Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 |
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente «Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente «Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge; Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilita';
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»; b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'». c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»; 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:» b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici». 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole: «iscritte al Registro unico del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»; b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.».; c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attivita' statutarie, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.». 4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.». 5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP». 6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.». b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici». 7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1: a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»; b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica». 8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»; 2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»; b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla societa' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato». 9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici». 10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di sport che prevedono l'impiego di animali». 11. All'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole «salvaguardia dell'incolumita' degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e degli atleti»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.»; d) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal proprietario degli stessi non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprieta' o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche, sportive o sanitarie.»; e) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attivita' sportive.». 12. L'articolo 20 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.». 13. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»; 2) dopo le parole: «che impiegano animali in attivita' sportive si dotano» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»; 3) dopo le parole: «appositi regolamenti che fissino» sono inserite le seguenti «i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari». 14. All'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.». b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).». 15. All'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «Ente di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.». 16. All'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 17. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «verso un corrispettivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato»; 2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»; b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.» d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»; e) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: «6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.». 18. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»; c) al comma 3, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»; d) al comma 4, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici». 19. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «, dalla Disciplina Sportiva Associata» sono sostituite dalle seguenti: «o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,»; b) al comma 5, dopo le parole: «Disciplina Sportiva Associata» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,». 20. All'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera a), la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 2) alla lettera b), dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»; b) al comma 3: 1) al primo periodo, dopo le parole: «L'associazione o societa'» sono inserite le seguenti: «nonche' la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»; 2) l'ultimo periodo e' soppresso; c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.». 21. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici). - 1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del piu' alto livello tecnico - agonistico, cosi' come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialita' inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attivita' di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonche' che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, e' garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi. 2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, e' rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attivita' di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalita' e gli eventuali limiti di erogazione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attivita' sportiva istituzionale.». 22. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.». 23. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti.». 24. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso» sono soppresse»; b) al comma 2, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,» c) al comma 3, ultimo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024». 25. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «di concerto col Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e»; b) al comma 2, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008»; c) al comma 5, primo periodo, le parole: «e Discipline Sportive Associate» sono sostituite dalle seguenti: «, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici,»; d) al comma 6-bis, dopo le parole: «restano fermi» sono inserite le seguenti: «la disciplina attuativa e». 26. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono aggiunte le seguenti: «il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»; dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»; b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.». 27. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «con l'Autorita' delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.». 28. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche»; b) al comma 8-quinquies, la parola: «e'», e' sostituita dalle seguenti: «puo' essere»; c) dopo il comma 8-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti: «8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e' iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione. 8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies. 8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.». 29. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»; 30. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici,»; 2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attivita' di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»; b) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 35, commi 2,» sono inserite le seguenti: «6, 7,». 31. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «Discipline Sportive Associate» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpiche,», dopo le parole: «dal CONI» sono inserite le seguenti: «e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza,». 32. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Province autonome e il CONI» sono sostituite dalle seguenti: «Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP»; b) al comma 2, le parole: «Il CONI stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono», e dopo le parole: «Associazioni Benemerite» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpici»; c) al comma 3, le parole: «Il CONI e' tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti». 33. All'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie volte al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico». 34. All'articolo 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.». 35. All'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; b) al comma 4, in fine, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.». 36. All'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; b) al comma 4, le parole: «tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; c) al comma 5, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza». 37. All'articolo 47, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP». 38. All'articolo 48 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP»; b) al comma 4, lettera a), le parole: «tesserati con il CIP» sono sostituite dalle seguenti: «tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP». 39. Al titolo VII del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prima dell'articolo 51, e' inserito il seguente: «Art. 50-bis (Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo). - 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, e' istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto; b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo; c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative; d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. 2. Con decreto dell'Autorita' delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio. 3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. 4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.».
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. - Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione»: «Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale; b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico; c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza; d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita'; e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo; g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza; h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport professionistico; i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «Art. 6 (Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). - 1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita'; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita', la trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale; g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi; h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» «Art. 7 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli gia' esistenti, compresi quelli scolastici. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita'; c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate; e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilita', all'accessibilita' e alla redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente; f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione sportiva utilizzatori e la possibilita' di affidamento diretto dell'impianto gia' esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, che assicurino la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualita' del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo; h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «Art. 8 (Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5; b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche; c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalita' giuridica; e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.» «Art. 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo: 1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; 2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo; 3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; 4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.». - Il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2022, n. 256. - Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e' convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49. - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.»
