Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 19 luglio 2023 |
Piano nazionale delle sementi biologiche. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022 n. 2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda una deroga per le varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica; Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varieta' biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», ed in particolare: l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche; l'art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonche' per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8; l'art. 9, comma 3, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022 n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 dove e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalita' di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonche' i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165; Ritenuto necessario adottare un Piano nazionale per le sementi biologiche al fine di: aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche al fine di una riduzione progressiva e significativa del numero di deroghe per l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; favorire l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica» di cui alle direttive di esecuzione (UE) nn. 2022/1647 e 2022/1648, migliorandone pertanto sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo; favorire l'individuazione e la produzione delle «varieta' equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per la selezione di piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali; Ritenuto necessario aggiornare il Piano nazionale delle sementi biologiche con cadenza triennale con il supporto scientifico del CREA; Acquisiti gli esiti del supporto scientifico del CREA; Sentito il Tavolo tecnico nella seduta del 1° marzo 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 giugno 2023 (Rep. Atti n. 137/CSR del 7 giugno 2023);
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, e' adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche, secondo lo schema di cui all'Allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalita' di: a) aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche al fine di una riduzione progressiva e significativa del numero di deroghe per l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; b) favorire l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole adatte alla produzione biologica» di cui alle direttive di esecuzione (UE) numeri 2022/1647 e 2022/1648, migliorandone pertanto sia l'aspetto qualitativo che quello quantitativo; c) favorire l'individuazione e la produzione delle «varieta' equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; d) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per la selezione di piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. 2. Il Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza triennale con il supporto scientifico del CREA. 3. Il Piano nazionale per le sementi biologiche e' modificato o integrato con decreto Dipartimentale previo parere favorevole del Tavolo tecnico di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 2022, n 23. |
| Allegato I Piano nazionale delle sementi biologiche adottato ai sensi dell'articolo 8, legge 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»
Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 23/2022 il MASAF adotta un Piano nazionale per le sementi biologiche (PNSB) con la principale finalita' di aumentare la disponibilita' delle sementi stesse per le aziende e di migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento alle varieta' adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il PNSB e' aggiornato con cadenza triennale ed e' volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori biologici adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. Pertanto, oltre il mero aumento quantitativo della disponibilita' di sementi biologiche (che in primo luogo permetta di ridurre significativamente il numero di deroghe per l'uso di semente non biologica in luogo di quella biologica), l'obiettivo del PNSB si configurera' con iniziative che favoriscano ed incentivino l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma qualitativa di sementi adatte all'agricoltura biologica ed anche di dare seguito (sempre come azione strumentale al richiamato obiettivo di riduzione del numero di deroghe) all'individuazione delle «varieta' equivalenti», cosi' come definite all'articolo 1, comma 2, lettera f) dal decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di singole varieta' di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all'agricoltore». Pertanto, la disponibilita' di seme di qualita', in relazione all'obiettivo che l'agricoltore biologico si pone nell'ambito del proprio indirizzo produttivo, costituisce una delle prime scelte strategiche per sviluppare una produzione agricola di pregio, sostenibile ed in grado di contribuire a fornire all'utilizzatore finale le garanzie di sicurezza richieste. Il complesso della qualita' delle sementi comprende un insieme di fattori di natura genetica, fitosanitaria e merceologica che determinano in maniera decisiva, l'esito del