Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 26 luglio 2023 |
Modifiche al decreto 30 settembre 2022, recante: «Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
e con
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonche' Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente Ad-Blue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2023, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' di attuazione della misura di cui alla norma sopra richiamata; Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, che ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Vista in particolare la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato» della predetta comunicazione che ha innalzato a 2.000.000,00 di euro il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale puo' essere concesso l'aiuto; Considerata pertanto la necessita' di aggiornare le disposizioni contenute nel decreto 30 settembre 2022, sopra richiamato, per conformarle a quanto previsto nella sezione 2.1 punto (55) della comunicazione C(2022) 7945 final; Preso atto infine che con decisione C(2022) 9571 final in data 14 dicembre 2022 la Commissione ha ritenuto compatibile con l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la misura adeguata nel senso sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 30 settembre 2022
1. All'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2022, richiamato in premessa, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditivita'.» 3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 50/2022. L'ammontare complessivo massimo del credito d'imposta concedibile alla singola impresa, in conformita' a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, e' determinato in euro 2.000.000,00.». Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Fratin
Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Leo Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2668 |
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