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) associazione o societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono; d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono; e) Attivita' Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione; f) attivita' fisica o attivita' motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo; g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri; h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'; i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport; o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzieta', imparzialita' e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attivita' volte a garantire la regolarita' dello svolgimento delle competizioni sportive; p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una societa' sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra societa', atleti e allenatori, nonche' la conduzione di trattative con altre societa' sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento; q) direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attivita' concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una societa' sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attivita' degli allenatori a cui e' affidata la conduzione tecnica delle squadre della societa' sportiva; r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; t) esercizio fisico strutturato: programmi di attivita' fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute; u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni; bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilita', e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni; cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto; dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25; ee) pratica sportiva per tutti: l'attivita' sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacita'; ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attivita' fisica adattata; gg) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le societa' e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico; ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalita' tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di eta', di ambo i sessi; nn) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; oo) sport di alto livello: l'attivita' sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento; pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici; qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici; rr) sport e salute S.p.A.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.» - Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato; c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto. 2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni. 1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n, 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto. 1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. 1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1. 1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Incompatibilita') - 1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto. 3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi). - 1. Le societa' sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del Codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato con una associazione o societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici. 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali e' tesserato, nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 18, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Direttori di gara). - 1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita' tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attivita' nonche' alla registrazione dei relativi risultati. 2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali. 3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali e degli atleti. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' data attuazione a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4. 5. Ogni animale impiegato in attivita' sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. 6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 7-bis. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto al comma precedente, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal proprietario degli stessi non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298. Analogamente, non e' soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasporto degli animali impiegati in attivita' sportive effettuato dal legittimo detentore degli stessi, munito di idonea documentazione. In entrambe le ipotesi di cui ai periodi che precedono, il trasporto deve essere effettuato con mezzo di proprieta' o in usufrutto del proprietario o detentore, o da loro acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facolta' di compera oppure noleggiato senza conducenti, e per finalita' ludiche, sportive o sanitarie. 8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attivita' sportive. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Competizioni sportive). - 1. L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneita' a partecipare, per condizioni di salute, di eta' e di genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non gia' in possesso del certificato di idoneita' annuale previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 23. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilita' di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Codice penale, e dall'articolo 727 del Codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica e' affidata all'organizzatore dell'evento.». - Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Regolamenti sportivi e Sanzioni disciplinari). - 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici che impiegano animali in attivita' sportive si dotano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si dotano di appositi regolamenti che fissino i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel presente Capo I e, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le societa' e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilita' civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.». - Si riporta il testo dell'articolo 22, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta). - 1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell' articolo 20, comma 1. 2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).». - Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del Cavallo). - 1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo e' tesserato. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalita' e contenuti dell'accertamento dell'idoneita' dell'animale ai sensi dell'articolo 20, comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. 1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport. 1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ((...)). In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. 4. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del Codice civile. 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice civile. 5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. 6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. - Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. 2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. 3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. 4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato. 5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa' sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata e' condizione di efficacia del contratto. 6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.». - Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. 3. L'associazione o societa' nonche' la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive e' tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e' messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. 4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita' previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 puo' essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi e' obbligo di emissione 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.». - Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1. Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. 2-bis. Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente. 2-ter. Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attivita' fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e societa' sportive dilettantistiche.». 3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le societa' o associazioni sportive dilettantistiche e le societa' professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti puo' essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport). 1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di eta' minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e cio' anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti. 2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. 3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa' o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile. 4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. 5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea. 7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalita' di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. 7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». - Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine e' prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate anche paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.». - i riporta il testo dell'articolo 32, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. 3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione. 4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive. 5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli. 6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport. 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.». - Si riporta il testo dell'articolo 33, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. 3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. 7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.». - Si riporta il testo dell'articolo 34, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi. 4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.». - Si riporta il testo dell'articolo 35, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici. 2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme. 3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico. 5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. 6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento. 7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche. 8-sexies. Alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, e' riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e societa' sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 8-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' ed i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonche' sono definite le modalita' di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo e' iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 8-octies. Le societa' sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione. 8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 8-decies. Per le finalita' di cui al comma 8-sexies, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies. 8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dellaPresidenzadelConsigliodeiministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa' ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. 5. 6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. 6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro. 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. - 8.». - Si riporta il testo dell'articolo 37, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attivita' di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. 4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. 5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Area del professionismo e del dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza» e dopo le parole: «sentito il CONI» sono inserite le seguenti: «e il CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. 1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.». - Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 40 (Promozione della parita' di genere). - 1. Le Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. 2. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. 3. Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.» - Si riporta il testo dell'articolo 41, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie e della tutela del benessere nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie volte al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico. 3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. 4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. 5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative. 6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista. 8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente. 9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.». - Si riporta il testo dell'articolo 43, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e che abbiano conseguito il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico. 2. Le modalita' gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalita' previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro). - 1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale. 2. Le modalita' gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco. 2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita' sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico. 3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni. 4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. 