Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123
Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalita' minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato;
Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire approntando una piu' incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonche' prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilita' genitoriale;
Considerata la necessita' di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalita' organizzata;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite nei tempi recenti dalla criminalita' minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresi' dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificita' della condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle misure cautelari ed altresi' prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita' finanziarie dello stesso.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Societa' Sport e Salute, che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
5. Il Commissario prevede altresi' criteri e modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 2

Misure in favore dell'orientamento universitario
e del supporto agli studenti del Comune di Caivano

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita' interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
Art. 3
Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della
sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;
2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»;
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;
3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;
b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso.
 
Art. 4
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»;
2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;
b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici».
 
Art. 7

Misure anticipate relative a minorenni
coinvolti in reati di particolare allarme sociale

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
 
Art. 8
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di
rieducazione del minore

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»;
b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita' genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.
4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e' esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.
5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».
 
Art. 9
Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per
minorenni

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:
a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).
3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».
 
Art. 10
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -
«Agenda Sud»

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo.
4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee».
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalita':
a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto.
6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 11

Potenziamento del Piano asili nido fascia di eta' 0-2 anni

1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta' 0-2 anni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia' destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche' eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.
 
Art. 12
Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo
scolastico

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.».
2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato.
4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non ha altresi' diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»;
c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis».
 
Art. 13

Applicazioni di controllo parentale
nei dispositivi di comunicazione elettronica

1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) controllo parentale: la possibilita' di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;
b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;
c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.
2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita' di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.
7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia' in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).
8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 14

Alfabetizzazione digitale e mediatica
a tutela dei minori e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita' di attuazione di tali servizi.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 15
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del
Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio