Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilita';

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;
b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'».
c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»;
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»
b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici».
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole: «iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»;
b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».;
c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attivita' statutarie, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.».
b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1:
a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»;
b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».
8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»;
2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla societa' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato».
9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».
10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di sport che prevedono l'impiego di animali».
11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumita' degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»;
d) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal proprietario degli stessi non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprieta' o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche, sportive o sanitarie.»;
e) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attivita' sportive.».
12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.».
13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
2) dopo le parole: «che impiegano animali in attivita' sportive si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari».
14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.».
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).».
15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.».
16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;
b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»;
e) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici».
19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,»;
b) al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,».
20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o societa'» sono inserite le seguenti: «nonche' la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»;
2) l'ultimo periodo e' soppresso;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.».
21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del piu' alto livello tecnico - agonistico, cosi' come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialita' inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attivita' di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonche' che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, e' garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, e' rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attivita' di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalita' e gli eventuali limiti di erogazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attivita' sportiva istituzionale.».
22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».
23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.».
24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso» sono soppresse»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,»
c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e»;
b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»;
d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite le seguenti: «la disciplina attuativa e».
26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»; dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.».
27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorita' delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.».
28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»;
b) al comma 8-quinquies, la parola: «e'», e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere»;
c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e' iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».
29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attivita' di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono inserite le seguenti: «6, 7,».
31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,».
32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP»;
b) al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»;
c) al comma 3, le parole: «Il CONI e' tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti».
33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie volte al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico».
34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».
35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.».
36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza».
37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»;
b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP».
39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, e' istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto;
b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Con decreto dell'Autorita' delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9,
della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione»:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
dei principi di parita' di trattamento e di non
discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore
dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema
dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina
del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e
preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale
strumento di miglioramento della qualita' della vita e
della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita'
dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del
principio delle pari opportunita', anche per le persone con
disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al
lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel
settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal
comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
b) del presente comma, della figura del lavoratore
sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara,
senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita'
sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle
regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di
specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
societa' e delle associazioni sportive con le quali i
medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori
sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche
culturale ed educativa nonche' una preparazione
professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di
carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale per le prestazioni rese in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo
conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine
non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo
1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni
necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, nel rispetto delle norme di diritto
internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto
sportivo e ai consolidati orientamenti della
giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello
sport professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del
laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di
titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di
vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della
difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali,
in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti
sportivi e federazioni sportive, previa puntuale
individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse
all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno
esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana
tiro a segno, anche con la previsione di forme di
collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle
discipline sportive che prevedono l'impiego di animali,
avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al
trasporto, alla tutela e al benessere degli animali
impiegati in attivita' sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1,
lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per
l'espressione del parere scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 6 (Delega al Governo in materia di rapporti di
rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di
accesso ed esercizio della professione di agente sportivo).
- 1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e
trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, del testo delle disposizioni legislative
vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a
garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) previsione dei principi di autonomia,
trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente
sportivo nello svolgimento della sua professione;
e) introduzione di norme per la disciplina dei
conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e
la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa'
sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di
questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
f) individuazione, anche in ragione dell'entita'
del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni
economiche che ne garantiscano la regolarita', la
trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le
previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
g) previsione di misure idonee a introdurre una
specifica disciplina volta a garantire la tutela dei
minori, con specifica definizione dei limiti e delle
modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti
sportivi;
h) definizione di un quadro sanzionatorio
proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli
effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 7 (Delega al Governo per il riordino e la
riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in
materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la
riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della
disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti
sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli
gia' esistenti, compresi quelli scolastici.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione
delle norme in materia di sicurezza per la costruzione,
l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi,
comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le
opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la
coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e
ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) semplificazione e accelerazione delle procedure
amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti
dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in
materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente
agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi
esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata
legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche
inutilizzate;
e) individuazione di criteri progettuali e
gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale,
alla fruibilita', all'accessibilita' e alla redditivita'
degli interventi e della gestione economico-finanziaria
degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e
privati devono attenersi, in modo che sia garantita,
nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli
impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di
violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di
migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello
sport, nel rispetto della normativa vigente;
f) individuazione di un sistema che preveda il
preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale,
la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione
sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori
e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia'
esistente alla federazione sportiva nazionale, alla
disciplina sportiva associata, all'ente di promozione
sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in
presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con
l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, che assicurino
la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e i
livelli di qualita' del servizio eventualmente offerto a
terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla
disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione
sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori,
fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g) individuazione di strumenti economico-finanziari
da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto
per il credito sportivo;
h) definizione della disciplina della
somministrazione di cibi e bevande tramite distributori
automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo
sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2,
lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la
pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il
Ministro dell'interno e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della
delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 8 (Delega al Governo per la semplificazione di
adempimenti relativi agli organismi sportivi). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
legislative relative agli adempimenti e agli oneri
amministrativi e di natura contabile a carico delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti
dal CONI.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con
riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali
facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche,
tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati
e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
fermo restando quanto previsto dal comma 5;
b) riordino, anche al fine di semplificarla, della
disciplina relativa alla certificazione dell'attivita'
sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare,
fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
d) previsione di misure semplificate volte al
riconoscimento della personalita' giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo
alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a
rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere
e condizioni di discriminazione previste dal codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla
Carta olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.»
«Art. 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza
nelle discipline sportive invernali). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di sicurezza nelle discipline
sportive invernali, al fine di garantire livelli di
sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile
agli impianti e dei relativi provvedimenti di
autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del
rapporto e dei parametri di ammortamento degli
investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza
stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo
del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici
anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in
tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree
sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico
situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di
personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di
sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre
attivita' sportive praticate nelle aree sciabili
attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche
sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi
e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette
discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di
sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un
adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento
dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da
adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con
riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
c) revisione delle norme in modo da favorire la
piu' ampia partecipazione alle discipline sportive
invernali, anche da parte delle persone con disabilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il
termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163,
recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 2022, n. 256.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 2023, n. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28 «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende:
a) associazione o societa' sportiva
dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una
Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva
Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche
paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo
di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la
didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita'
sportiva dilettantistica;
b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi
attivi che operano nel campo della promozione di iniziative
di rilevanza sociale;
c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni
fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive
regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo
di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle
atlete che vi aderiscono;
d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i
tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima
Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi
collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di
esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono
definite mediante l'integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale (MMG),
pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e
calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle
persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche
clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita'
fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione
di un professionista dotato di specifiche competenze, in
luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le
«palestre della salute», al fine di migliorare il livello
di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita
e favorire la socializzazione;
f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque
movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si
traduce in un dispendio energetico superiore a quello
richiesto in condizioni di riposo;
g) cavallo atleta: l'equide registrato, non
destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo
svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione
alle competizioni sportive equestri;
h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e'
autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle
attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le
tipologie di disabilita';

i) Comitato Olimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla
gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):
l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico
Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica,
svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio
nazionale;
m) Comitato Paralimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta
alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
n) Dipartimento per lo sport: la struttura
amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri
operante nell'area funzionale dello sport;
o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i
principi di terzieta', imparzialita' e indipendenza di
giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti
di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la
regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive;
p) direttore sportivo: il soggetto che cura
l'assetto organizzativo e amministrativo di una societa'
sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei
rapporti fra societa', atleti e allenatori, nonche' la
conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi
ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione
delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
q) direttore Tecnico: il soggetto che cura
l'attivita' concernente l'individuazione degli indirizzi
tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro
attuazione e coordinando le attivita' degli allenatori a
cui e' affidata la conduzione tecnica delle squadre della
societa' sportiva;
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
t) esercizio fisico strutturato: programmi di
attivita' fisica pianificata e ripetitiva specificamente
definiti attraverso l'integrazione professionale e
organizzativa tra medici di medicina generale (MMG),
pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla
base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui
sono destinati, che presentano patologie o fattori di
rischio per la salute e che li eseguono individualmente
sotto la supervisione di un professionista munito di
specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura
non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di
migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni
fisiche e lo stato di salute;
u) Federazione Sportiva Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e
che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che
governano i medesimi sport a livello nazionale;
v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
z) Federazioni Sportive Paralimpiche:
l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello
Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture
tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello
Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio
dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di
tutto il personale in servizio, inclusi atleti con
disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e
internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati
con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le
competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive
Associate per le altre competizioni;
bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le
strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate,
ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono
l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non
agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi
atleti con disabilita', e partecipano a competizioni
nazionali e internazionali sulla base di protocolli
d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate
dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o
al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni
sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita'
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di
eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore,
l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro
tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25;
ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita'
sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa
dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della
popolazione al fine di consentire a ogni individuo la
possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e
psichica e di raggiungere il livello di prestazione
sportiva corrispondente alle proprie capacita';
ff) palestra della salute: struttura di natura non
sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti
programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di
attivita' fisica adattata;
gg) Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche: il registro istituito presso il
Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte,
per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi
natura, tutte le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
l'attivita' didattica e formativa, e che operano
nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una
Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI;
hh) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;
ll) settore professionistico: il settore
qualificato come professionistico dalla rispettiva
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata;
mm) settore sportivo giovanile: il settore
organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da
Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi
competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative,
formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi;
nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica
fondata sul rispetto di regole che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, ha per
obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli;
oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva
svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto
livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla
Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa
a partecipare ai Giochi Olimpici;
qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva
ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
rr) sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Le associazioni e le
societa' sportive dilettantistiche indicano nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o
la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi
dilettantistici possono costituirsi in:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
Codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato;
c) societa' di capitali e cooperative di cui al
libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
generale, l'organizzazione e la gestione di attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10
del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al
Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro
delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le
disposizioni del presente decreto limitatamente
all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e,
relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo
in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano
annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi
contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo
affiliante.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi
dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti
per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117, abbiano
assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella
forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro
unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via
principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma
1, lettera b), non e' richiesto.
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono
disciplinate dalle disposizioni del Codice civile
riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse
le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e
4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di
cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di
iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti,
comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente
Capo I entro il 31 dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
possono esercitare attivita' diverse da quelle principali
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione
che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che
abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle
attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. I proventi derivanti da rapporti di
sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e
indennita' legate alla formazione degli atleti nonche'
dalla gestione di impianti e strutture sportive sono
esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire
con il decreto di cui al comma 1.
1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi
consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la
cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Incompatibilita') - 1. E' fatto divieto
agli amministratori delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre
societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale,
disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal
CIP.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui
contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma,
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31
dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se
hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o
integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle
disposizioni del presente decreto.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono
attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle
Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione
Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un
importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi). - 1. Le
societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del
Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso
la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva
Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresi',
dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o
alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni
dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello
statuto o delle modificazioni concernenti gli
amministratori ed i revisori dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento e'
l'atto formale con il quale la persona fisica diviene
soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a
svolgere attivita' sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari
o i Corpi civili dello Stato con una associazione o
societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione
sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente
di promozione sportiva, anche paralimpici.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare
all'attivita' e alle competizioni organizzate o
riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla
Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione
sportiva, anche paralimpici, di appartenenza
dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi
Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili
dello Stato per i quali e' tesserato, nonche' di
concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a
ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di
partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo
le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica
sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal
CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione
ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o
dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Direttori di gara). - 1. I direttori di
gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni
sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono
alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione
dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi
risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione
dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, dotate di autonomia operativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in
attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi
titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono
tenuti a preservarne il benessere, in termini di
alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto
delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di
allenamento che possono danneggiare la salute e il
benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere
senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato
qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo
di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla
salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque
provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di
addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e
delle modalita' di apprendimento degli animali.
3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali
in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto,
come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La
bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita'
sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad
evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi
psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi
e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte
le relative attrezzature devono rispondere a criteri di
sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali e
degli atleti. Le strutture dove gli animali vengono
custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di
movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' data
attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.
5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve
essere dotato di un documento di identificazione intestato
a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i
doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una
scheda sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere
altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita'
sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono
garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben
ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre
gli animali a lesioni o sofferenze.
7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto
al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati
in attivita' sportive effettuato dal proprietario degli
stessi non e' soggetto all'applicazione della legge 6
giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto
all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il
trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive
effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di
idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai
periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato
con mezzo di proprieta' o in usufrutto del proprietario o
detentore, o da loro acquistato con patto di riservato
dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure
noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche,
sportive o sanitarie.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di
stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati
dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di
soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si
intende assolto qualora la copertura assicurativa sia
garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in
attivita' sportive. La verifica e il controllo di detto
obbligo competono agli organismi affilianti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione
dell'animale a una manifestazione, competizione o evento
sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un
veterinario, abilitato alla professione, della sua
idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta'
e di genere, e della sua regolare identificazione e
registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia'
in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto
per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e
disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo
23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o
eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la
reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento
della manifestazione o gara.

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni,
alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente
articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato
condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti
dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del
Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per
le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La
verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Regolamenti sportivi e Sanzioni
disciplinari). - 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici che impiegano animali in
attivita' sportive si dotano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, si
dotano di appositi regolamenti che fissino i criteri di
riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente
Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono
prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le
societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento,
per le persone fisiche. Restano comunque ferme le
conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale
derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al
presente Capo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta). - 1. Un
cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo
atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», come risulta
dal documento di identificazione previsto dal regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del
10 giugno 2021;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione
alimentare, come risulta dal Documento di identificazione
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della
Commissione europea, del 10 giugno 2021;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti»
presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la
Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un
Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto
per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di
Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di
tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o
presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i contenuti
della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono
definiti modalita' e contenuti dell'accertamento
dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell' articolo 20,
comma 1.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali riguardo
l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di
Identificazione).».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' sportiva del Cavallo). - 1. Il cavallo
atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto
annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un
veterinario abilitato alla professione che attua anche le
profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e
dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o
la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o
dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti
per gli sport equestri presso i quali il cavallo e'
tesserato.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i contenuti
della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono
definiti modalita' e contenuti dell'accertamento
dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20,
comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private
con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o
aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al
di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o
dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva,
anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri,
devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute
e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del
pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata
in materia di sport, adottato su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del
CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto
tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai
sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della
singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono
lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni
nell'ambito di una professione la cui abilitazione
professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento
sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle
indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento
di attivita' sportiva, sono approvate con decreto
dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono
comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il
31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di
procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((...)).
In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e
Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le
associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro
occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti
della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni
sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia
riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano
nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione
e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva
associata o dell'Ente di promozione sportiva competente,
anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte
anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni
sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di
promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma
6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di
prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale
non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche
paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se
cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla
comunicazione all'interno del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La
predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema
pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti
indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta
giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto
di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro
subordinato sportivo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11
maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
nell'articolo 2103 del Codice civile.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo'
contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli
stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del
contratto, prima della scadenza, da una societa' o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta
l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo
gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al
termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123
del Codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti
l'attuazione del contratto, insorte fra la societa'
sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori
professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei
settori professionistici e' regolato dalle norme contenute
nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato
dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo
prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero
prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto
di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto
di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una
singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni
tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato
per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
o allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante
assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la
societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo
il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla
Federazione Sportiva Nazionale, o dalla Disciplina Sportiva
Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul piano
nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi
interessate, conformemente all'accordo collettivo
stipulato.
5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7
giorni dalla stipulazione, il contratto presso la
Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva
Associata, anche paralimpici, per l'approvazione.
Unitamente al predetto contratto devono essere depositati
tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore
sportivo e la societa' sportiva, ivi compresi quelli che
abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari
relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
L'approvazione secondo le regole stabilite dalla
Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva
associata e' condizione di efficacia del contratto.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe
peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del
contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori
professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato
nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni
contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa,
quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del
medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato
alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano
coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva, anche paralimpici.
3. L'associazione o societa' nonche' la Federazione
Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata,
l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive e'
tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La
comunicazione al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo,
alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata
secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la
disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il
mancato adempimento delle comunicazioni comporta le
medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al
centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
territoriale dell'ispettorato del lavoro.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attivita' previste dal presente decreto,
l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto
dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 puo' essere adempiuto in via telematica
all'interno di apposita sezione del Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il
compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00,
non vi e' obbligo di emissione
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono
individuate le disposizioni tecniche e i protocolli
informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a
consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con
riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le
comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel
rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro
il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del
rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta
alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni
dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando
che i compensi dovuti possono essere erogati anche
anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli
adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e
continuative di cui al presente articolo, limitatamente al
periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono
essere effettuati entro il 31 ottobre.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1.
Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono avvalersi
nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita'
amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche'
della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al
comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere
rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute
dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili
e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attivita' di volontariato per le quali e'
ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al
presente comma non concorrono a formare il reddito del
percipiente.

2-bis. Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute
dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili
e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attivita' di volontariato per le quali e'
ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al
presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il
reddito del percipiente.

2-ter. Non sono considerate prestazioni sportive di
volontariato le attivita' fornite a titolo gratuito dai
componenti degli organi di amministrazione di associazioni
e societa' sportive dilettantistiche.».

