Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2023 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' KORE DI ENNA
DECRETO 8 settembre 2023
Modifica dello statuto.


IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITA'

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2005, n. 116 istitutivo della Libera Universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera d);
Viste le modifiche statutarie, emanate con propri decreti n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010, n. 170 del 10 ottobre 2011, n. 21 del 22 febbraio 2016 e, in ultimo n. 174 del 16 novembre 2018;
Vista la proposta di modifiche al vigente statuto, approvata all'unanimita' il 21 giugno 2023 dal consiglio di amministrazione dell'Universita' e trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Ministero dell'universita' e della ricerca con nota prot. 11541 del 22 giugno 2023 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Dato atto:
che la competente Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR ha rappresentato, nell'ambito di un incontro in videoconferenza con i vertici dell'Ateneo, convocato il 21 luglio 2023 e tenutosi il 26 luglio 2023, alcune esigenze di integrazione e modifica al testo precedentemente trasmesso;
che le indicazioni rappresentate dal MUR sono state integralmente recepite ed approvate dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 70 del 27 luglio 2023, trasmessa al Ministero in pari data con nota prot. n. 14023 in uno con il testo modificato dello statuto e la relazione illustrativa;
che l'Universita', con successiva nota prot. n. 14376 del 3 agosto 2023, ha inoltrato su richiesta del MUR ulteriore documentazione a supporto;
che il MUR, con nota prot. n. 10200 del 14 agosto 2023, ha chiesto al Presidente di indicare l'ente promotore dell'Ateneo all'art. 1, comma 1, dello statuto;
che la richiesta formulata dal MUR e' stata recepita ed approvata dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 72 del 18 agosto 2023, trasmessa dal presidente al Ministero con nota prot. n. 14875 del 21 agosto 2023;
Vista la nota prot. n. 10730 del 7 settembre 2023 della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR, pervenuta via pec in pari data ed acquisita al protocollo generale di Ateneo al n. 16311 del 7 settembre 2023, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulate;
Considerato pertanto concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello statuto contenente le modifiche introdotte, come definite a seguito dell'esame ministeriale di legittimita' e di merito;
Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1) E' emanato - nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale - il nuovo statuto di autonomia della Libera Universita' degli studi di Enna Kore.
2) Il nuovo statuto entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Enna, 8 settembre 2023

Il presidente: Salerno
 
Statuto

Art. 1.

Istituzione e denominazione

1. La Libera Universita' degli studi di Enna «Kore», in breve «universita' Kore di Enna» e in sigla «UKE» (di seguito anche «l'universita'» o «l'Ateneo»), istituita con la denominazione di «Libera universita' della Sicilia centrale Kore non statale legalmente riconosciuta, con sede a Enna» con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 284 del 15 settembre 2004, autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale con il successivo decreto ministeriale n. 116 del 5 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2005, e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e della legge 29 luglio 1991, n. 243. Ente promotore dell'Ateneo e' la Fondazione per la libera universita' Kore di Enna.
2. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione «Libera universita' della Sicilia centrale Kore di Enna» e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione in lingua inglese «Kore University of Enna».
3. L'individuazione della Citta' di Enna quale sede centrale non e' soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del consiglio dei garanti. Sedi, delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' istituzionali e ogni iniziativa per la promozione dell'offerta formativa e lo sviluppo delle necessarie reti di relazioni nazionali ed internazionali.
4. Il logo dell'universita' e' allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinita' greca Kore contornata dalla scritta in latino «studiorum universitas Hennae» e dalla dizione in piccolo «libera universita' Kore Enna» a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

 
Art. 2.

Natura giuridica e compiti

1. La Libera Universita' degli studi di Enna «Kore» e' un'istituzione di alta formazione e di ricerca che ha lo scopo di approfondire, elaborare, trasmettere e sottoporre le conoscenze scientifiche e metodologiche, in tutti gli ambiti del sapere nei quali essa opera, all'innovazione continua della ricerca scientifica, alle sfide del trasferimento tecnologico e dell'impatto sociale, con il fine di garantire la migliore preparazione culturale e professionale delle nuove generazioni, in modo che esse possano esprimere attitudini critiche, atteggiamenti consapevoli e capacita' di analisi, di adattamento e di flessibilita'.
2. L'UKE appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
3. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. Le modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, fatta eccezione per gli articoli 1 e 2 per i quali e' richiesta l'unanimita'.
4. Garante dell'autonomia dell'universita' e della tutela della liberta' scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e' la Fondazione per la libera universita' Kore di Enna, che ne assicura insieme con l'Associazione per lo sviluppo della libera universita' Kore il perseguimento dei fini istituzionali e il sistema di governance e di funzionamento nei termini stabiliti nel presente statuto.
5. L'UKE opera su tutti i livelli della formazione terziaria e della formazione continua e puo' conferire i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
5.1. laurea;
5.2. laurea magistrale;
5.3. laurea magistrale a ciclo unico;
5.4. diploma di specializzazione;
5.5. dottorato di ricerca.
6. L'universita' rilascia inoltre il titolo di master di I e di II livello e specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.

 
Art. 3.

Specificita' e principi ispiratori

1. L'UKE e' una comunita' solidale di professori, ricercatori, personale di ricerca e tecnico-amministrativo, studenti e amministratori. Essi sono tenuti al rispetto dei principi ispiratori dell'Ateneo, del presente statuto, delle norme in esso richiamate, dei documenti strategici e regolatori approvati dagli organi di governo. E' dovere di tutti gli appartenenti all'Ateneo partecipare, in ragione dei rispettivi ruoli, al perseguimento degli scopi dell'universita' e alle attivita' a tal fine programmate.
2. L'universita' si considera fortemente radicata nell'area intercontinentale euro mediterranea ed in relazione critica e costruttiva con le diverse condizioni culturali, sociali, religiose e politiche dei popoli che la compongono e la arricchiscono. In tale contesto essa intende rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico che si sono espressi nel bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria secondo i migliori standard internazionali, dall'altra.
3. Sono principi ispiratori irrinunciabili dell'universita' Kore di Enna:
3.1. le pari opportunita', con il ripudio di qualsiasi discriminazione che direttamente o indirettamente faccia riferimento al genere, alle disabilita', all'eta', alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici;
3.2. la liberta' della ricerca scientifica, della scienza e del suo insegnamento;
3.3. la centralita' della funzione didattica e la sua focalizzazione sugli studenti;
3.4. la dimensione transnazionale della comunita' accademica.

 
Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Gli organi dell'Ateneo si distinguono per funzioni e responsabilita'.
2. Sono organi collegiali e individuali di indirizzo, di governo e di gestione:
2.1. il consiglio dei garanti;
2.2. il consiglio di amministrazione;
2.3. il presidente;
2.4. il senato accademico;
2.5. il rettore;
2.6. il direttore generale.
3. Le nomine degli organi individuali di Ateneo sono comunicate al Ministro competente.
4. Sono organi di monitoraggio, controllo e valutazione dell'Ateneo:
4.1. l'ombudsman;
4.2. il comitato etico;
4.3. il collegio dei revisori dei conti;
4.4. il collegio di disciplina dei docenti;
4.5. l'organismo di vigilanza;
4.6. il presidio della qualita';
4.7. l'assemblea dei rappresentanti degli studenti;
4.8. il nucleo di valutazione.
5. Il comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunita'.
6. Il regolamento generale disciplina la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di Ateneo e delle sue strutture, nonche' degli organi di monitoraggio, controllo e valutazione. Questi ultimi concorrono al sistema di assicurazione della qualita' in relazione alle prerogative assegnate a ciascuno nella carta della qualita' dell'Ateneo.

 
Art. 5.

Consiglio dei garanti

1. Il consiglio dei garanti e' rappresentativo dei portatori di interessi pubblici e privati, e in particolare dei soggetti sostenitori e garanti dell'autonomia dell'UKE e della comunita' universitaria della stessa. Esso ha una composizione prevalentemente privatistica ed e' cosi' formato:
1.1. il presidente, designato dalla Fondazione per la libera universita' Kore di Enna;
1.2. dieci membri designati dalla Fondazione per la libera universita' Kore di Enna;
1.3. due membri designati dall'Associazione per lo sviluppo della libera universita' Kore di Enna;
1.4. un rappresentante del Ministro competente, da questi designato;
1.5. un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana, da questi designato;
1.6. un rappresentante del gruppo siciliano dei Cavalieri del lavoro, designato dal presidente dello stesso;
1.7. il rettore in carica;
1.8. il direttore generale in carica;
1.9. un rappresentante dei docenti eletto da tutti i docenti di ruolo tra i professori di prima e seconda fascia;
1.10. un rappresentante degli studenti eletto dalla componente;
1.11. un rappresentante degli alunni indicato dalla relativa associazione riconosciuta dall'universita'.
2. Il presidente designa, tra i membri di cui ai punti 1.2 e 1.3, il vice presidente.
3. Il consiglio dei garanti dura in carica quattro anni. I membri che subentrano durante il quadriennio rimangono in carica per il periodo residuale.