raccolto. Le caratteristiche genetiche del seme si riassumono nel concetto di varieta', ossia un insieme omogeneo e differenziabile di individui che possiedono determinate proprieta' morfologiche e fisiologiche, espressione del genotipo, che e' possibile mantenere inalterate attraverso appropriati cicli riproduttivi. Per quanto concerne le caratteristiche fitosanitarie le sementi devono essere immuni da patogeni trasmissibili per seme, che possano compromettere l'affermazione della coltura sia nella fase iniziale sia durante quella vegetativa. Le proprieta' merceologiche sono rappresentate dalla germinabilita' delle sementi e dalla loro purezza fisica. La definizione di sementi biologiche trova riscontro nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 che indica nel «materiale riproduttivo vegetale» i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo. Di fatto, la definizione riprende quanto gia' presente nei regolamenti comunitari (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e (CE) 889/2008 del 5 settembre 2008,recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, che sono stati abrogati dal nuovo regolamento aggiungendo un nuovo insieme vegetale che viene definito «materiale eterogeneo biologico», ovvero un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto che: a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni; b) e' caratterizzato da un elevato livello di diversita' genetica e fenotipica. Dal quadro normativo si evince che le sementi biologiche devono essere prodotte nel rispetto delle modalita' previste per i prodotti biologici, evitando pertanto l'impiego di sostanze non ammesse dai citati regolamenti, fermo restando il rispetto delle altre norme relative alla loro commercializzazione (registrazione delle varieta' e certificazione varietale) con esclusione del materiale eterogeneo biologico che ha delle modalita' di commercializzazione semplificate come espresso dall'articolo 13 del nuovo regolamento UE 2018/848 e dallo specifico regolamento delegato (UE) 2021/1189. I regolamenti unionali prevedono, inoltre, che le produzioni vegetali traggano origine da sementi e materiali di propagazione biologici a meno che, nell'ambito delle norme di produzione eccezionali, non siano disponibili in quantita' o qualita' sufficienti a soddisfare la richiesta. In questo caso possono essere impiegate sementi convenzionali in deroga, ammesso che non appartengano a varieta' geneticamente modificate o siano trattate con prodotti a base di principi attivi non ammessi nella produzione biologica, fatte salve le condizioni obbligatorie di trattamento per ragioni fitosanitarie. Anche la possibilita' di utilizzare sementi convenzionali in deroga (sempre che non siano geneticamente modificate o trattate con prodotti non ammessi nella produzione biologica) e' stata confermata fino al 2035. Un provvedimento sul quale il settore delle sementi biologiche fa molto affidamento e' rappresentato dal regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione entrato in vigore il 1° gennaio 2022 che disciplina la commercializzazione del materiale di propagazione biologico eterogeneo (MEB). Il regolamento prevede la possibilita' di produrre e commercializzare materiale eterogeneo non rispondente alla definizione di varieta' vegetale basato sul cosiddetto principio DUS (Differenziabilita', Uniformita' e Stabilita'), fermo restando che il MEB debba rispondere alle condizioni previste dal regolamento UE 2018/848 e alla specifica normativa di settore. Il provvedimento si basa sul presupposto che questa tipologia di materiale di propagazione possa assicurare benefici in agricoltura biologica per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza, aumentare la biodiversita'. Di conseguenza, questo tipo di materiale con elevato livello di diversita' genetica e fenotipica, nell'ambito della stessa specie deve essere reso disponibile per la produzione biologica. Percio' per l'immissione in commercio di siffatto materiale eterogeneo, non si devono rispettare i requisiti di registrazione e le categorie previste dalle direttive sulla commercializzazione delle sementi. L'atto delegato stabilisce come debba essere descritto il materiale, quali siano le informazioni sul miglioramento genetico utilizzato, i requisiti tecnologici delle sementi per la commercializzazione, le caratteristiche di etichettatura e imballaggio, la conservazione dei campioni di sementi, la registrazione delle informazioni sulla produzione, le modalita' di selezione di mantenimento del materiale eterogeneo. Un altro provvedimento, altrettanto importante per l'agricoltura biologica, ma in una prospettiva temporale piu' lunga, riguarda la definizione di disposizioni specifiche per la registrazione di «varieta' adatte all'agricoltura biologica». La definizione di varieta' biologica e' fornita dall'atto di base regolamento UE 2018/848, cioe' una varieta' che deriva da un'attivita' di miglioramento genetico biologico, specificato al punto 1.8.4 della prima parte del relativo allegato II ed e' caratterizzata da un elevato livello di diversita' genetica e fenotipica. La direttiva applicativa della Commissione prevede una deroga transitoria dai protocolli tecnici per l'iscrizione delle varieta' biologiche. La