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono
incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attivita'
sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di
volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile
verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1.
Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei
giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo
sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una
preparazione professionale che favorisca l'accesso
all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera
sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le
societa' o associazioni sportive dilettantistiche e le
societa' professionistiche possono stipulare contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il
certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di
ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto
legislativo. La formazione degli atleti puo' essere
conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze
Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie),
la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie
preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e
tecniche dello sport).
1-bis. In relazione all'apprendistato di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di
cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n.
81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'
fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato
l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e
cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo
sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui
al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel
rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle
norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e
formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo
comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del
periodo di apprendistato, fissato nel contratto,
quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o
associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un
contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza
del contratto di apprendistato, senza soluzione di
continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a
corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in
favore della diversa societa' o associazione presso la
quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita'
dilettantistica, amatoriale o giovanile.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard
professionali e formativi relativi ai percorsi di
istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei
titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti
possono prevedere misure di agevolazione e di
flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio,
incluso il riconoscimento di crediti formativi per
l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di
tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi
titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano
gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di
promozione della formazione, anche professionale, dei
giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia
carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida
europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre
2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere
stabilite forme e modalita' di estensione alle altre
Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo
dei settori giovanili delle societa', per la formazione e
per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre
nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il
sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle
attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco
calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento
professionale dopo il termine della carriera sportiva.
7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che
assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite
massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il
predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini
di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il
vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate anche paralimpiche, prevedono con
proprio regolamento che, in caso di primo contratto di
lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto attivita'
dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le societa' sportive
professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive
dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo
e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita'
e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le
Discipline sportive associate approvano i regolamenti di
cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di
mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con
proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto
dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina
sportiva associata che, decorso il predetto termine, non
abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende
abolito il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che
costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di
precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al
comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro
il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.».
- i riporta il testo dell'articolo 32, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori
sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori
sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli
medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto
col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico
Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi
gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione
di una scheda sanitaria per le attivita' sportive per
ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di
carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei
tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e
diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita'
sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da
svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il
decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita'
di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e
all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi
subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite
convenzioni con le Regioni al fine di garantire
l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per
l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al
comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso
le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le
Regioni possono istituire appositi centri di medicina
sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di
Medicina dello Sport.
6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo
svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai
lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano
fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali
fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche'
le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita'
sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei
minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con
le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore
sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della
salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le
disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita'
alla mansione, ove non riferita all'esercizio
dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico
competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza
la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai
lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non
superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai
lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio,
della gravidanza, della maternita' e della genitorialita',
contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura
giuridica del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al
Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla
qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in
materia di assicurazione economica di malattia e di
assicurazione economica di maternita' previste dalla
normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto
alle rispettive indennita' economiche iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
dell'indennita' economica di malattia e per il
finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e'
pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello
spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n.
41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro,
delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e'
quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della
legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro
non sono tenuti al versamento dei contributi di cui
all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17
ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita'
lavorative di carattere sportivo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e
della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
designazione di un responsabile della protezione dei
minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo
di abuso e di violenza su di essi e della protezione
dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. Il
decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della
comunicazione della nomina del responsabile della
protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza,
in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I
lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' delegata in materia di sport, su proposta
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i
relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione
del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo
le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del
premio valgono anche ai fini della liquidazione della
indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta,
di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa si applica
esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista
dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono
attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela
assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo
51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto
previsto all'articolo 29, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano
attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e
ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i
presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i
lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di
collaborazioni coordinate e continuative ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura
civile, operanti nei settori professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A
tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo
2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto
previsto dal presente decreto. Le stesse figure
professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per
il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno
straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge
15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche
conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in
comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche
paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per
cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono
prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive
previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi
5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al
fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50
per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati
prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e
inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67,
primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi
puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica
istituita nel Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche.
8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori
complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un
contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i
quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle
predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche
versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al
comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma
8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di
concessione e di revoca del contributo di cui al comma
8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo
per la verifica della spettanza del beneficio richiesto,
anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che
verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e'
iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche
beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies
pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La
cancellazione dal Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal
contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla
quota del contributo fruita nel medesimo anno
successivamente alla data di cancellazione.
8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3
milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo
costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
di cui al comma 8-sexies.
8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da
8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte
dellaPresidenzadelConsigliodeiministri a valere sulle
risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i
collaboratori coordinati e continuativi nell'area del
dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro
non concorrono alla determinazione della base imponibile di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi
percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
nell'anno solare.
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento
degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni
nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni
agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino
all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di
superamento di detto limite, il predetto importo non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle
detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport
di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di
applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro.
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in
qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di
promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. - 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1.
Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere
amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,
riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di
collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3,
del Codice di procedura civile. Non rientrano tra i
soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono
attivita' di carattere amministrativo-gestionale
nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono
essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai
rispettivi ordini professionali.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si
applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto
all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con
iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la
relativa disciplina previdenziale.
4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e'
regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la
tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali,
versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi
collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non
concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini
tributari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Area del professionismo e del
dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta
dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva
con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente
dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle
Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive
Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate
dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con
l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal
CONI e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole:
«sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per
quanto di competenza, per la distinzione dell'attivita'
dilettantistica da quella professionistica, in armonia con
l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente
il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, le direttive e i criteri di cui al presente
articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport.
1-bis. L'area del dilettantismo comprende le
associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7,
inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter,
che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con
prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra
attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o
motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano,
come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la
gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono
iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le
disposizioni previste per le associazioni e societa'
dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva
dilettantistica esercitata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 40 (Promozione della parita' di genere). - 1.
Le Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, il
CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza,
promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni
struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di
gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive
e anche al proprio interno.
2. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i principi informatori degli statuti delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive
Associate e delle Associazioni Benemerite, anche
paralimpici, in conformita' ai principi di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione:
a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere
l'incremento della partecipazione femminile;
b) delle misure volte a favorire la rappresentanza
delle donne nello sport.
Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il
regolamento e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
da esso delegata in materia di sport.
3. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva
competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei
principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
delle Associazioni Benemerite.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle
attivita' fisico motorie e della tutela del benessere
nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono
istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive
(classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo
finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori
condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta'
attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie volte al miglioramento della qualita'
della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla
prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere
psico-fisico.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
e' necessario il possesso della laurea magistrale in
Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e
adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita'
professionale di chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate ha per oggetto:
a) la progettazione e l'attuazione di programmi di
attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al
mantenimento delle migliori condizioni di benessere
psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse
condizioni fisiche;
b) l'organizzazione e la pianificazione di
particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla
prevenzione delle malattie e al miglioramento della
qualita' della vita mediante l'esercizio fisico;
c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero
funzionale post-riabilitazione finalizzato
all'ottimizzazione dell'efficienza fisica;
d) la programmazione, il coordinamento e la
valutazione di attivita' motorie adattate in persone
diversamente abili o in individui in condizioni di salute
clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della
laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo ha ad oggetto:
a) la progettazione, il coordinamento e la
direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica
in ambito agonistico, fino ai livelli di massima
competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti
di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata
finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
manager dello sport e' necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio
dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per
oggetto:
a) la programmazione e la gestione di impianti
sportivi;
b) la conduzione e la gestione delle strutture
pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,
anche ludico-ricreative;
c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e
consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il
riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini
dell'esercizio della professione, rispettivamente, di
chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative
concernenti il percorso formativo e l'individuazione del
profilo professionale del chinesiologo di base, del
chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita'
motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo
puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in
percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite
presso le «palestre della salute», ove istituite, per
l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate collabora con
medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze
dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il
fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive e adattate, o altro professionista dotato di
specifiche competenze, provvede alla supervisione
dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i
requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei
percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre» e'
istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella
quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e che abbiano conseguito il piu' alto
livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La
Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il
coordinamento strategico.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita'
previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica,
differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli
del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non
piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti
dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere
la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione
invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni
Mediche competenti per territorio, che ne determina la
categoria paralimpica di appartenenza.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro»,
tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in
un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non
appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo
sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli
atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti
riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP
attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e
modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il
reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli
atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli
altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego
nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova
di idoneita' relativa alla patologia o condizione
invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni
Mediche competenti per territorio, che ne determina la
categoria paralimpica di appartenenza.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono
inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1
istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del Gruppo sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei
vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di
trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti
disabili tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP, inserendoli nelle sezioni previste
dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi
dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1
curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita'
sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
disciplinati i profili organizzativi e operativi delle
Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta
nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo
sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati con una
Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresi'
disciplinati i requisititi di idoneita' psico-fisica,
differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva
paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni
organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici
sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa
alla patologia o condizione invalidante, cosi' come
certificata dalle Commissioni Mediche competenti per
territorio, che ne determina la categoria paralimpica di
appartenenza.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente
articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari
progressione di carriera ed uguale trattamento economico,
giuridico e previdenziale del personale appartenente al
ruolo delle «Fiamme rosse».».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del
Ministero della difesa). - 1. Nell'ambito della Difesa e'
istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa -
GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di
recupero e di integrazione del personale, militare e
civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo,
promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante
l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa
segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse
discipline, a competizioni in ambito nazionale e
internazionale.
2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite
del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei
Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa,
stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito
delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di
lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente
decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede mediante riduzione di un pari
numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi
sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per
l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui
alla lettera a);
c) le modalita' organizzative per la stipula dei
contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi
rapporti con il GSPD;
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo
Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli
previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto
del Ministro della difesa;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali
che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo
Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per
tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di
entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo
spettante agli atleti normodotati, con esclusione di
qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale,
secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi
militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero
della Difesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle»). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo
con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati
con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il
piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso
riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e
il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con
gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati
idonei e in posizione utile all'esito delle procedure
selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo
secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel
limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi
«Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi
«Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello
tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a
eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo
comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello
stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi
previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali
che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi
sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta
la durata del rapporto, compensi di entita' pari al
trattamento economico fisso e continuativo spettante agli
appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, con
esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed
eventuale, secondo la progressione economica prevista per i
medesimi.
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non
piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi
militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi
per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita';»
b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»;
c) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione
dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli
atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio
della professione di agente sportivo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione
del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o
piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi
lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai
fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di
un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della
prestazione sportiva mediante cessione del relativo
contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo
presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
professionali di assistenza e consulenza, mediazione;
b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e'
autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle
attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le
tipologie di disabilita';
c) Comitato Olimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla
gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale
che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Comitato Paralimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta
alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
h) Federazione Sportiva Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e
che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che
governano i medesimi sport a livello nazionale;
i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
l) Federazioni Sportive Paralimpiche:
l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore,
l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza
alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantistico, esercitano
l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;
n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il
registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo,
ai fini dello svolgimento della professione;
o) Scuola dello Sport: la struttura della societa'
Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione,
aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti,
atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello
sport;
p) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;
q) settore professionistico: il settore qualificato
come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica
fondata sul rispetto di regole che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, ha per
obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli;
s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il
contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita',
essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
a) le generalita' complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche'
le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 8;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto.
2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1
deve essere apposto un termine di durata non superiore a
due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o
di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono
nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere
stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti
da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti
assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo.
L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo
e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa'
sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la
societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di
lavoro professionistico o per apportare integrazioni o
modificazioni allo stesso.
4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere
una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo,
in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.
5. Il contratto di mandato sportivo deve essere
redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua
di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda
ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva
Nazionale anche un originale del contratto in lingua
italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in
caso di contrasto interpretativo, prevale la versione
redatta in italiano.
6. E' nullo il contratto di mandato sportivo
stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale
degli agenti sportivi o che si trovi in una delle
situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi
di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle
circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto
contrattuale determina la risoluzione del contratto di
mandato sportivo al termine della stagione sportiva in
corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o
conflitto d'interessi.
7. Il contratto di mandato sportivo deve essere
depositato dall'agente sportivo presso la Federazione
Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di
inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua
stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'articolo 12, comma 1.
8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e'
istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore
sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a
partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo
minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere
sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la
curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto
all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle
attivita' svolte in suo favore, ferma restando la
remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli
esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente
la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4
dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base
dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle
linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai
sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche
nella lingua di nazionalita' del minore.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilita' tecnica ed economica»;
b) al comma 1:
1) le parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse;
2) dopo le parole «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire»,, , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»;
c) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) al secondo periodo, le parole «in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo» sono soppresse;
3) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti «Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.»;
d) al comma 5, le parole «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
e) al comma 6:
1) le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice».
f) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) al terzo periodo, le parole «se dichiara di assumere la migliore offerta presentata» sono sostituite dalle seguenti: «se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»;
3) il penultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo».
g) al comma 12:
1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) al terzo periodo, la parola «contigue» e' soppressa;
3) all'ultimo periodo, le parole «le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»
4) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica ha facolta' di costituire una societa' di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.».
h) il comma 17 e' soppresso;
i) dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
18-ter. Ai fini di rafforzare la capacita' amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo e' autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.»
2. All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 2, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione
dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e
semplificazione). - 1. Al fine di favorire l'ammodernamento
e la costruzione di impianti sportivi, con particolare
riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e
degli spettatori, nonche' tutti gli interventi comunque
necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non
piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto
che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al
diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa
con una o piu' delle Associazioni o Societa' sportive
dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici
dell'impianto, un documento di fattibilita' delle
alternative progettuali di cui all'articolo 3, corredato di
un piano economico-finanziario, che individua, tra piu'
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra
costi e benefici per la collettivita', da un elaborato
volto ad illustrare il rispetto dei principi della
sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e
sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo
e da un documento recante sintesi dei principali termini e
condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto
affidatario ed amministrazione.
2. Il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, puo' comprendere, ai fini del
raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa o della
valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali, economici, ambientali e di efficienza
energetica, la costruzione di immobili con destinazioni
d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o
funzionali al finanziamento o alla fruibilita'
dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione
di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili,
devono essere compresi nell'ambito del territorio
urbanizzato comunale. Il documento di fattibilita' puo'
inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali,
turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di
pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana.
Nel caso di intervento su impianto preesistente da
dismettere, il documento di fattibilita' puo' prevederne la
demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma
diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel
rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area.
Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale
coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari
pubblici e privati, il documento di fattibilita' puo'
contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di
garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre
amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di
superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la
cessione del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica
amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta'
degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice
dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle
previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il
diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono
avere una durata superiore a quella della concessione di
cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono
essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di
trenta anni. Si applica la disciplina prevista
dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. Il
diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono
avere una durata superiore a quella della concessione di
cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque
non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di
novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista
dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle
concessioni.
3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1,
nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una
capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che, a
far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle
competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro
conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area
riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita'
commerciali sia consentita solo all'associazione o alla
societa' sportiva dilettantistica o professionistica
utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le
autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo
pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti all'interno di
dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo
stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o
professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo,
salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima
associazione o societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti
sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra
5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si
applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata,
restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia
delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di
suolo pubblico gia' rilasciate.
4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato,
previa conferenza di servizi preliminare convocata su
istanza dell'interessato in ordine al documento di
fattibilita', ove ne valuti positivamente i contenuti,
dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse
della proposta, confermando la disponibilita' a concedere
le eventuali forme di contributo pubblico previste nella
proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed
eventualmente indicando le condizioni necessarie per
ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla
conferenza di servizi preliminare partecipa anche il
Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per
gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi
preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali
istanze concorrenti in ordine cronologico di
protocollazione, individuando quella da dichiarare di
interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di
servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo
della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel
sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza
di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione
dell'istanza corredata dal documento di fattibilita'. La
conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15
giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il
presidente della Provincia non convochi la conferenza
preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente
puo' presentare una richiesta di convocazione della
conferenza di servizi di cui al presente comma al
presidente della Regione o all'assessore delegato in
materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco
metropolitano o il presidente della Provincia, provvede
alla convocazione della conferenza per una data non
superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente
comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere
alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare
tempestivamente eventuali lacune o criticita' della
proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico
interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto
proponente presenta al Comune il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, conformemente alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo
tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza
di servizi preliminare ed e' redatto nel rispetto del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36. Il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica e' corredato:
a) di una bozza di convenzione con
l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale
che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di
urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla
realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova
edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri
generali di esecuzione dei lavori, la durata e le
condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto
di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella
determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto
per la cessione dei diritti o per il trasferimento della
proprieta' e delle altre condizioni contrattuali, cosi'
come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o
di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono
conto dei costi e dei benefici dell'intervento per
l'associazione o societa' sportiva, per la comunita'
territoriale di riferimento anche in termini di crescita
economica, integrazione sociale e riqualificazione
urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici
dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono
anche voci non suscettibili di immediata valutazione
economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi
sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare
l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o societa'
sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o
della societa' sportiva presso la comunita' locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da
un istituto di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che
indichi l'importo delle spese di predisposizione della
proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e dia conto,
anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva
copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione
dell'impianto.
6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero
nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, il piano economico-finanziario di cui al comma
5, lettera b), e' asseverato ai sensi dell'articolo 193 del
medesimo codice, e la bozza di convenzione con
l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro
contratto di partenariato pubblico privato deve
specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera
a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e
della gestione. In relazione agli interventi di cui al
precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto
proponente deve essere in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal medesimo codice.
7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato
previa conferenza di servizi decisoria, alla quale
partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in
ordine al progetto presentato, puo' richiedere al
proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini
della valutazione positiva del progetto e ne delibera in
via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla
presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti
di competenza regionale, la conferenza di servizi e'
convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla
presentazione del progetto. Qualora la conferenza di
servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni
dalla presentazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche e professionistiche possono presentare
un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il
presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione
della conferenza, da tenersi entro una data non superiore
ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui
al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza
di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle
modifiche progettuali necessarie al fine di superare
tempestivamente eventuali lacune o criticita' della
proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di
competenza degli enti interessati compresi quelli dei
vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario
alla realizzazione dell'opera e costituisce la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi,
sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree
pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva
messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate
tutte le procedure di agibilita' e la segnalazione di
inizio attivita' di cui alla normativa di prevenzione
incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa, il provvedimento finale puo' prevedere la
concessione di contributi pubblici e di altre forme di
sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure
di favore comunque denominate al prelievo tributario di
competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e
attivita' economiche connesse.
8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma
7, si svolge in forma semplificata e in modalita'
asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di
approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito
istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico
interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e
nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili
complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali
oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove
non disciplinato diversamente, nonche', previa acquisizione
dell'assenso del rappresentante del comune a cio' delegato,
variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per
gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie
partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo
unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria,
ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma
4, non si concluda con la valutazione favorevole del
progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate
osservazioni espresse nel verbale conclusivo della
conferenza di servizi, puo' ripresentare una proposta
modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a
nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a
norma del comma 7.
9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o
nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in
esercizio dell'impianto o all'avvio delle attivita'
complementari o funzionali di cui alla proposta, se gia'
non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del
progetto, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme
restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel
medesimo articolo.
10. In caso di superamento dei termini di cui ai
commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport,
su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o
all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione,
senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla
ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni
dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti
necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente
del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, sentito il presidente della
Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il
compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito
il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti
necessari.
11. In caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero
nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, il progetto definitivo progetto di
fattibilita' tecnica ed economica approvato e' posto a base
di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione
che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi
comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara
e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la
denominazione di promotore. Il bando specifica che il
promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario,
puo' esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Si applicano, per quanto non
diversamente disciplinato, dal presente articolo, le
previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di
finanza di progetto. In particolare, se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese
rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita
la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
documentate ed effettivamente sostenute per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo
periodo. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto
di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e' tenuto a
subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo
comma.
12. Le misure di semplificazione e di incentivazione
di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in
cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia
presentata dalla sola associazione o societa' sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice
dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di
fattibilita' e il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica sono redatti nel rispetto del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. Per contribuire al consolidamento patrimoniale
delle Societa' e Associazioni Sportive proponenti, il
documento di fattibilita' puo' altresi' prevedere la
cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore
dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di
usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di
proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove anni
o il trasferimento della proprieta' degli stessi alla
Societa' o all'Associazione sportiva. Il documento di
fattibilita' puo' altresi' contemplare la ridefinizione dei
termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte
della Societa' e Associazione sportiva proponente
dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro
impianto pubblico esistente, in considerazione
dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione
proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti
dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di
urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni sportive
possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori.
In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro
ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di
euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino
il 50% di detto importo, non trovano applicazione ne' le
previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ne' gli altri
riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al
presente decreto, e non si applica il comma 11. Ai fini
dell'esecuzione e della successiva gestione degli
interventi, e nella prospettiva di agevolare il
coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati,
l'associazione o societa' sportiva dilettantistica o
professionistica ha facolta' di costituire una societa' di
scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.
13. Anche in mancanza di previa presentazione della
proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le societa'
sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in
cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi
confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le
condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree
del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla
costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del
prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per
rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza
di piu' associazioni o societa' sportive dilettantistiche e
professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo
delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico
interessato indice una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi
ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione
sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120
giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso
termine fissato in quest'ultimo, la Societa' puo' procedere
alla riconsegna dell'area e alla restituzione del
corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese
documentate.
14. Gli interventi di cui al presente decreto,
laddove possibile, sono realizzati prioritariamente
mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a
impianti localizzati in aree gia' edificate.
15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza
antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova
costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore
a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e'
consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo,
in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle
regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati
della superficie utile ad attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle
manifestazioni sportive ufficiali e durante gli
allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie
utile al commercio di articoli e prodotti strettamente
correlati alla disciplina sportiva praticata.
16. Ai fini della promozione degli interventi di cui
al presente articolo, il soggetto proponente puo' avere
accesso alle soluzioni di finanziamento offerte
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro
intermediario bancario o finanziario operante nel settore
nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere
sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito
Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono
consentite forme di associazione in partecipazione e la
costituzione di societa' miste.
17.
18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione
previsto dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
18-bis. Gli investitori istituzionali di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2,
numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto
per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con
operatori economici e con le Amministrazioni interessate,
possono promuovere gli interventi di cui al presente
articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione
previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in
relazione ad interventi su aree di proprieta' pubblica o su
impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli
articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
18-ter. Ai fini di rafforzare la capacita'
amministrativa delle amministrazioni interessate a
perseguire gli obiettivi di ammodernamento e
riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla
pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al
presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo e'
autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le
amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di assistenza tecnica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). - 1. L'uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve
essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte
le societa' e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le
palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita'
didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, devono essere posti a disposizione di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in
comuni confinanti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Regolamento unico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il
regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la
costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all'ammodernamento e al
coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere
strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio
sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici
dell'impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per
la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti
sportivi con particolare riguardo a: ubicazione
dell'impianto sportivo; area di servizio annessa
all'impianto; spazi riservati agli spettatori e
all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona
spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree
di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona
spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi,
depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli
spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la
cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle
linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis
del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il
regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e
gestione dei dati;
c) organizza le disposizioni in funzione della
tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del
numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il
gioco del calcio ai vari livelli di attivita';
e) dedica specifiche previsioni relative alle
manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti
sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali
orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la
fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a
regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori
e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano
l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di
manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del
massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema
di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali
e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza
all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto
conto della redditivita' degli interventi e della gestione
economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari
digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con
modelli informativi per la progettazione, la realizzazione,
la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, il procedimento per la verifica di conformita'
dell'impianto e per il rilascio del certificato di
idoneita' statica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento
delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica
nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche»;
b) al comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.».
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformita' dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.»;
b) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;»;
c) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.»;
d) al comma 4, le parole: «verificata la sussistenza delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre condizioni previste»;
e) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorita' politica delegata in materia di sport definisce le modalita' di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.»;
f) al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo sport», sono inserite le seguenti: «, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,»;
g) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.».
5. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.
1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gia' costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.»

