Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA |
DECRETO 28 luglio 2023 |
Adozione dei criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'ambito delle attivita' assegnate al Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. |
|
|
IL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA
Vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28 maggio 2021, che nomina il dott. Fulvio Lino Di Blasio quale presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale; Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 2 del predetto decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale il presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale e' nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ivi specificati, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone al contempo la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e dei suoi successivi aggiornamenti; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto interministeriale n. 545 del 31 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per cui il Commissario straordinario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante ed in tal caso e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciali per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto in particolare l'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, nella parte in cui affida alla determinazione della Stazione appaltante, secondo il proprio ordinamento, l'elaborazione dei criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche; Considerato che il Commissario crociere Venezia e' Stazione appaltante iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti con il codice AUSA n. 0000665396; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti»; Ritenuto che il presente provvedimento, con cui si da' attuazione alle previsioni di legge, rientri tra quelli di natura regolatoria di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019 per cui «i provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana»; Visto il parere reso dall'Avvocatura distrettuale di Venezia prot. n. 4679 del 27 gennaio 2023;
Decreta:
L'adozione dei criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 secondo le disposizioni che seguono. Art. 1
Obiettivi, finalita' e compensi
Il presente documento e' adottato ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 per gli interventi al personale di cui si avvale il CCV ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 103/2021 nello svolgimento delle funzioni tecniche, relative alle procedure di realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, inerenti alle seguenti attivita' di cui all'allegato I.10 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attivita' del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformita'; collaudo statico (ove necessario). Il CCV ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base dell'affidamento, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale che abbia partecipato ad una delle fasi sopraindicate, nonche' dei loro collaboratori. Il restante 20% delle risorse finanziarie e le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno, o comunque non spettanti, qualora non utilizzate per la realizzazione dell'opera, costituiscono economie che saranno essere utilizzate per la promozione di studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, quale destinazione vincolata ex art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 103/2021). |
| Art. 2
Campo di applicazione
Lo stanziamento per gli incentivi di cui al precedente articolo e' determinato applicando le percentuali indicate agli articoli 4 e 5 sull'importo posto a base della procedura di affidamento dell'opera, lavoro, servizio e fornitura. La corresponsione degli incentivi di cui al comma 1 e' condizionata al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel progetto, restando salva l'azione di recupero degli incentivi eventualmente gia' corrisposti in caso di errori incorsi allo svolgimento delle attivita' oggetto di incentivazione. In ragione del principio di onnicomprensivita' della retribuzione dirigenziale, ai dirigenti non compete alcun incentivo. Il presente documento si applica a tutti gli affidamenti espletati dal CCV. |
| Art. 3
Conferimento degli incarichi
Il RUP e' nominato con atto formale del CCV tra il personale dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato. L'Ufficio di RUP e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi, nonche', per le attivita' ancora da svolgere, nell'eventualita' di varianti integrative in corso d'opera qualora la maggiorazione non superi il 10% del valore a base d'asta. |
| Art. 4
Modalita' e criteri di ripartizione negli appalti per lavori
L'incentivo e' determinato: fino alla soglia comunitaria = 1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo posto a base dell'affidamento; oltre la soglia comunitaria = 1,5% (pari all'80% del 1,875%) dell'importo posto a base dell'affidamento. La ripartizione dell'incentivo tra il personale cui e' destinato e' operata dal CCV, sentito il RUP che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, all'esito della conclusione di attivita' singolarmente incentivabili, secondo le percentuali di seguito stabilite tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita': 1. programmazione della spesa per investimenti: 2%; 2. responsabile unico del progetto: 20%; 3. collaborazione all'attivita' del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 20%; 4. redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali: 3%; 5. redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica: 8%; 6. redazione del progetto esecutivo: 7%; 7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 4%; 8. verifica del progetto ai fini della sua validazione: 4%; 9. predisposizione dei documenti di gara: 4%; 10. direzione dei lavori: 8%; 11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 8%; 12. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 6%; 13. collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione: 4%; 14. collaudo statico (ove necessario): 2%. In relazione alla complessita' dell'opera, ai carichi di lavoro ed alle professionalita' necessarie e disponibili, possono essere svolte dallo stesso soggetto piu' attivita'; in tale ultimo caso le percentuali di ripartizione del compenso sono cumulate, fermi restando i limiti di legge di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4. Nel caso di attivita' riguardanti piu' fasi, si attribuisce un peso del: 30% all'esito dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica; 30% alla stipula del contratto di appalto dei lavori; 40% all'approvazione del collaudo dei lavori. |
