Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2023 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 6 settembre 2023 |
Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera 28 dicembre 2017, n. 20249. (Delibera n. 22804). |
|
|
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE; Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; Visto il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione del 20 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attivita' debba essere considerata accessoria all'attivita' principale a livello di gruppo; Visto il regolamento della Consob adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, «Regolamento mercati» e successive modificazioni; Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento mercati al regolamento (UE) 2019/2175 e alla direttiva (UE) 2021/338, nonche' ai sopra citati atti delegati e di esecuzione della normativa MiFID II; Considerata, altresi', l'opportunita' di razionalizzare taluni obblighi di comunicazione alla Consob in materia di limiti di posizione; Considerato che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 giugno 2023;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e' modificato come segue: A. nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche: a) nel Titolo I, i. all'art. 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono prestare l'attivita' di gestione di un APA o di un ARM presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-ter, del Testo unico, del Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dei relativi atti delegati, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti.»; ii. all'art. 53, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I membri dell'organo di amministrazione di un APA o di un ARM soddisfano i requisiti definiti dall'art. 27-septies del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»; iii. gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 sono abrogati; b) nel Titolo II, i. nella rubrica, all'art. 59, commi 1, 3, 4 e 6, nonche' all'art. 60, comma 1, le parole «i fornitori di servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli APA e gli ARM»; ii. all'art. 59, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 79-ter, commi 1 e 3, del Testo unico, al Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai relativi atti delegati.»; B. nella Parte V sono apportate le seguenti modifiche: a) nel Titolo I, all'art. 61, i. nel comma 1, dopo le parole «limiti di posizione» sono aggiunte le seguenti: «in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci»; ii. nel comma 1, alla lettera a) dopo le parole «a livello di gruppo aggregato» sono aggiunte le seguenti: «in conformita' del regolamento delegato (UE) 2022/1302»; iii. nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) specificano chiare soglie quantitative dell'entita' massima di una posizione in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci che una persona puo' detenere»; iv. nel comma 1, la lettera d) e' soppressa; v. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche avuto riguardo all'offerta consegnabile o alle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla propria determinazione dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nel regolamento delegato (UE) 2022/1302; b) nel Titolo II, i. all'art. 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione su derivati su merci agricole e il loro riesame ai sensi dell'art. 61, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci agricole raggiunge la quantita' di lotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1302, indicando se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi raggiunge i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.» e il comma 4 e' soppresso; ii. l'art. 63 e' abrogato; iii. all'art. 64, comma 1, le parole «su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/1299.»; iv. l'art. 65 e' sostituito come segue: «1. Le richieste di esenzione dai limiti di posizione di cui all'art. 68, comma 2-bis, del Testo unico sono presentate alla Consob in conformita' agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/1302. 2. I soggetti che hanno presentato una richiesta di esenzione ai sensi del comma 1 comunicano tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi o delle informazioni, di cui all'art. 8, paragrafo 6 e 7, e all'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 e presentano una nuova richiesta di esenzione qualora intendano continuare ad avvalersene. 3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro ventuno giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione al richiedente. 4. I soggetti di cui all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento comunicano alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attivita' e' accessoria rispetto all'attivita' principale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1833 e in conformita' alle procedure dettate dall'art. 6 del citato regolamento.» |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 settembre 2023
Il Presidente: Savona |
|
|
|