti: «e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato»; 1.4) alla lettera h), le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse; 1.5) alla lettera i), dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.»; 2) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.» e le lettere f), g), h) e i) sono abrogate; 3) al comma 4-bis, le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «E' assegnato al Dipartimento un posto» e dopo le parole: «anche con riferimento alle esigenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla lettera g) del comma 1 e»; 4) al comma 5, dopo le parole: «nelle materia di cui al comma 1, lettera i)», sono aggiunte le seguenti: «, attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»; 5) al comma 5-bis, le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi»; c) all'articolo 5: 1) al comma 1, dopo la lettera f-bis), e' inserita la seguente: «f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;»; 2) al comma 5, lettera d), le parole: «, vigilanza sulle fondazioni bancarie» sono soppresse; 3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 4) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) rapporti con gli investitori finanziari; b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.»; d) all'articolo 6: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il Consiglio opera altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «del Dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «del tesoro e del Dipartimento dell'economia»; 3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia»; 4) al comma 4, lettera a) le parole: «del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti»; alla lettera b), punto 2), le parole: «del Dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e dopo le parole: «su mandato del direttore generale del tesoro» sono inserite le seguenti: «o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza»; e) al Capo II, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis - Dipartimento dell'economia Art. 6-bis (Competenze del Dipartimento dell'economia). - 1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia». 3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - Interventi finanziari in economia; b) Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici; c) Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico. 4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche', per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU. 5. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento. 6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia. Art. 6-ter (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). - 1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti; b) garanzie pubbliche; c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione; d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni anche di origine bancaria; e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica; c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate; d) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento; e) attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle societa' a partecipazione pubblica; f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte; b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione; c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari; d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato; e) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.»; f) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera o-bis), le parole: «monitoraggio e rendicontazione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea» e dopo le parole: «attribuiti al Ministero» le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis»; 2) al comma 4, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: «m-bis) Ispettorato generale per il PNRR;»; g) all'articolo 8: 1) il comma 11-bis e' sostituito dal seguente: «11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni: a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa; b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti; d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonche' alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio; e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR; f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi; h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione; i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della pubblica amministrazione; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato; m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.»; 2) al comma 11-ter, lettera c), le parole: «al Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato generale per il PNRR»; h) all'articolo 12, comma 6, lettera f), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»; i) all'articolo 14, comma 5, la lettera b) e' soppressa e l'elencazione delle successive lettere e' conseguentemente modificata; l) all'articolo 15: 1) al primo periodo, le parole: «commissioni tributarie, regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»; 2) al secondo periodo le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»; m) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera g), le parole: «Commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»; n) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; o) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A allegata al presente decreto. |
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N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.»; «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.». «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a sei, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria. - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: «Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). - 1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'art. 8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'art. 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'art. 9. Per gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'art. 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 16.». - Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265. - Si riporta il testo dell'art. 31-bis del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attivita' di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le finalita' di cui all'art. 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le disposizioni del comma 1, per le finalita' e con le modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. 4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacita' istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia. 8. Il personale di cui al comma 7 e' selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalita' e le procedure di cui all'art. 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'art. 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volonta' di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attivita' concretamente svolta dal personale. 9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilita' tecnico-economica nonche' degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attivita' necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonche' degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento. 10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'art. 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.». - Il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2022, n. 139. - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108: «Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). - 1. Al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ad integrazione delle risorse di cui all'art. 8 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. 1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali e una costante verifica sullo stato di attuazione delle procedure di gara per gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi del citato art. 26, comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale. Alla copertura delle predette due posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. 1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e ad euro 769.336 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 1-quinquies. All'art. 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "provvedimento" e' sostituita dalla seguente: "parere". 1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita' per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023. 1-septies. Il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa per definire l'attivita' di collaborazione destinata alle finalita' di cui al comma 1-sexies, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato. 1-octies. Per la corresponsione al personale non dirigenziale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023, di cui euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'interno ed euro 500.000 per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1-novies. Agli oneri di cui ai commi 1-sexies e 1-octies, pari a euro 2.624.475 per l'anno 2022 e a euro 32.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.449.364 euro per l'anno 2022 e a 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 1.175.111 euro per l'anno 2022 e a 14.601.332 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 1-decies. All'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "I comandi o distacchi" sono inserite le seguenti: "del personale non dirigenziale"; b) al comma 3, primo periodo, le parole: "per il personale non dirigenziale" sono soppresse.». - Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143. - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122: «Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie). - 1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'in-terno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita', di disabilita', di inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attivita' di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita' lavorativa di cui all'art. 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. 3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalita' attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 1°(gradi) giugno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici. 3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita' di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri. 3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-novies. Per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilita'. 3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.». - La legge 31 agosto 2022, n. 130, recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della citata legge 31 agosto 2022, n. 130: «Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - 1. - 10. Omissis 11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere dal 1°(gradi) ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale cosi' composto: a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze; b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria. Omissis.». - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47. - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR). - 1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle amministrazioni centrali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi', prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo art. 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di missione. 2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'art. 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'art. 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2. 4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 4: 1) alla lettera g), le parole: "e del Tavolo permanente" sono soppresse; 2) la lettera p) e' abrogata; b) all'art. 2: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera g), le parole: "e al Tavolo permanente di cui all'art. 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative" sono sostituite dalle seguenti: "che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative"; 1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis"; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."; c) l'art. 3 e' abrogato; d) all'art. 4: 1) al comma 1, le parole: "e del Tavolo permanente" sono soppresse; 2) al comma 2: 2.1) alla lettera a), le parole: "e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio delle sue funzioni"; 2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12"; 2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia"; 2.4) alla lettera c), dopo le parole: "competenti per materia" sono inserite le seguenti: ", laddove non risolvibili mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)"; e) all'art. 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'art. 8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'art. 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'art. 9. Per gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'art. 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. 2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti."; f) all'art. 7: 1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "destinare alla stipula di convenzioni" sono inserite le seguenti: "con amministrazioni pubbliche e"; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: "n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale"; 3) al comma 8, dopo le parole: "le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR" sono inserite le seguenti: ", nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"; 4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento."; f-bis) all'art. 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale". 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: "dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri," sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero delle imprese e del made in Italy,".». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n. 306. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 e 19 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento del tesoro; a-bis) Dipartimento dell'economia; b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) Dipartimento delle finanze; d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.». «Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo; d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e integrita' del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018; e) - f) (abrogate); g) affari legali e gestione del contenzioso e delle tematiche in merito agli aiuti di Stato nelle materie di competenza del Dipartimento; h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito; i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro". 3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria; b) Direzione II - debito pubblico; c) Direzione III - rapporti finanziari europei; d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali; e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario; e-bis) Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie. f) - i) (abrogate). 4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 4-bis. E' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di cui alla lettera g) del comma 1 e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune. 5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informaticadipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i), attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE. 5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.». «Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali; b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali; c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali; d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni e con le unita' preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP); e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici; f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica; f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale; f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; b) gestione della liquidita'; c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico; e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza; f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) affari economici monetari e finanziari europei; b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro; c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei; d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea; e) partecipazione ai meccanismi di stabilita' finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea; f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea. 4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionalisi articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree; c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20; d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), banche e fondi di sviluppo; e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014; f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza. 5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione; b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario; c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni; e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura); f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 6.- 9. (abrogati). 5-bis. Direzione VI - rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) rapporti con gli investitori finanziari; b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.». «Art. 6 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti). - 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio opera altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia. 2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento dell'economia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi. 2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia. 3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali. 4. Il Consiglio e' articolato in: a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria; b) un collegio degli esperti composto da otto membri con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari. In particolare il collegio si occupa di: 1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione dei Dipartimenti nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro o del direttore generale dell'economia, per le materie di rispettiva competenza, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.». «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico; c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno; e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la contabilita' nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilita' economico-patrimoniale; f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettivita' per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche; i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri; l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h); m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183; n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali; o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; o-bis) svolgimento dei compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea, attribuiti al Ministero ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato". 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in: a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; b) Uffici centrali del bilancio; c) Ragionerie territoriali dello Stato. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale: a) Ispettorato generale di finanza; b) Ispettorato generale del bilancio; c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; d) Ispettorato generale per gli affari economici; e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; g) Ispettorato generale per la spesa sociale; h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica; i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica; i-bis) Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica; l) Servizio studi dipartimentale; m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale; m-bis) Ispettorato generale per il PNRR; m-ter) Unita' di missione Next Generation EU; m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa. 5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, uno per le finalita' di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'art. 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.». «Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'art. 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti; m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative; b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato; c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale; f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato. 3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni. 4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) attivita' normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio; c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; d) attivita' di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; f) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale; i) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato; b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie; b-bis) coordinamento delle attivita' di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica; e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa; g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali; h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta'; i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti; b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale; c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento; c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato; g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale; d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni; e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario; f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico; f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza. 9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita'; c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica; e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica; g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni; h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica; h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita' definiti con i dipartimenti medesimi; c) accertamenti su richiesta di autorita' giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a); e) collaborazione all'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa; f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) supporto all'attivita' normativa e prelegislativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate dal Ragioniere generale dello Stato. 10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica; c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente; d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie; d) svolgimento delle attivita' previste dall'art. 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato; d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni: a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa; b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti; d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonche' alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio; e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR; f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi; h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione; i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della pubblica amministrazione; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato; m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. 11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) individuazione di eventuali criticita' nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto; c) attivita' di supporto all'Ispettorato generale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR; d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini; e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica; f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unita'. 11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti alla revisione della spesa; b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a); c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'art. 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita'; d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della citata legge n. 196 del 2009; e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza; f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.». «Art. 12 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione: a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale; c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attivita' di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione; f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria; g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale; h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza; i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione; l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie. 2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione: a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale; b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione; c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione; e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso; f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza; g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti; h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione: j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali; m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali; n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali; q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione: a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro; f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalita'; h) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; i) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate dal Dipartimento; j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalita' in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalita'; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno; k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'art. 11 sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione; l) predispone la relazione annuale sull'attivita' del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza; n) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo. 4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione: a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformita' delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale; c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica; d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita'; e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza; f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie; h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attivita' di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attivita' dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell'art. 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attivita' previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonche' dei casi di cooperazione diretta di cui all'art. 5, comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della Convenzione. 5. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione: a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; b) coordina e assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta; c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita', nonche' per l'interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalita' avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonche' i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilita' delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica; g) svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti della societa' di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) svolge l'attivita' prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo; i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operativita' del Sistema informativo della fiscalita' e negli altri ambiti di competenza. 6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale; b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attivita' degli uffici giudiziari; c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'art. 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito; e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario; i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante; l) svolge attivita' di vigilanza e di audit sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario. p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.».
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«Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a); h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; i) supporto delle attivita' di cui all'art. 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; n) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; p) rapporti con l'Agenzia del demanio; q) contenzioso nelle materie di competenza; r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e a supporto della transizione digitale, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis); b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, anche a supporto della transizione digitale; f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement; l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti; m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; e) cessazioni dal servizio; f) procedimenti disciplinari; g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree; n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 417-bis del codice di procedura civile; s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza; t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150 del 2000; c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet; i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; l) supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; b) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; c) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; d) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; e) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; f) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; g) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; h) servizio delle pensioni di guerra; i) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; l) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; m) gestione del servizio dei depositi definitivi; n) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; o) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; p) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) indennizzi per i beni perduti all'estero; r) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; s) contenzioso nelle materie di competenza; t) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; u) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.». «Art. 15 (Uffici di supporto alla giustizia tributaria). - 1. Gli Uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5.». «Art. 16 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto. 3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.». «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto.». |
| Allegato «Tabella A
Organici dirigenziali Dirigenti di prima fascia Uffici di diretta collaborazione con il Ministro 4 Dipartimento del tesoro 8 Dipartimento dell'economia 6 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 49 Dipartimento delle finanze 10 Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 9 Totale 86 Dirigenti di seconda fascia Dirigenti di seconda fascia 688»
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA). |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalita', le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate sono fatti salvi, salvo quelli inerenti uffici dirigenziali soppressi, fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi. 3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere. 4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2023
Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Tajani
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1232
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». |
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