Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 giugno 2023
Modifiche al decreto 1° febbraio 2023, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», e, in particolare, l'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo 2023, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», adottato in attuazione dell'art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto l'art. 52, comma 5-quinques, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha modificato l'art. 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di, tra l'altro, estendere le misure anche alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16, al fine di consentire l'estensione delle misure anche alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° febbraio 2023, n. 16

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 2, terzo periodo, le parole «agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e»;
b) all'art. 3, comma 3:
1) le parole «i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG)» sono sostituite dalle seguenti «i dati del contratto di cui all'art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto: «nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2108