Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 agosto 2023 |
Istituzione del Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto, l'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono avere altresi' le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea; c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni; Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale; Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 20 aprile 2022, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle telecomunicazioni, gia' coperto per una parte dei datori di lavoro dal fondo di integrazione salariale e cassa integrazione guadagni straordinaria e per una parte dei datori di lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, con riferimento ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26 comma 9 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese che svolgono attivita' di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita' e persegue i propri fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente. |
| Art. 2
Beneficiari del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto. |
| Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni - Asstel e quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvedera' alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalita' di cui al presente articolo. 8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. |
| Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore provvede alla gestione del Fondo e svolge i seguenti compiti: a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo. Ove necessario, deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 del decreto, nonche' i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro; c. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. |
| Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo in relazione alla totalita' delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo assicura le seguenti prestazioni: a. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea; b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al successivo comma 2; d. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; e. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; f. assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. 2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione. |
| Art. 6
Criteri e misure delle prestazioni
1. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalita' delle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi e' pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all'imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura dell'intervento e' pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori in attivita'. Alle imprese ammesse ai programmi formativi e' consentita l'erogazione della prestazione con il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime imprese per i propri dipendenti. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale. 2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi. 3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. 4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) sara' tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi e verra' erogata per un periodo massimo complessivo di dodici mesi. 5. In relazione alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), il Fondo eroga assegno straordinario per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale ex art. 15 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, nel limite massimo di sessanta mesi il cui valore e' pari: a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro; b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nei casi di cui al presente comma, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 1, lettera e). 6. L'importo della prestazione erogata alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art. 5, comma 2, e' pari all'importo dell'integrazione salariale come determinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima della prestazione soggiace al rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale. 7. Con riferimento alle prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria, l'onere a carico del Fondo e' determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta dalla singola impresa fino al trimestre precedente l'inizio della prestazione, al netto delle prestazioni gia' deliberate a favore della medesima impresa. In via transitoria, il predetto limite e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nei primi tre anni di esistenza del Fondo. Le prestazioni finanziate attraverso un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario dovuto. Con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste dall'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. |
| Art. 7
Finanziamento
1. Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2 avviene con: a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti; b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. 2. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), avviene: a. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti; b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione; c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Con riferimento alla totalita' delle imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed f) e' a carico di un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo. |
| Art. 8
Accesso alle prestazioni
1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte della societa' e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Con riferimento alle prestazioni integrative, finanziate attraverso il contributo ordinario mensile e contributo addizionale, il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) la cui durata ed entita', nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente decreto, potra' ove necessario essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno. 3. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), lettere d), e), ed f) e in generale tutte le prestazioni per le quali e' previsto un contributo straordinario previsto dall'art. 7 comma 3 del presente decreto, potranno essere sospese dal Comitato amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e, comunque, potranno essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilita' del Fondo. 4. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono presentate con le modalita' procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f) e' subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 6. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) avviene previa sottoscrizione di accordi individuali. |
| Art. 9
Criteri di precedenza per le prestazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni. 2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. 3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c), e) da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 4. In merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, delibera il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo avra' decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro, individuati dall'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 4. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro afferenti al Fondo di integrazione salariale che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, come previsto dall'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Le istanze per l'erogazione delle prestazioni previste dal presente decreto potranno essere autorizzate dal Fondo dal giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore. Le istanze per prestazioni relative a periodi precedenti dovranno continuare ad essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2420 |
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