 
Art. 6.

Prerogative e competenze del consiglio dei garanti

1. Il consiglio dei garanti e' il massimo organo di indirizzo strategico dell'universita'.
2. Le sedute del consiglio dei garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di singole persone o di elaborazioni in corso di definizione che il presidente ritiene di mantenere riservate ai soli membri.
3. Compete al consiglio dei garanti:
3.1. nominare il rettore;
3.2. nominare il collegio dei revisori dei conti;
3.3. nominare due professori ordinari quali membri del comitato etico;
3.4. nominare l'ombudsman, che e' anche presidente del comitato etico;
3.5. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita', deliberarne i relativi programmi pluriennali, verificarne il regolare perseguimento degli obiettivi e indicare i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;
3.6. esprimere il parere conforme sulle scelte di competenza del consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico e che non siano state previste nei piani triennali di sviluppo, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'universita' per un periodo di durata superiore ai cinque anni;
3.7. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attivita' di ricerca.

 
Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'universita', che lo presiede, dal rettore e da tre a cinque altri consiglieri nominati dal presidente anche tra i membri del consiglio dei garanti dell'universita'.
2. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della prevalente composizione privatistica dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere diverso.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e senza responsabilita' contabili e limitatamente alle materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

 
Art. 8.

Prerogative e competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo esecutivo di governo dell'Ateneo, collabora con il presidente nell'amministrazione dell'universita' ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e dei piani di sviluppo strategico approvati dal consiglio dei garanti.
2. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente statuto, spetta al consiglio di amministrazione deliberare su:
2.1. lo statuto;
2.2. il regolamento generale di Ateneo;
2.3. il regolamento didattico di Ateneo approvato dal senato accademico;
2.4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
2.5. il codice etico, previo parere del senato accademico;
2.6. i modelli organizzativi generali;
2.7. la carta della qualita' dell'Ateneo;
2.8. i regolamenti degli altri organi collegiali, su proposta degli stessi;
2.9. il piano di gestione economico-finanziaria e il bilancio consuntivo;
2.10. gli organici del personale non docente, il recepimento delle norme di legge e dei contratti riguardanti il lavoro e il trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
2.11. i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto, nonche' a carico degli studenti e del personale tecnico-amministrativo;
2.12. le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso consiglio di amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di Ateneo, del tre per cento del budget complessivo annuale dell'universita';
2.13. le acquisizioni, cessioni, accettazioni a qualsiasi titolo relative al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'universita';
2.14. gli acquisti e i lavori che non siano gia' previsti nel documento di pianificazione strategica pluriennale;
2.15. la costituzione di societa', consorzi e fondazioni di durata superiore ai cinque anni o la partecipazione ad essi dell'universita'.
3. Il consiglio di amministrazione decide sulle violazioni delle norme del codice etico, qualora per ambito e per livello di gravita' esse non ricadano sotto la competenza o i poteri istruttori del rettore o del collegio di disciplina.
4. I documenti di autonomia di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono trasmessi al Ministro competente per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito.
5. Sono inoltre di competenza del consiglio:
5.1. l'istituzione di tutte le strutture dell'universita', nonche', in base alle proposte del senato accademico o dei consigli di Dipartimento, l'attivazione dei corsi di studio istituiti dal rettore, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal consiglio dei garanti;
5.2. l'approvazione dei regolamenti procedurali e delle strutture, fatte salve le specifiche prerogative del senato accademico;
5.3. l'individuazione, su proposta del senato accademico e dei consigli di Dipartimento ovvero sulla base dei programmi triennali di sviluppo approvati dal consiglio dei garanti, dei settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale;
5.4. l'individuazione, su proposta dei consigli di Dipartimento, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita' e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
5.5. l'espressione del parere vincolante sulle proposte di conferimento dei titoli accademici honoris causa approvate dal senato accademico;
5.6. l'autorizzazione all'effettuazione delle manutenzioni straordinarie degli immobili e all'acquisizione delle dotazioni afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. Il consiglio puo' in via generale delegare al presidente parte delle proprie competenze con esclusione di quelle elencate ai commi 2 e 3.

