Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 4 agosto 2023
Designazione dei siti di importanza comunitaria in ambiente marino IT0000001 Vercelli Seamount e IT0000002 Palinuro Seamont, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha costituito una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, denominata rete Natura 2000;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 2 dicembre 1996 e successive modificazioni che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, include nella classificazione delle aree protette anche le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale» e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica (ZPE) a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
Viste le linee guida della Commissione europea del maggio 2007 per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino in applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli selvatici»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, concernente «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», e in particolare l'art. 11 ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente elabora ed attua, con apposito decreto, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;
Considerato che l'attuazione della direttiva 92/43/CEE rappresenta uno dei piu' importanti strumenti per conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversita' biologica nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
Considerate le risultanze del seminario biogeografico del Mediterraneo, svoltosi a Malta nei giorni 27, 28, 29 settembre 2016, tra i membri della Commissione europea e i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai fini della corretta attuazione della direttiva «Habitat», evidenziano la necessita', per garantire la tutela di alcuni habitat e specie marini, di risolvere una serie di insufficienze e riserve scientifiche e di sanare le conseguenti carenze nella attuale rete Natura 2000 a mare istituita a livello nazionale;
Considerato che, nell'ambito delle suddette risultanze, e' stata attribuita all'Italia una Insufficienza Moderata per l'habitat 1170 - Scogliere;
Visti gli studi e la documentazione raccolta da ISPRA sul particolare valore naturalistico delle aree denominate Vercelli Seamount e Palinuro Seamount per la presenza dell'habitat 1170 - Scogliere, elencato nell'allegato I della direttiva «Habitat»;
Vista la proposta di perimetrazione e i formulari standard dei SIC Vercelli Seamount e Palinuro Seamount, trasmessi dall'ISPRA con nota prot. 48019 del 29 settembre 2017;
Acquisito l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, espresso con nota del 5 giugno 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, espresso con nota del 5 giugno 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 9 giugno 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 26 giugno 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero della difesa, espresso con nota del 5 luglio 2023;
Acquisito l'assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, espresso con nota del 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Istituzione di Siti di importanza comunitaria (SIC)

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE sono istituiti, quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i seguenti siti insistenti nella zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno:
IT0000001 Vercelli Seamount;
IT0000002 Palinuro Seamount.
2. Il SIC IT0000001 Vercelli Seamount occupa una superficie di 10635ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

===========================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+===========+=====================+=======================+
| A | 41° 8' 33" N | 10° 50' 17" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| B | 41° 8' 33" N | 10° 57' 59" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| C | 41° 3' 13" N | 10° 57' 59" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| D | 41° 3' 13" N | 10° 50' 17" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+

3. 11 SIC IT0000002 Palinuro Seamount occupa una superficie di 6367ha ed e' delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

===========================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+===========+=====================+=======================+
| A | 39° 31' 0" N | 14° 45' 30" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| B | 39° 31' 0" N | 14° 51' 30" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| C | 39° 27' 0" N | 14° 51' 30" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+
| D | 39° 27' 0" N | 14° 45' 30" E |
+-----------+---------------------+-----------------------+

4. I formulari standard e le cartografie in formato shape file relativi ai siti oggetto del presente decreto sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa ai siti di interesse comunitario marini istituiti dallo stesso Ministero. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
 

Rielaborazione grafica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro i termini previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, sono individuati:
a) gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, presenti nel sito;
b) le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, relative ai SIC di cui al presente decreto.
 
Art. 3

Attivita' di gestione e vigilanza

1. La gestione dei SIC IT0000001 Vercelli Seamount e IT0000002 Palinuro Seamount e' affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM);
2. La Direzione generale PNM, per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei SIC oggetto del presente decreto, si avvale del supporto tecnico-scientifico di ISPRA;
3. La vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, inclusa la pesca, e' svolta dalle autorita' competenti in conformita' alle disposizioni nazionali vigenti, al diritto dell'Unione europea e alle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente.
4. Con successivi protocolli d'intesa possono essere definiti i rapporti di collaborazione funzionali alla vigilanza dei siti di cui al comma 1.
 
Art. 4

Obblighi di trasmissione alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM), in qualita' di autorita' nazionale competente per la rete Natura 2000, trasmette alla Commissione europea, secondo quanto stabilito dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, le mappe e i formulari standard Natura 2000 dei siti di cui all'art. 1.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin