Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 agosto 2023
Criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per le foreste italiane - annualita' 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Vista la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e approvata con decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo per le foreste italiane», e comma 664, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 - reg. 14, relativo all'individuazione e ai compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 3 con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Considerato che, in base alla sopra menzionata legge n. 145/2018, la dotazione del Fondo per le foreste italiane l'anno 2023 ammonta complessivamente a euro 5.200.000,00;
Tenuto conto che con decreto ministeriale n. 0655063 del 14 dicembre 2021 e' gia' stato previsto di destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023, pari a euro 410.000,00, alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere;
Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per la parte rimanente delle risorse finanziarie stanziate per l'annualita' 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attivita' di interesse comune tra Stato ed enti locali in materia di foreste e filiere forestali;
Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), enuncia, tra le sue finalita' principali, tanto quella di «promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» quanto quella di «promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta' forestali pubbliche e private»;
Tenuto conto, inoltre, che l'art. 10 del menzionato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, rubricato «Promozione ed esercizio delle attivita' selvicolturali di gestione», riconosce in capo alle regioni, tra l'altro, il compito di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprieta', delle proprieta' collettive e degli usi civici delle popolazioni con il fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unita' produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attivita' imprenditoriali;
Considerato che la superficie forestale del territorio italiano e' caratterizzata da un'elevata frammentazione delle proprieta' silvo-pastorali e che tale fattore costituisce il principale limite alla diffusione della pianificazione forestale e alla gestione sostenibile del territorio e del patrimonio forestale;
Tenuto conto che l'abbandono gestionale delle superfici boscate, derivante dallo scarso interesse, anche economico, conseguente alle ridotte dimensioni delle singole proprieta', e' causa di effetti negativi in termini di riduzione della biodiversita' floristica e faunistica, di perdita progressiva delle identita' paesaggistiche, nonche' di aumento del rischio di dissesto idrogeologico e della loro vulnerabilita' ai disturbi naturali e antropici;
Atteso che la gestione associata delle proprieta' silvo-pastorali puo' rappresentare lo strumento idoneo per garantire non solo la gestione attiva del territorio ma anche la competitivita' economica delle filiere del settore forestale, assicurando, inoltre, servizi di tutela dalle calamita' e di protezione territoriale, ambientale e paesaggistica;
Considerato, inoltre, che la Strategia forestale nazionale per il settore forestale e le sue filiere, tratteggiando le caratteristiche del settore forestale italiano con il fine di definire gli obiettivi strategici di indirizzo della gestione del patrimonio forestale, individua nello sviluppo di forme aggregative di aree forestali adiacenti, ai fini di una gestione unitaria di piu' ampie superfici in ambiti territoriali omogenei, una delle opportunita' principali per valorizzare le caratteristiche, le peculiarita' e le vocazioni ambientali, produttive, paesaggistiche o socio-ricreative delle aree forestali, nel rispetto del prioritario interesse generale proprio delle foreste pubbliche e in sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per una gestione sostenibile delle foreste;
Tenuto conto che il Piano operativo agricoltura - POA - FSC 2014-2020, di competenza di questo Ministero, approvato con la delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 53 aveva gia' destinato una dotazione di fondi pari a 4.898.562,93 euro per dare attuazione, tra l'altro, al Sottopiano 3 - «Multifunzionalita' della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali» attraverso un bando per la selezione di proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali;
Atteso che tale iniziativa ha riscontrato un significativo successo in termini di partecipazione al bando, tanto che il finanziamento disponibile ha consentito di soddisfare solo in maniera parziale le numerose proposte progettuali presentate, a dimostrazione del fatto che trattasi di iniziativa che intercetta una forte esigenza dei territori nelle aree interne del Paese in quanto opportunita' per superare i limiti derivanti dalle condizioni sfavorevoli conseguenti alle ridotte dimensioni e all'isolamento di molte proprieta' forestali;
Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire nell'azione di favorire l'associazionismo forestale soprattutto in ragione della sua valenza strategica per contrastare il frazionamento delle proprieta' silvo-pastorali e, in tal modo, incrementare la pianificazione e promuovere una gestione sostenibile e responsabile di molte realta' forestali italiane;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto, in particolare, l'art 54 del sopra menzionato regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo agli aiuti per promuovere la cooperazione nel settore forestale il quale, tra l'altro, al comma 10, elenca i costi ammissibili al finanziamento nell'ambito di tale categoria di aiuti;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Tenuto conto che le norme sopra citate definiscono i criteri di compatibilita' per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato;
Vista la comunicazione della Commissione UE del 9 marzo 2023 sul Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2023/C 101/03);
Ravvisata l'opportunita' d'incentivare l'attivita' delle regioni e delle Province autonome per favorire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sopra menzionate, di particolare rilevanza per gli aspetti che le stesse intendono regolamentare nell'ottica di perseguire una migliore gestione e valorizzazione dei beni boschivi e del patrimonio forestale italiano, in sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per una gestione sostenibile delle foreste, e, pertanto, di destinare a tale finalita' le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023;
Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n 6792 del 26 giugno 2019, nella seduta del 31 marzo 2023;
Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con parere tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. 140749 del 23 maggio 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 26 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023, pari ad euro 4.790.000,00, sono destinate alla concessione di un contributo alle regioni e alle province autonome finalizzato a promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprieta', delle proprieta' collettive e degli usi civici delle popolazioni, nell'ambito del quadro delle attivita' previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
 
TABELLA Allegato A Riparto risorse stanziate dall'articolo 1, comma 663, della legge 31
dicembre 2018, n. 145

