Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 agosto 2023 |
Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d'imposta sull'acquisto di carburante utilizzato per l'alimentazione di autobus ad elevata sostenibilita'. Secondo semestre 2022. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; Visto, in particolare, l'art. 14, recante disposizioni per il sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera b), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di quindici milioni di euro, da destinare al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del dodici per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; Visto il comma 1, dell'art. 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione; Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di trasporto di persone a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti subito nel corso del 2022, richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 144 del 2022; Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al credito d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per le finalita' di cui al presente decreto; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della totalita' delle imprese di trasporto su strada di persone, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia; Vista la comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»; Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 13 settembre 2022, n. 273, recante «Modalita' per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico», per quanto riguarda il venti per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la decisione C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022; Vista la decisione C (2023) 2349 del 31 marzo 2023; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di persone su strada; Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese ed il conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalita' di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosi' come modificato dal decreto-legge 48 del 2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l'esercizio delle predette attivita' veicoli di categoria euro V o superiore. |
| Art. 3
Credito d'imposta concedibile
1. Le risorse, nel limite dell'importo autorizzato, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del dodici per cento delle spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 e, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in veicoli di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 comunicazione della Commissione C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 3. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| Art. 4
Procedura di concessione del credito d'imposta
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di cui all'art. 2. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione degli autobus per i quali il gasolio e' stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa. 3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 e' implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o piu' decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie, dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente. |
| Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». |
| Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le attivita' previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente. |
| Art. 8
Entrata in vigore
1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 final. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2674 |
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