deroga riguarda la componente di uniformita' della prova DUS per i caratteri non principali. Le prove si dovranno svolgere nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive UE 2022/1647 e 2022/1648 del 23 settembre 2022. Tra le specie agrarie identificate come prioritarie troviamo orzo, mais segale e frumento (tenero e duro), mentre per le specie ortive sono previste carota e cavolo rapa. Per le prove volte a verificare il valore agronomico e di utilizzazione delle specie agricole si introducono aspetti che valutano il miglioramento della diversita' genetica, la capacita' riproduttiva naturale ed oltre ai risultati agronomici la resistenza a particolari patogeni e l'adattabilita' a specifici suoli e condizioni climatiche. Le varieta' registrate sulla base di tali protocolli modificati non potranno essere oggetto di privativa e saranno elencate sul catalogo con una specifica annotazione. La data di entrata in vigore e' programmata a partire dal 1° luglio 2023. L'obiettivo generale del PNSB prefissato dalla normativa di riferimento e' quello di aumentare la disponibilita' di sementi biologiche appartenenti a varieta' adatte all'agricoltura biologica e di conseguenza di contribuire progressivamente alla riduzione delle deroghe. Per raggiungere questo obiettivo, la normativa prevede che si promuova il miglioramento genetico cui devono contribuire agricoltori, tecnici e ricercatori. Nel principio, il miglioramento genetico e' un obiettivo di medio-lungo termine che per alcune specie puo' comportare anche una decina di anni di lavoro prima del rilascio di una nuova accessione. Al momento, il fabbisogno in agricoltura biologica e' soddisfatto prevalentemente, per quasi tutte le specie, da sementi di varieta' convenzionali utilizzate in deroga. Sulla base dell'attuale quadro di riferimento normativo riguardante la commercializzazione delle sementi, si possono tuttavia identificare le seguenti tipologie: sementi biologiche; sementi prodotte su terreni al secondo anno di conversione; materiale eterogeneo biologico (MEB); varieta' biologiche (il cui quadro di riferimento giuridico e' in corso di definizione in applicazione delle richiamate direttive UE 2022/1647 e 2022/1648). Inoltre, in deroga, possono essere impiegate: sementi convenzionali appartenenti a varieta' non biologiche (che se non GM e non trattate con prodotti non ammessi in AB, possono essere impiegate, in deroga, in AB); popolazioni di mais, orzo, frumento ammesse alla commercializzazione in base a un esperimento comunitario conclusosi nel 2019 e in corso di consolidamento; sementi di varieta' da conservazione; sementi di varieta' prive di valore intrinseco per le specie ortive; accessioni presenti nelle banche del germoplasma riconosciute dalle Regioni disponibili a integrarsi nella Banca dati sementi biologiche. Fermo restando il possibile ricorso al reimpiego di sementi prodotte in azienda, tutte queste tipologie possono essere impiegate in agricoltura biologica se le rispettive sementi sono prodotte nel rispetto dei requisiti stessi della produzione biologica, oppure possono essere impiegate in deroga, ammesso che per talune specie non siano disponibili neanche sementi di varieta' equivalenti. Allo stato attuale, il processo di registrazione delle varieta' ammesse alla commercializzazione non prevede che siano accertati requisiti che la rendano adatta allo specifico utilizzo in agricoltura biologica. Per un programma concreto che agevoli la produzione di sementi adatte all'agricoltura biologica occorre partire dall'articolo 4 del Reg. UE 848/2018, per il quale la produzione biologica persegue gli obiettivi generali di contribuire a tutelare l'ambiente e il clima, conservare a lungo termine la fertilita' dei suoli, contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, contribuire a un elevato livello di biodiversita', in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varieta' biologiche adatte alla produzione biologica. Tra i principi generali dell'agricoltura biologica (articolo 5) va ricordato che l'agricoltura biologica prevede di produrre un'ampia varieta' di alimenti e altri prodotti agricoli e di acquacoltura ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali di elevata qualita' che rispondano alla domanda dei consumatori. Per attuare all'interno del PNSB gli obiettivi ed i principi dell'agricoltura biologica ad esso riconducibili, serve poter applicare appropriate tecniche agronomiche e fitoiatriche in cui si deve poter disporre di sementi e piante selezionate nel tempo in ogni comprensorio, vista l'elevata biodiversita' ed elasticita' genetica, che ne consentono l'uso nelle varie condizioni pedologiche, climatiche e ambientali. Le stesse devono avere una notevole resistenza alle avversita' biotiche ed abiotiche, ma devono essere nello stesso tempo in grado di elaborare sostanze e molecole di elevato valore in termini qualitativo e quantitativo capaci di fornire il massimo valore nutrizionale e curativo al cibo prodotto, visto che in agricoltura biologica l'utilizzo di taluni prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi non e' consentito. Per gestire in modo coordinato i diversi aspetti che un piano cosi' articolato deve affrontare, sono state