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19
marzo 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva
dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una
Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva
associata o ad un Ente di promozione sportiva anche
paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche che svolge, senza
scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione,
la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita'
sportiva dilettantistica;
b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi
attivi che operano nel campo della promozione di iniziative
di rilevanza sociale;
c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico
internazionale, che ha il compito di garantire la massima
diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo
avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI):
l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico
internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica,
svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio
nazionale;
e) Dipartimento per lo sport: la struttura
amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri
operante nell'area funzionale dello sport;
f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di promozione sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
i) Federazioni sportive paralimpiche:
l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
l) Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche: il registro istituito presso il
Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte,
per accedere a benefici e contributi pubblici statali in
materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive
dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita'
sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa;

m) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata non qualificato come professionistico;
n) settore professionistico: il settore qualificato
come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva
nazionale o Disciplina sportiva associata;
o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di
seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita'
telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito
alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. E'
altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Struttura del Registro). - 1. Nel Registro
sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive
dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici
di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, che svolgono attivita' sportiva,
compresa l'attivita' didattica e formativa, e che
posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del
presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la
natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita'
dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva
associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI o dal CIP. L'Autorita' politica delegata in
materia di sport provvede annualmente ad aggiornare
l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e
il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura
dilettantistica di Societa' e Associazioni sportive, per
tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale
qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro
le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da
Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive
paralimpiche, riconosciute dal CIP.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. La domanda di
iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su
richiesta delle Associazioni e Societa' sportive
dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale,
dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di
promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che
verificano, in particolare, la conformita' dello statuto
del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto,
approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive
competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante,
secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui
all'articolo 11.

