Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 8 settembre 2023, n. 122
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante:
«Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio
del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il
procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo
dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante
assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu'
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di
un procedimento, il procuratore della Repubblica puo'
stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi
nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato
non si attiene ai principi e criteri definiti in via
generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il
magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto
circa le modalita' di esercizio, il procuratore della
Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare
l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione
della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni
scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli
articoli 582 e 583- quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica
puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione
per la trattazione del procedimento se il magistrato non
osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, del
codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla
comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare
osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il
procuratore della Repubblica, direttamente o mediante
assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede
senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa
o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo
che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui
all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura
penale.»
«Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore
generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore
generale presso la corte di appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul
giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
procuratori della Repubblica dei poteri di direzione,
controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono
preposti, oltre che dei doveri di cui all'art. 5,
acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la
Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della
Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine
entro il quale devono essere assunte informazioni dalla
persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o
istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art.
362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al
procuratore generale presso la Corte di cassazione una
relazione almeno semestrale.».
- Si riporta il testo degli articoli 572, 575, 576,
primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1,
e secondo comma, 582, 583-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice
penale:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.»
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.»
«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo). - Si
applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1. Omissis;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3. - 4. Omissis;
5. in occasione della commissione di taluno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies,
600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art.
612-bis nei confronti della persona offesa;
5-bis Omissis.
Omissis.»
«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).
- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per
effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche
legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente con il
colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2. - 4. Omissis;
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta
anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona
legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella,
l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII
del libro primo del codice civile, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta.
Omissis.»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero
11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'art. 577.
Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata
superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro
persona incapace, per eta' o per infermita'.»
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque
cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con
la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.»
«Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica
o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.»
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena
stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo se i
fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di
istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di
gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il
colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato
da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze
gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
il minore.
La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata
della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni
quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni dieci.»
«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso
dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,
chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia
riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena e' aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore
che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo
promessi;
2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
3) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a
quattro anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.»
«Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa
assistere una persona minore di anni quattordici al
compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena e' aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
La pena e' aumentata fino alla meta' quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.»
«Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo). - La
violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo
e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste
dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo
legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei
mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'art. 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 362, comma 1-ter, del
codice di procedura penale:
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
non possono essere chieste informazioni sulle domande
formulate e sulle risposte date. Si applicano le
disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art.
351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve
assumere informazioni da persone minori, si avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere
sommarie informazioni da una persona offesa, anche
maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente
vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie
informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta
ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere
sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le
indagini.
1-ter. Quando si procede per il delitto previsto
dall'art. 575 del codice penale, nella forma tentata, o per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli
articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato
denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che
sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di
anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche
nell'interesse della persona offesa.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere
informazioni e' sempre dato avviso che, salva la
contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia
richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate
mediante riproduzione fonografica.»