Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 6 luglio 2023 |
Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti; Visto in particolare l'allegato 1 «Concimi nazionali», l'allegato 2 «Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi», l'allegato 7 «Tolleranze» e la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei Fertilizzanti» al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attivita' svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, sopprimendo la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007; Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; Vista la domanda, prot. Masaf dell'11 marzo 2019, n. 0013193, con la quale l'Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione e ammendanti - AIPSA, ha chiesto la modifica della denominazione del tipo «Ammendante vegetale semplice non compostato, numero d'ordine 3» dell'allegato 2, ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Vista la domanda, prot. Masaf del 30 luglio 2019, n. 0029672, con la quale la Ditta Serramanna Energia S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1 «Concimi nazionali» e nella Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Vista la domanda del 4 novembre 2019, prot. Masaf n. 0035742, con la quale la Ditta Unicalce S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 3, correttivi, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Vista la nota del 17 gennaio 2023, n. 0014028, dell'Unita' centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che il provvedimento ha superato tutte le fasi previste dalla direttiva; Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate, aggiornare l'allegato 1 «Concimi nazionali», l'allegato 2 «Ammendanti», l'allegato 3 «Correttivi» e la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 25 novembre 2021, del 17 dicembre 2021, del 20 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3 Concimi organici NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto n. 1 «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. All'allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' modificato il prodotto 3 «Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all'allegato 2 del presente decreto. 3. All'allegato 3 «Correttivi», Punto 2.1. Correttivi calcici e magnesiaci, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo», di cui all'allegato 3 del presente decreto. 4. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 4 del presente decreto. 5. Alla Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' aggiunto il prodotto «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 5 del presente decreto. |
| Allegato 1 Allegato 1 Concimi nazionali
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Allegato 2 Ammendanti
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 Allegato 3 Correttivi
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4 Allegato 7 Tolleranze
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5 Allegato 13 Registro dei fertilizzanti
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. 2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| Art. 3
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1091 |
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