individuate sei macroaree. Macroarea 1 - Stato dell'arte Scopo di questa area di attivita' e' di delineare la descrizione del comparto sementi biologiche, la sua evoluzione recente espressa dall'esperienza sulle popolazioni evolutive e dall'inserimento del MEB nella normativa, le prospettive, i punti di forza e di debolezza, l'analisi della domanda e dell'offerta, anche attraverso sondaggi mirati, la stima del valore di mercato del settore. Una linea di attivita' dovra' occuparsi dei costi di produzione e delle modalita' di formazione dei prezzi. La macroarea includera' anche una ricognizione dei progetti specifici relativi a tematiche attinenti a sementi e varieta' in agricoltura biologica. Sulla base dello stato dell'arte, si potra' definire su quali prodotti bisognera' concentrare maggiormente le capacita' finanziarie. Macroarea 2 - Supporto alle filiere Attraverso questa componente del piano si intende identificare le azioni che possano supportare la produzione nelle aziende agricole biologiche, la diffusione e l'utilizzo delle sementi biologiche, nei diversi comprensori o a livello nazionale. Si individueranno i tipi di sostegno agli accordi tra aziende agricole biologiche con contratti agricoli di rete d'impresa o interprofessionali e gli specifici incentivi all'utilizzo di sementi biologiche. Macroarea 3 - Innovazione A questa macroarea e' assegnato il compito di promuovere il miglioramento genetico partecipativo e decentralizzato, con la collaborazione di agricoltori biologici, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori biologici, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali. Particolare attenzione sara' dedicata al quadro europeo per quanto riguarda le varieta' biologiche e il materiale eterogeneo biologico. In questo ambito, si prevede la possibilita' di testare/sviluppare strumenti informatici per la raccolta dei dati di campo e la garanzia della tracciabilita' per il MEB. Tra gli strumenti possibili si prevedono, la creazione di piattaforme fisiche e virtuali di confronto varietale e di materiale eterogeneo biologico cui partecipano i vari attori economici delle filiere costituite da aziende agricole biologiche. La piattaforma ha la funzione di effettuare una corretta identificazione del materiale coltivato e la sua descrizione attraverso specifiche prove in campo delle varieta'. Potranno quindi essere sperimentate attraverso la piattaforma sia varieta' gia' disponibili e in uso per l'agricoltura convenzionale sia le varieta' specificamente selezionate per l'agricoltura biologica. Nell'ambito della macroarea e' inoltre prevista la messa a punto di un sistema di valutazione delle varieta' adatte all'agricoltura biologica e per l'identificazione delle varieta' equivalenti sulla base di specifici parametri per le aziende che necessitano di varieta' idonee. Macroarea 4 - Qualita' delle sementi e del materiale di moltiplicazione Questa macroarea include componenti di natura normativa-organizzativa e tecnica e ha lo scopo di mettere in atto le misure previste in particolare per l'iscrizione della varieta' biologiche di cui alla Direttive applicative UE 2022/1647 e 2022/1648 della Commissione e le misure applicative relative ai controlli del MEB. Allo scopo, e' necessario prevedere linee guida per la produzione di sementi di qualita'. Si dovra' tenere conto delle diversita' pedoclimatiche dei diversi areali produttivi del nostro Paese per individuare e selezionare le varieta' che meglio possano adattarsi ai diversi territori e garantire il migliore rapporto in termini di qualita' e resa. Sotto il profilo tecnico, e' prevista una specifica componente di attivita' dedicata alla sperimentazione per l'identificazione di principi attivi e prodotti idonei all'impiego in agricoltura biologica e in particolare per il trattamento delle sementi. La macroarea prevedera' anche una componente dedicata al settore del materiale di propagazione delle piante utilizzato in agricoltura biologica che ha caratteristiche peculiari e distinte rispetto al settore sementiero e in particolare alle specie fruttifere, all'olivo e alla vite. Macroarea 5 - Divulgazione dei risultati e formazione Con questa componente si intende promuovere la formazione e l'informazione sul PNSB a tutti i fruitori del sistema biologico delle iniziative adottate, dei risultati attesi e ottenuti attraverso un sito istituzionale che ne riporti anno per anno, coltura per coltura le informazioni utili e le conoscenze da condividere, pubblicazioni, interventi sulla stampa specializzata, giornate divulgative, interfacciandosi costantemente con esperti, reti di produttori e altri portatori di interesse del settore biologico, attraverso consultazioni, incontri e azioni dimostrative. Macroarea 6 - Coordinamento Questa componente prevede l'attivita' di raccordo delle diverse macroaree al fine di garantirne coerenza e compatibilita' con gli obiettivi generali del progetto, monitorarne costantemente lo stato di avanzamento e promuovere sinergie. |
| Art. 2
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione. Roma, 19 luglio 2023
p. delega il Sottosegretario di Stato D'Eramo
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1224 |
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