 
Art. 9.

Presidente

1. Il presidente dell'universita' esercita tutte le funzioni che per norma di legge sono attribuite al legale rappresentante. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di provvedere alle designazioni interne ed esterne a nome dell'universita'; promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; stipulare accordi inter-istituzionali e creare strutture funzionali all'attuazione dei documenti strategici approvati dal consiglio dei garanti; conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia.
2. Il presidente dell'universita' e' il garante del rispetto dello statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste. Esercita, oltre ai poteri di nomina e di emanazione previste nello statuto, funzioni di indirizzo, propulsione e iniziativa.
3. Il presidente e' sostituito dal vice presidente nei casi di assenza o di impedimento. Egli puo' inoltre conferire deleghe ai singoli consiglieri su specifiche materie e puo' di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo statuto, al vice presidente, al rettore o al direttore generale, ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di amministrazione.

 
Art. 10.

Prerogative e responsabilita' del presidente

1. Spetta al presidente, in aggiunta alle altre competenze previste nel presente statuto:
1.1. emanare lo statuto dell'universita';
1.2. emanare i regolamenti, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo;
1.3. nominare i direttori dei Dipartimenti e dei dottorati su proposta del rettore;
1.4. disporre, a conclusione dei relativi procedimenti, le nomine e le revoche degli organi collegiali e individuali, ivi comprese quelle del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo;
1.5. vigilare sul rispetto dei programmi di sviluppo dell'universita' e impartire le direttive per assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti, assumendo eventualmente poteri sostitutivi nei casi di prolungata o grave inerzia o omissione di altri organi;
1.6. disporre, a conclusione dei relativi procedimenti, l'attivazione delle strutture dell'universita', fatte salve le competenze del rettore in ordine alla istituzione dei corsi di studio e dei Dipartimenti;
1.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;
1.8. emanare il regolamento della contribuzione studentesca, delle esenzioni e delle premialita', sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.
2. Spettano inoltre al presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri organi individuali e collegiali, nel rispetto delle competenze del rettore in materia didattica e scientifica.

 
Art. 11.

Senato accademico e sue competenze

1. Il senato accademico e' composto dal rettore in carica, che lo presiede, dai direttori dei Dipartimenti e dai docenti responsabili delle scuole di specializzazione medica e dei dottorati di ricerca attivi, nonche' da tre rappresentanti degli studenti eletti dalla componente.
2. Il senato accademico detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche, concorre con apposite proposte preliminari e valutazioni in itinere alla pianificazione strategica pluriennale deliberata dal consiglio dei garanti ed opera sulla base degli indirizzi in essa contenuti. E' organo di indirizzo generale per la didattica, la ricerca e la terza missione.
3. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente statuto, il senato accademico:
3.1. cura l'equilibrato sviluppo delle diverse aree scientifiche e didattiche presenti nell'Ateneo;
3.2. avanza proposte in ordine ai settori scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;
3.3. propone l'istituzione dei corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;
3.4. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica, proponendo gli ambiti nei quali investire prioritariamente le relative risorse umane e finanziarie dell'Ateneo;
3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione in itinere e finale degli apprendimenti;
3.6. delibera sul conferimento dei titoli accademici honoris causa, che il rettore provvede a sottoporre al parere del consiglio di amministrazione;
3.7. formula, di propria iniziativa, proposte agli altri organi dell'Ateneo in ordine alla programmazione generale, alle esigenze finanziarie, alla determinazione degli organici del personale docente, nonche' allo statuto e ai regolamenti;
3.8. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove previsto dal presente statuto e da norme di legge e regolamentari.

 
Art. 12.