| Art. 5 Modalita' e criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture
L'incentivo e' determinato: fino alla soglia comunitaria = 1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo posto a base dell'affidamento; oltre la soglia comunitaria = 1,5% (pari all'80% del 1,875%) dell'importo posto a base dell'affidamento. La ripartizione dell'incentivo tra il personale cui e' destinato e' operata dal CCV, sentito il RUP che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, all'esito della conclusione di attivita' singolarmente incentivabili, secondo le percentuali di seguito stabilite tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera e della natura delle attivita': 1. programmazione della spesa per investimenti: 4%; 2. responsabile unico del progetto: 25%; 3. collaborazione all'attivita' del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 30%; 4. predisposizione dei documenti di gara: 6%; 5. direzione dell'esecuzione: 15%; 6. collaboratori del direttore dell'esecuzione: 15%; 7. verifica di conformita': 5%. In relazione alla complessita' del servizio o fornitura, ai carichi di lavoro ed alle professionalita' necessarie e disponibili, possono essere svolte dallo stesso soggetto piu' attivita'; in tale ultimo caso le percentuali di ripartizione del compenso sono cumulate, fermi restando i limiti di legge di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4. |
| Art. 6
Pagamento del compenso
Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal CCV, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai singoli dipendenti. Non sono corrisposti compensi in assenza dell'accertamento positivo dell'attivita' svolta, e le relative quote, qualora non utilizzate per la realizzazione dell'opera, costituiscono economie destinate ai sensi dell'art. 1, ultimo comma. La liquidazione avviene in base all'espletamento dell'attivita', fatta salva la parte relativa alla verifica del rispetto dei tempi (fino ad un massimo del 10%) e dei costi (fino ad un massimo del 10%), che viene liquidata al completamento del singolo intervento. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico azienda e dell'IRAP, anche da diverse amministrazioni/societa', non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo personale. |
| Art. 7
Penalita' per errori, omissioni progettuali o ritardi
Il CCV, al fine di provvedere alla liquidazione, dovra' verificare il rispetto dei termini e dei costi secondo le modalita' di seguito riportate. Con riguardo ai tempi, i criteri da utilizzare sono i seguenti: a) in caso di rispetto dei tempi previsti la percentuale sara' pari al 10% totale previsto; b) in caso di ritardo inferiore a sessanta giorni la percentuale massima prevista non potra' essere superiore al 7,5%; c) in caso di ritardo superiori a sessanta giorni ma inferiori a centoventi giorni la percentuale non potra' essere superiore al 3%; d) nulla e' dovuto in caso di ritardo superiore a centoventi giorni. Con riguardo ai costi, i criteri da utilizzare sono i seguenti: a) in caso di rispetto dei costi previsti la percentuale da liquidare sara' pari al 10%; b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale la percentuale massima sara' fino al 7,5%; c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale non potra' essere superiore al 3%; d) nulla e' dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%. Tali riduzioni verranno applicate solo se la causa di ritardo e/o di aumento dei costi sono imputabili a negligenze da parte del personale incaricato. Le percentuali sopra definite sono computate sulla somma complessivamente determinata ai sensi dei precedenti articoli (somma complessiva calcolata sul valore posto a base delle procedure di affidamento dell'opera o lavoro, con conseguente ricaduta sulla percentuale di compenso spettante ai singoli dipendenti in base alla differente attivita' attribuita. |
| Art. 8
Trasparenza e pubblicazione
L'assegnazione degli incentivi di cui al presente documento deve avvenire secondo i principi di massima trasparenza. Il CCV pubblichera' le tabelle riepilogative degli incentivi percepiti al personale di cui si avvale distinte per anno di liquidazione in modo aggregato, in ottemperanza a quanto indicato nella delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020. |
| Art. 9
Disposizioni transitorie
Il presente atto si applica in via transitoria anche agli interventi affidati prima dell'intervenuta efficacia del decreto legislativo n. 36/2023 (1° luglio 2023), applicando le seguenti variazioni: non essendo previsto, in base al decreto legislativo n. 50/2016, incentivo per le attivita' di progettazione, le relative quote percentuali vanno ad incrementare come segue le seguenti attivita': collaborazione all'attivita' del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): 30%; predisposizione dei documenti di gara: 8%; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): 16%; gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimita' e pubblicato per la massima trasparenza e conoscibilita' nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario straordinario (https://www.commissariocrociere.ve.it/). Venezia, 28 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Di Blasio
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2561 |
|
|
|