2. Alla domanda e' allegata la documentazione
attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura
giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto
dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione
dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e
formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della
composizione e della durata dell'organo amministrativo e
delle generalita' del legale rappresentante e degli
amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva
dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31
gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai
sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il
medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di
inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati
con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline
sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche
paralimpici.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre
condizioni previste, puo':
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento
motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il
Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato
permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP,
oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I
rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri
principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e
Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal
CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai
propri principi fondamentali degli statuti delle
Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi
riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza
settimanale. Con proprio decreto, l'Autorita' politica
delegata in materia di sport definisce le modalita' di
funzionamento del Comitato. All'istituzione e al
funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano
compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque
denominati.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla
comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di
iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra'
validita' dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli
atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi
alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in
esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su
indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva
competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo
suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta
giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato
dal Registro.
6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche non si applica
l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque
tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito
modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Acquisto della personalita' giuridica). -
1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante
l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge
11 marzo 1972, n. 118.
1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono
essere allegati il rendiconto economico finanziario o il
bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il
relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa
modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con
gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi
statutari e i verbali che modificano la sede legale.

1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della
personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono
l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia
dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta
l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di
sospensione, le predette associazioni non perdono la
personalita' giuridica acquisita con la pregressa
iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche'
dell'eventuale successiva cancellazione, e' data
comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro
quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia
autonoma competente.

1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della
personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono
l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della
disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La
cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo
settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro
dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del
registro unico nazionale del Terzo settore provvede a
comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro
ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i
registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al
comma 2 dell'articolo 11.
2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo
statuto di una associazione o il verbale della assemblea
straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica
gia' costituita quale associazione non riconosciuta,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge per la costituzione dell'ente e, in particolare,
dalle disposizioni del presente decreto con riferimento
alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo
di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni
presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento
dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la
Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione
sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini
dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In
caso di richiesta di riconoscimento da parte di
associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata
la documentazione, richiede direttamente l'inserimento
dell'associazione tra quelle dotate di personalita'
giuridica.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto devono risultare da atto pubblico e diventano
efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo
procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma
3, dell'articolo 6.
3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le
condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio
minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e
comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli
amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza
ciascun associato, nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione del notaio, possono
domandare all'ufficio del registro competente di disporre
l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita'
sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del
registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego,
ovvero non chiede di integrare la documentazione o non
provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
3-ter. Si considera patrimonio minimo per il
conseguimento della personalita' giuridica una somma
liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale
patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il
loro valore deve risultare da una relazione giurata,
allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di
una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di
cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
ricostituzione del patrimonio minimo oppure la
trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di
associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
dell'ente.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «servitu' connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.»
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista».
5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera b), dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri».
6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»;
b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI».
7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «Piste» e' sostituita dalla seguente «Tracciati»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»;
c) al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato».
8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»;
2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»;
b) al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico».
9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore».
10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini di cui al
presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate,
anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve;
b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale
che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
Comitato olimpico sul territorio nazionale;
c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
d) pericolo atipico: pericolo difficilmente
evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile
lungo il tracciato sciistico;
e) piste di discesa: tracciati appositamente
adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie
articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi
destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati,
preparati e conformi alle linee guida predisposte della
Federazione sportiva nazionale competente in materia di
sport invernali riconosciuta dal CONI;
f) piste di fondo: tracciati appositamente
destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e
preparati;
g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport
sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita',
anche in forma di tracciati obbligati;
h) pista di collegamento: tracciato che consente
l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno
dell'area sciabile;
i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche
agonistica, consistente nel compiere ascensioni in
montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando
anche difficolta' tipicamente alpinistiche, come passaggi
di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo
stesso versante di salita o da altro versante;
l) sci alpino: sport invernale praticato su
percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese
innevate con l'ausilio di sci;
m) sci di fondo: disciplina dello sci che si
pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene
praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche
utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei
comprensori sciistici;
o) slitta: discesa su pista attrezzata con una
slitta carenata dotata di pattini;
p) slittino: sport praticato su una piccola slitta
sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in
avanti e su piste ghiacciate;
q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve,
praticato utilizzando una tavola costruita a partire da
un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in
materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
r) snowpark: area riservata alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche'
alla pratica del boardercross e dello skicross;
s) telemark: tecnica sciistica connotata da una
serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la
posizione inginocchiata, come posizione di stabilita' e
sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Aree sciabili attrezzate). - 1. Sono aree
sciabili attrezzate le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste,
impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo
sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve,
denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo
slittino e gli altri sport individuati dalle singole
normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti,
sono individuate aree a specifica destinazione per la
pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo
slittino, ed eventualmente di altri sport della neve,
nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla
pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di
segnaletica, sono individuate dalle regioni e province
autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro
interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui
all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. L'individuazione da parte
delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitu' e usi
civici connessi alla gestione di tali aree, previo
pagamento della relativa indennita', secondo quanto
stabilito dalle regioni.
4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate
nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3
costituisce presupposto indispensabile per la loro
fruizione e per la relativa apertura al pubblico.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi
piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di
risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate
individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree
di cui al presente comma devono essere separate con
adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate
di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche,
devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo
omologato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di
difficolta'). - 1. Le piste di discesa vengono segnalate
dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta'
come segue:
a) colore blu: piste facili caratterizzate da una
pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad
eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili
pendenze trasversali;
b) colore rosso: piste di media difficolta'
caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore
al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui
apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per
brevi tratti;
c) colore nero: piste difficili caratterizzate da
pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per
cento.
2. Tutte le piste non battute sono considerate piste
difficili e devono essere segnalate in nero al loro
imbocco.
3. Le piste di fondo sono suddivise in:
a) pista facile, segnata in blu, avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per
cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore al
4 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
4) sezione che normalmente non presenta pendenze
trasversali;
b) pista di media difficolta' segnata in rosso,
avente:
1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per
cento, ad eccezione di brevi tratti;
2) pendenza media longitudinale non superiore
all'8 per cento;
3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
4) sezione che puo' presentare moderata pendenza
trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero
di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata
da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle
delle piste di cui alla lettera b).
4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi
realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le
caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma
1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le
piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al
primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i
gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e
si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree
sciabili di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 13».

5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di
accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i
gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di
sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con
indicazione del loro percorso e del relativo grado di
difficolta' ai sensi del comma 1.
6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il
colore delle piste servite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa). - 1.
Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una
palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado
di difficolta', la denominazione e la numerazione, con
sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi
pista. La palinatura ha il colore corrispondente alla
difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200
metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la
numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle
norme UNI di settore.
2. Le caratteristiche della palinatura vengono
stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di
raccordo o trasferimento). - 1. Le piste di discesa
possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a) devono essere individuate in zone
idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport
invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo
le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive
normative regionali o provinciali;
b) devono avere una larghezza non inferiore a 20
metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti
adeguatamente segnalati o, per le piste di discesa
realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque
avere una larghezza non inferiore a 15 metri;
c) presentano un franco verticale libero, inteso
come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai
sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale
innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per
brevi tratti opportunamente segnalati;
d) se utilizzate come tracciati di raccordo o
trasferimento devono avere una larghezza minima
proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50
m.
2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili
attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non
rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al
comma 1, i gestori adottano misure compensative di
sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli
informativi, segnali di rallentamento e pericolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Personale operante nell'area sciabile
attrezzata). - 1. Il gestore dell'impianto di risalita
individua il direttore delle piste. Le funzioni di
direttore delle piste possono essere assunte anche dal
gestore dell'impianto.
2. Il direttore delle piste:
a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di
gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza
delle stesse;
b) coordina e collabora con il servizio di soccorso
sulle piste;
c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto
la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura
della pista, provvedendovi direttamente in caso di
incombente pericolo;
d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria
affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la
realizzazione;
e) coordina e dirige gli operatori addetti al
servizio di soccorso, salvo che tale attivita' non sia
stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29,
alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana,
mediante specifiche convenzioni;
f) predispone un piano di gestione delle emergenze,
in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le
modalita' di individuazione e formazione del personale di
cui al comma 1, sentita la Federazione sportiva nazionale
competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
CONI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Tracciati di allenamento). - 1. All'interno
delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse
individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta
degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e
snowboard agonistico nonche' le aree da riservare alla
pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard
(snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia'
occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per
lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il
quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi
separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste
o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli
utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro
tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista
chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di
allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono
essere muniti di casco protettivo omologato. La
predisposizione dei tracciati di allenamento spetta
all'associazione o societa' sportiva che organizza la
seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento
dell'attivita' di allenamento, l'incaricato
dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i
pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare
le buche createsi durante l'allenamento.
3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun
modo entrare all'interno del tracciato di allenamento e
percorrere la relativa discesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Manutenzione delle piste). - 1. I gestori
delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono
all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree
stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano
munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti, condizioni di
innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non
esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve
morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben
visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa,
nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di
trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli
oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del
fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto
deve provvedere alla loro rimozione o alla loro
neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi
di delimitazione e protezione.
3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via
sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in
caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o
in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione
di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili
attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in
zone colpite da situazioni di eccezionale siccita'
invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili
attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi
5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre
2003, n. 363.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Segnaletica). - 1. Senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente
nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita
segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, tenuto
anche conto delle norme UNI di settore attualmente in
vigore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo).
- 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e'
fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto
anni di indossare un casco protettivo conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150
euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il competente organo del CONI, stabilisce con proprio
provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della
produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della
normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni
del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio.
4. Chiunque importa o produce, per la
commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo
non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di
cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle
caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3
sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita'
amministrativa.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle societa' ed associazioni sportive» sono soppresse.
4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 agosto 2023

MATTARELLA

Tajani, Il Vicepresidente ex articolo
8, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Schillaci, Ministro della salute

Valditara, Ministro dell'istruzione e
del merito

Bernini, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Locatelli, Ministro per le
disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. (Omissis)
a)-c) (Omissis)
2. - 4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
1999:
«Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 1. -
1-bis (Omissis)
2. a) - b) (Omissis)
c) delibera in ordine ai provvedimenti di
riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni
sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva,
delle associazioni benemerite e di altre discipline
sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base
dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal
fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico
dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della
tradizione sportiva della disciplina;
d) - g) (Omissis).».