Rettore e sue prerogative e responsabilita'

1. Il rettore e' nominato dal consiglio dei garanti, su proposta del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita' o tra personalita' del mondo accademico che si sono distinte per il buon funzionamento dell'universita', ovvero tra professori di chiara fama di altri Atenei.
2. Il rettore indica il pro-rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, e puo' nominare pro-rettori che lo coadiuvano per specifiche materie.
3. In aggiunta alle prerogative riconosciutegli nel presente statuto, il rettore:
3.1. rappresenta l'universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
3.2. vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica del personale docente e di ricerca, fissa direttive organizzative generali per assicurarne l'efficienza e riferisce con relazione annuale al consiglio dei garanti in ordine ai risultati e alle esigenze;
3.3. assicura il coordinamento dei lavori del senato accademico con il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni in materia scientifica e didattica;
3.4. formula proposte in ordine al conferimento degli incarichi di coordinamento dei Dipartimenti e dei corsi di studio, inclusi i dottorati di ricerca, strutture didattiche e scientifiche;
3.5. puo' conferire incarichi di studio senza oneri per l'universita';
3.6. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalita' previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al consiglio di amministrazione.
4. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli organi collegiali di Ateneo, il rettore:
4.1. emana, con proprio decreto, il regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;
4.2. decreta l'istituzione di tutti i corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;
4.3. emana i manifesti degli studi di tutti i corsi di studio.
5. Il rettore rimane in carica due anni e puo' essere confermato per ulteriori mandati fino ad una durata complessiva massima di sei anni.

 
Art. 13.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' organo di gestione dell'Ateneo. Egli sovrintende, sulla base degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente, alla complessiva organizzazione e guida dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e ne risponde direttamente al presidente.
2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale:
2.1. ha ampi poteri di proposta agli organi di governo in ordine al ruolo assegnato, ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti;
2.2. svolge, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;
2.3. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli;
2.4. assicura la regolarita' degli atti di tutti gli organi collegiali e dell'ufficio del rettore.
3. Il direttore generale e' nominato dal presidente dell'universita', sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.

 
Art. 14.

Organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione

1. Gli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione concorrono all'attuazione della politica per la qualita' dell'Ateneo definita, ai vari livelli, sulla base dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dal consiglio dei garanti ed implementati dagli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

 
Art. 15.

Comitato etico

1. Il comitato etico ha il compito di proporre agli organi competenti l'avvio di eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soggetti che violano o disattendono il codice etico, intervenendo sulla base di segnalazioni non anonime o per iniziativa propria, nonche' di favorire, ove possibile, la ricomposizione amichevole dei conflitti e la prevenzione del contenzioso. Esso provvede inoltre alla valutazione etica preventiva della ricerca su richiesta dei docenti.
2. Il comitato etico e' presieduto dall'ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di prima fascia di cui almeno uno di ruolo nell'UKE, eletti dal consiglio dei garanti.

 
Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto alla verifica della qualita' della gestione amministrativa con riferimento esclusivo alla componente finanziaria e contabile. Al collegio compete il controllo di legittimita' degli atti, secondo le modalita' e le procedure indicate nel regolamento di Ateneo di contabilita' e finanza.
2. Il collegio dei revisori opera come collegio perfetto e, in tale composizione e per l'esercizio delle funzioni, esso accede agli atti deliberativi del consiglio dei garanti e del consiglio di amministrazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre esperti contabili effettivi, tra cui il presidente, e da due membri supplenti, tutti eletti dal consiglio dei garanti.

 
Art. 17.

Collegio di disciplina dei docenti

1. Il collegio di disciplina dei docenti opera secondo le previsioni contenute nell'art. 10 della legge n. 240/2010 e si conforma in via dinamica alle eventuali modificazioni di essa. Esso interviene su impulso del rettore quando questi ritenga di attivare procedimenti disciplinari a carico dei professori o dei ricercatori. Il collegio ne cura l'istruttoria e al termine formula al rettore proposte motivate, eventualmente rimesse poi al consiglio di amministrazione.
2. Il collegio e' composto da tre docenti per ciascuna fascia. Secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio, di volta in volta si costituisce in collegio di tre membri.
3. Dei tre membri per fascia, uno e' eletto nell'Ateneo dalla componente, gli altri due sono nominati dal presidente tra docenti esterni ai ruoli dell'Ateneo. Ciascuna struttura paritaria opera come collegio perfetto con la sola presenza di tutti i tre membri della fascia di competenza e con la presidenza del membro interno.

 
Art. 18.

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza sovrintende alla corretta applicazione del modello organizzativo dell'Ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed opera secondo le previsioni contenute nello stesso modello.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla composizione monocratica o collegiale di tre membri e provvede alla designazione.
3. Nella composizione collegiale, l'organismo di vigilanza opera come collegio perfetto. Esso e' presieduto da un membro esterno all'Ateneo e costituito inoltre da due professori interni, designati dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 19.

Presidio della qualita'

1. Il presidio della qualita' e' un organo collegiale ad operativita' permanente con il compito di presiedere al funzionamento complessivo del Sistema di AQ nell'Universita'. Esso registra la qualita' dei processi della formazione e della ricerca dipartimentale e ne monitora i risultati.
2. Il presidio della qualita' e' costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati dal presidente dell'universita' tra professori, ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, assicurando che nessuna delle componenti abbia una rappresentanza superiore a due unita' e che non piu' di tre unita' siano dello stesso genere.

 
Art. 20.

Assemblea dei rappresentanti degli studenti

1. L'assemblea dei rappresentanti degli studenti e' un organo consultivo degli organi centrali di Ateneo che opera come istanza, a livello centrale, di espressione formale del punto di vista degli studenti in quanto portatori di interesse interni. Essa e' composta dagli eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti. Presiede l'assemblea il rappresentante che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli eletti per gli organi di Ateneo.
2. L'assemblea e' periodicamente consultata dal rettore e dal presidente dell'universita'. In ogni caso essa elabora in autonomia documenti di analisi e di proposta che vengono presi in esame dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
3. L'assemblea e' chiamata ad esprimersi con proposte o pareri sui temi di interesse generale degli studenti con particolare riguardo al diritto allo studio.

 
Art. 21.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alla verifica e alla valutazione del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio dei garanti e delle linee guida internazionali e nazionali.
2. Il nucleo, nominato dal presidente dell'universita', e' composto da cinque membri dei quali almeno due, tra cui il presidente, esterni all'Ateneo.
3. Il nucleo e' integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'universita' eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

 
Art. 22.

Dipartimenti

1. Ai fini della programmazione, promozione e organizzazione dell'offerta formativa, della didattica e della ricerca, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, l'universita' si articola in Dipartimenti, tenuti comunque a curare sistematiche iniziative interdipartimentali in particolare nella ricerca interdisciplinare, nei dottorati di ricerca e nell'alta formazione. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti e' determinata in base alle aree ed ai macrosettori definiti dal Ministro competente ed e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
2. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Essi gestiscono inoltre in autonomia il budget loro assegnato per le attivita' istituzionali e le iniziative deliberate a livello dipartimentale.
3. I Dipartimenti dell'UKE sono previsti all'art. 1 del regolamento didattico di Ateneo. Essi comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella tabella A allegata al medesimo regolamento.
4. Il Dipartimento di medicina e chirurgia assume anche la denominazione di Scuola di medicina.
5. L'universita' puo' istituire una o piu' scuole di dottorato a livello interdipartimentale.

 
Art. 23.

Organi dei Dipartimenti e loro prerogative e responsabilita'

1. Sono organi dei Dipartimenti:
1.1. il consiglio di Dipartimento;
1.2. il direttore;
1.3. la commissione paritetica docenti-studenti;
1.4. i consigli di corso di studio;
1.5. i gruppi del riesame a livello dei singoli corsi di studio.
2. La costituzione degli organi collegiali del Dipartimento e' disciplinata dal regolamento generale.
3. Il consiglio di Dipartimento, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo:
3.1. formula proposte al consiglio dei garanti sulla pianificazione strategica pluriennale;
3.2. delibera sugli ordinamenti dei singoli corsi di studio acquisite le proposte dei relativi consigli di corso;
3.3. supervisiona, monitora e assicura la qualita' della didattica in coerenza con le previsioni contenute nella carta della qualita' di Ateneo.
4. Il consiglio di Dipartimento, con la sola presenza dei docenti:
4.1. determina l'afferenza dei singoli professori e ricercatori alle attivita' didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
4.2. formula al senato accademico la pianificazione del fabbisogno di risorse e competenze per la didattica e per la ricerca;
4.3. delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori a seguito della fase istruttoria condotta dalla relativa commissione.
5. Il direttore del Dipartimento presiede il consiglio ed ha la responsabilita' del complessivo funzionamento scientifico e didattico del Dipartimento, in relazione alla quale assume ogni iniziativa volta alla piena funzionalita':
5.1. degli organi del Dipartimento;
5.2. delle attivita' didattiche e di valutazione degli apprendimenti;
5.3. delle attivita' scientifiche;
5.4. delle attivita' di orientamento e per la promozione dell'offerta formativa, nonche' della sua attrattivita', attualita' ed efficacia;
5.5. dei processi esecutivi delle delibere del consiglio di Dipartimento e degli organi centrali di Ateneo;
5.6. delle procedure previste dal sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo.
6. La costituzione degli organi di Dipartimento, nonche' la composizione e i compiti delle commissioni paritetiche, dei consigli di corso di studio e dei gruppi del riesame sono disciplinati dal regolamento generale, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla carta della qualita'.

 
Art. 24.

Sviluppo e gestione delle infrastrutture

1. L'UKE considera obiettivi strategici fondamentali la realizzazione, l'acquisizione, la sana amministrazione e lo sviluppo qualitativo delle infrastrutture e attrezzature per la didattica, la ricerca e il diritto allo studio. A tal fine, l'universita' reinveste in esse gli eventuali utili e avanzi di gestione secondo la propria natura di istituzione senza scopo di lucro.
2. E' vietato distribuire utili o avanzi di amministrazione come risultanti nei bilanci annuali. E' altresi' vietato effettuare donazioni o trasferimenti liberali di beni immobili nei confronti di alcuno, sia esso soggetto privato o pubblico con o senza scopo di lucro, fatta eccezione per quelli effettuati nei confronti della fondazione per la libera universita' Kore di Enna con delibera del consiglio di amministrazione.

 
Art. 25.

Relazioni con soggetti terzi

1. L'UKE intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati italiani ed esteri e puo' partecipare, anche promuovendole e controllandole, a strutture associative di diritto pubblico o privato volte a progettare, realizzare e sviluppare le attivita' istituzionali dell'Ateneo o altre attivita' ad esse funzionali o strumentali. Tali strutture possono assumere le forme piu' idonee al conseguimento delle finalita', quali:
1.1. convenzioni, contratti, protocolli di intesa per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
1.2. associazioni, consorzi e centri di servizio interuniversitari o interdipartimentali;
1.3. imprese innovative alle quali partecipano docenti e/o studenti nel rispetto della normativa vigente;
1.4. centri di servizio per la realizzazione di attivita' formative, scientifiche, di terza missione e per servizi in favore degli studenti, dei docenti e del personale;
1.5. enti attuatori costituiti in societa' di capitali o comunque in forme associative dotate di personalita' giuridica, funzionali allo svolgimento di specifiche attivita' rientranti tra i fini istituzionali dell'universita'.
2. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito, nei casi di competenza, il senato accademico.

 
Art. 26.

Professori e ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'universita' Kore di Enna nell'apposita banca dati del Ministero competente.
2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Universita' statali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 nonche' dalle disposizioni regolamentari applicative di Ateneo.

 
Art. 27.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'universita', secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari e' disciplinato da appositi regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

 
Art. 28.

Norme finali

1. Qualora l'universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto alla fondazione per la libera universita' Kore di Enna.
2. Per assicurare il mantenimento dell'universita', la fondazione per la Libera universita' Kore di Enna puo' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri soggetti, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dalla stessa fondazione in rapporto con le effettive necessita' dell'UKE.
3. L'universita', tenuto conto delle proprie disponibilita' finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione dei beni posti gratuitamente a disposizione delle proprie attivita' istituzionali.

 
Art. 29.

Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, il rettore provvede ad adeguare il regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo trasmette al Ministro competente.
3. Entro gli stessi termini, il presidente provvede ad adottare i testi coordinati di tutti gli altri regolamenti vigenti e ad emanarli acquisito il parere del consiglio di amministrazione.