Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
DECRETO 1 agosto 2023 |
Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023. |
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IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 22, comma 5, recante disposizioni relative all'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunita' al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»; Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia; Visto, in particolare, il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalita' di riparto del suddetto fondo; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 3, concernente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'; Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 15 settembre 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2023, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e' pari a euro 100.887.314,00; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303; Preso atto della riduzione delle risorse, pari a euro 3.878.814,00, sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Considerato, pertanto, che le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» assoggettabili al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ammontano a euro 97.008.500,00; Vista la delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018); Considerato che occorre procedere all'individuazione delle finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, garantendo, al contempo, i principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa; Considerato, altresi', che e' opportuno ripartire la quota del fondo destinata alle regioni mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 26 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2023, ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attivita' di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento: 1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attivita' di competenza statale: euro 67.008.500,00, per le finalita' di cui all'art. 2; 2. risorse destinate ad attivita' di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attivita' di cui all'art. 3. |
| Allegato 1
Riparto regioni e PA del Fondo nazionale politiche della famiglia - anno 2023 Tabella 1 - Percentuali di riparto sulla base del FNPS +---------------------------+------------+--------------------------+ |Abruzzo | 2,45% | 735.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Basilicata | 1,23% | 369.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Calabria | 4,11% | 1.233.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Campania | 9,98% | 2.994.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Emilia-Romagna | 7,08% | 2.124.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | 2,19% | 657.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Lazio | 8,60% | 2.580.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Liguria | 3,02% | 906.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Lombardia | 14,15% | 4.245.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Marche | 2,65% | 795.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Molise | 0,80% | 240.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Provincia autonoma di | | | |Bolzano * | 0,82% | 246.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Provincia autonoma di | | | |Trento * | 0,84% | 252.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Piemonte | 7,18% | 2.154.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Puglia | 6,98% | 2.094.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Sardegna | 2,96% | 888.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Sicilia | 9,19% | 2.757.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Toscana | 6,56% | 1.968.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Umbria | 1,64% | 492.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Valle d'Aosta | 0,29% | 87.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Veneto | 7,28% | 2.184.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+ |Totale | | 30.000.000,000| +---------------------------+------------+--------------------------+
* Le quote di riparto teorico riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. |
| Art. 2
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a: interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui alla lettera h); iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 di cui alla lettera n); interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione, di cui alla lettera r). 2. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire il finanziamento di progettualita' provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative ai servizi alla persona. 4. Una percentuale non superiore al 2% della quota complessivamente riservata a interventi relativi a compiti e attivita' di competenza statale di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, laddove non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalita'. |
| Art. 3
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonche' interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia di cui alla lettera e) art. 1, comma 1250, legge n. 296/2006; 2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato I), che e' parte integrante del presente atto. 3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 252.000,00 e 246.000,00, e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine, la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, articolo 6. 4. Le regioni possono co-finanziare i progetti di cui all'art. 1, comma 1, punto 2; in tal caso l'eventuale quota di cofinanziamento verra' inserita negli atti regionali di programmazione e sara' soggetta a monitoraggio e rendicontazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla stregua della quota di finanziamento ricevuta dal Fondo per le politiche della famiglia. 5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (Allegato 1), a seguito di specifica richiesta da parte delle stesse, nella quale sono illustrate le azioni da finanziare, come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonche' l'eventuale cofinanziamento di cui al comma 4. 6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono obbligatoriamente essere allegati: i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto; ii. scheda, compilata sulla base del modulo fornito dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione delle modalita' di attuazione, cosi' come di un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma; iii. dichiarazione di inizio attivita'. 7. Le regioni dovranno assumere l'impegno di spesa entro e non oltre dodici mesi dalla data di inizio delle attivita', di cui al comma 6), lettere iii) del presente articolo e il pagamento delle spese dovra' essere completato entro sei mesi dalla data di conclusione delle attivita', come rilevabile dal cronoprogramma e dalla data di inizio attivita', di cui al comma 6, lettere ii) e iii). Ai fini del completamento delle procedure di pagamento, il Dipartimento puo' concedere, dietro formale e motivata richiesta della regione interessata, fino a un massimo di sei mesi di proroga. Le somme non spese oltre il termine indicato sono restituite al Dipartimento sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che «le somme sono restituite ai sensi del finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia annualita' 2023». 8. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, previa verifica della coerenza delle azioni programmate con le finalita' di cui al comma 1 e agli esiti dell'esame di tutta la documentazione inviata, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione. 9. Alle regioni che non inviano tutta la documentazione di cui al comma 6 entro il termine perentorio previsto o la cui documentazione non risponde ai requisiti fissati, poiche' carente o non in linea con i criteri indicati nel medesimo comma, non vengono erogate le quote di finanziamento, che restano nelle disponibilita' del Dipartimento per le politiche della famiglia. Le somme non trasferite vengono utilizzate dal Dipartimento per le politiche della famiglia per le finalita' indicate nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. 10. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle regioni, provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati programmati avviando un'analisi delle azioni stesse condividendone gli esiti con le regioni e l'Anci al fine di garantire il coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali. A tal fine, le regioni si impegnano a inserire nella piattaforma telematica di monitoraggio gestita dal Dipartimento per le politiche della famiglia tutti gli atti e i documenti richiesti nonche' le informazioni relative alla realizzazione delle azioni programmate e finanziate con le risorse di cui al presente decreto. Le regioni si impegnano altresi' a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutto il supporto necessario all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al presente comma. 11. Ai fini della tracciabilita' del Fondo per le politiche della famiglia e per una piu' efficace comunicazione sul territorio delle risorse trasferite con il riparto del presente decreto, le regioni attribuiscono ai progetti e ai servizi da realizzare con il suddetto fondo, incluso il materiale comunicativo, la dicitura riconoscibile «Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 1° agosto 2023
Il Ministro: Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2352 |
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