Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 settembre 2023 |
Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023. (Ordinanza n. 1020). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che dal 4 al 5 agosto 2023 l'intero territorio della Repubblica di Slovenia e' stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; Considerato che i predetti eventi calamitosi hanno provocato una grave situazione di emergenza causando l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune localita', l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonche' gravi danneggiamenti alla rete dei servizi essenziali; Considerata la richiesta del 6 agosto 2023 della Repubblica di Slovenia volta a mobilitare il meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi metereologici in argomento; Considerato che con nota del 9 agosto 2023 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'informativa sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica di Slovenia da parte del Governo italiano presentate tramite il sistema Common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea; Vista la nota del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale del 9 agosto 2023 con la quale, a seguito dell'attivazione del meccanismo unionale da parte della Repubblica di Slovenia, si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche per il predetto territorio; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 agosto 2023 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane, mezzi e attrezzature per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica di Slovenia, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' slovene per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione, anche in raccordo con l'Emergency response and coordination centre (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio nei territori interessati dall'evento in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di mezzi e attrezzature e materiali, individuati e autorizzati nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 5. 3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5. |
| Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 2. Al fine di garantire la piena operativita' del servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennita' ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 3. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale e' riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti. 4. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile formalmente attivate per l'emergenza in rassegna, si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 5. Per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali le regioni interessate provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. 6. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 5. |
| Art. 3 Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di attrezzature necessarie all'assistenza alla popolazione, inviate ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 2. All'individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con atto di donazione sottoscritto con le autorita' della Repubblica di Slovenia, ovvero con scambio di note da effettuarsi anche per il tramite delle autorita' diplomatiche italiane in loco, accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna. 3. Al reintegro delle attrezzature di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5. |
| Art. 4
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse autorizzate con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 in relazione al presente contesto emergenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 2023
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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