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base dell'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2015.
2. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, ripartiti sulla base del criterio indicato al comma precedente, sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Beneficiari e oggetto
del finanziamento

1. I fondi di cui all'art. 2 devono essere destinati a finanziare progetti orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvo-pastorali appartenenti a soggetti pubblici e/o privati o a loro aggregazioni con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva delle proprieta' forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unita' produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attivita' imprenditoriali. Le regioni e province autonome possono individuare, in coerenza con le politiche regionali di settore e con le loro caratteristiche territoriali, ulteriori finalita'.
2. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali, gia' costituitisi o costituenti una forma associativa o consortile, comprese le loro organizzazioni di categoria.
3. La superficie silvo-pastorale associata, oggetto della proposta progettuale, deve essere costituita da una superficie minima, territorialmente contigua, di almeno 20 ettari. La superficie forestale e' definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
4. Il finanziamento erogabile consiste in un contributo diretto alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprieta' privata, pubblica e collettiva attraverso le forme associate o consortili delle proprieta';
b) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprieta' silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati;
c) redazione di piani pluriennali che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate;
d) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprieta' del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali;
e) ulteriori attivita' individuate dalle singole regioni e province autonome in relazione alle proprie caratteristiche territoriali e politiche di settore.
 
Art. 4

Spese ammissibili a finanziamento

1. Possono essere ammesse a finanziamento le tipologie di costi di cui all'art 54, comma 10, del regolamento (UE) n. 2022/2472.
2. I costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di costituzione e/o di esercizio delle forme associative o consortili potranno rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento con le risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 15 % del finanziamento complessivo.
3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 3 possono ricevere un contributo ai sensi del presente decreto fino a copertura del 100% dei costi riconosciuti ammissibili. Le regioni e le province autonome possono scegliere percentuali di contributo inferiori, nonche' definire limiti massimi di spesa ammissibile.
 
Art. 5

Modalita' di utilizzo

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento ciascuna regione o provincia autonoma puo' individuare, in relazione alle caratteristiche territoriali e politiche regionali di settore, ferme restando le finalita' di cui all'art. 1, le modalita' di utilizzazione delle risorse assegnate, definendo le relative procedure per la concessione del contributo e le modalita' di rendicontazione della spesa. La regione o provincia autonoma puo', altresi', definire i propri criteri di priorita', tenendo conto almeno di quattro dei seguenti principi:
localizzazione della proposta progettuale;
numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale;
tipologia dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale;
tipologia dei soprassuoli forestali interessati;
dimensione in ettari delle proprieta' coinvolte dal progetto;
capacita' del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversita';
idoneita' del progetto a contribuire allo sviluppo di attivita' imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attivita' produttive tradizionali legate all'uso del bosco;
certificazioni di gestione forestale sostenibile o ambientali;
fornitura e riconoscimento di servizi ecosistemici.
2. Le regioni e le provincie autonome possono individuare, in coerenza con i propri piani o programmi di settore, tematiche specifiche verso cui indirizzare i propri bandi.
 
Art. 6

Monitoraggio

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, a partire dall'anno successivo all'erogazione dei fondi, una relazione illustrativa delle attivita' realizzate e dei risultati ottenuti, sulla base di un format che sara' successivamente condiviso, con la segnalazione delle eventuali criticita' riscontrate e delle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria.
2. I fondi assegnati in base al presente decreto che dovessero risultare in eccedenza rispetto all'ammontare dei contributi erogabili nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversati al bilancio dello Stato con le modalita' che verranno all'occorrenza comunicate, cosi' come dovranno essere riversare al bilancio dello Stato le somme eventualmente recuperate nei confronti dei beneficiari laddove dovesse accertarsi la parziale o incompleta attuazione del progetto ammesso al finanziamento ovvero il venir meno delle condizioni di ammissibilita' o la sua rispondenza alle finalita' ed obiettivi del presente decreto.
3. Le somme riversate in base a quanto previsto dal comma precedente resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di contabilita' e finanza pubblica.
 
Art. 7

Esenzione da obbligo di notifica e cumulo

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purche' vengano soddisfatte le condizioni di cui al capo I e all'art. 54 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In alternativa le regioni e le provincie autonome potranno decidere di erogare i finanziamenti nell'ambito del regime «de minimis» di cui al regolamento (UE) 1407/2013.
2. E' ammesso il cumulo con altri aiuti o finanziamenti concessi con risorse ordinarie a carico dei bilanci pubblici o con quelle di altri programmi dell'Unione europea, purche' questi riguardino costi ammissibili individuabili diversi. E' altresi' ammesso il cumulo con altri finanziamenti assegnati per il conseguimento dei medesimi obiettivi a valere su fondi di derivazione regionale, nazionale o comunitaria per la stessa tipologia di interventi o per costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti solo qualora il cumulo non comporti il superamento della misura massima di contributo prevista dall'art. 4, ovvero di quella piu' favorevole definita dagli altri regimi agevolativi eventualmente attivati in ambito locale, ne' tanto meno l'intensita' massima di aiuto piu' elevata fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione, sempre a condizione che sia evitata la duplicazione del finanziamento degli stessi costi (divieto di doppio finanziamento).
 
Art. 8

Risorse finanziarie

1. Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 determinate nell'ammontare complessivo di euro 4.790.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 - «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 1 «Somme da assegnare alle Regioni e alle Province autonome per interventi nel settore forestale finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione dell'art. 1, comma 663, della legge n. 145/2018» dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali» - Centro di responsabilita' CdR2 «Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» a carico dei fondi iscritti nella competenza dell'esercizio finanziario 2023.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1284