5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati i requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneita' relativa alla patologia o condizione invalidante, cosi' come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza. 6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».». - Si riporta il testo dell'articolo 47, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa). - 1. Nell'ambito della Difesa e' istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale. 2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti: a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale; b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a); c) le modalita' organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD; 4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa; c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione; d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi. 6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 48, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e il coordinamento strategico. 2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti: a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale; b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a). 4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti: a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto; b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati; c) in possesso di valido certificato di idoneita' all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialita' per la quale partecipano alla selezione; d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato. 5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi. 7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non piu' idonei all'attivita' agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, e' adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita';» b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»; c) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione; b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'; c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici; d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici; f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale; i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo; n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione; o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport; p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico; q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata; r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita', essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) le generalita' complete delle parti contraenti; b) l'oggetto del contratto; c) la data di stipulazione del contratto; d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8; e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto. 3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso. 4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano. 6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi. 7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1. 8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'. 2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. 3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.». |
| Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano, le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilita' tecnica ed economica»; b) al comma 1: 1) le parole «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse; 2) dopo le parole «in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire»,, , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione»; c) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole «dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al secondo periodo, le parole «in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo» sono soppresse; 3) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti «Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.»; d) al comma 5, le parole «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; e) al comma 6: 1) le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) le parole «ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice»; 3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice». f) al comma 11: 1) al primo periodo, le parole «nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al terzo periodo, le parole «se dichiara di assumere la migliore offerta presentata» sono sostituite dalle seguenti: «se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario»; 3) il penultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo». g) al comma 12: 1) al secondo periodo, le parole «sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al terzo periodo, la parola «contigue» e' soppressa; 3) all'ultimo periodo, le parole «le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» 4) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica ha facolta' di costituire una societa' di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.». h) il comma 17 e' soppresso; i) dopo il comma 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 18-ter. Ai fini di rafforzare la capacita' amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo e' autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.» 2. All'articolo 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 3, le parole «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36». 3. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 2, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione). - 1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonche' tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o piu' delle Associazioni o Societa' sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilita' economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento e dell'impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione. 2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale. Il documento di fattibilita' puo' inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilita' puo' prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilita' puo' contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta' degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. 3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate. 4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilita', ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilita' a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente puo' presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta. 5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed e' redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' corredato: a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali, cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa' sportiva, per la comunita' territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della societa' sportiva presso la comunita' locale; b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto. 6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), e' asseverato ai sensi dell'articolo 193 del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice. 7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilita' e la segnalazione di inizio attivita' di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale puo' prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attivita' economiche connesse. 8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonche', previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a cio' delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, puo' ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7. 9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attivita' complementari o funzionali di cui alla proposta, se gia' non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo. 10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari. 11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi espressamente previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto definitivo progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato e' posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma. 12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilita' e il progetto di fattibilita' tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa' e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo' altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprieta' degli stessi alla Societa' o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi' contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione ne' le previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ne' gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. Ai fini dell'esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica ha facolta' di costituire una societa' di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento. 13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le societa' sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni o societa' sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate. 14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate. 15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste. 17. 18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso. 18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 18-ter. Ai fini di rafforzare la capacita' amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l'Istituto per il Credito Sportivo e' autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Uso degli impianti sportivi). - 1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Regolamento unico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi. 2. Il regolamento unico: a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva; b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. Il regolamento unico prevede l'utilizzo del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per la raccolta e gestione dei dati; c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti; d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attivita'; e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi; f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi; g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN); h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi; i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneita' statica. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.». |
| Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche»; b) al comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa;». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.». 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.». 4. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformita' dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.»; b) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;»; c) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.»; d) al comma 4, le parole: «verificata la sussistenza delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre condizioni previste»; e) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorita' politica delegata in materia di sport definisce le modalita' di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.»; f) al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo sport», sono inserite le seguenti: «, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,»; g) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.». 5. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale. 1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. 1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gia' costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.»
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili; d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport; f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale; g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche; h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini; l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa; m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico; n) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata; o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche). - 1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro». 2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Struttura del Registro). - 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza. 2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. 3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformita' dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11. 2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica; a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati. 3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori. Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. 4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre condizioni previste, puo': a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorita' politica delegata in materia di sport definisce le modalita' di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. 5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda. 6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro. 6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Acquisto della personalita' giuridica). - 1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118. 1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale. 1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. 1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11. 2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gia' costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica. 3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6. 3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.». |
| Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «servitu' connesse alla gestione di tali aree» sono sostituite dalle seguenti: «servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.» 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13». 4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al primo periodo dopo le parole: «la numerazione» sono aggiunte le seguenti: «, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista». 5. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, lettera b), dopo le parole «per brevi tratti adeguatamente segnalati» sono aggiunte le seguenti: «o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri». 6. All'articolo 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni»; b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI». 7. All'articolo 10, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «Piste» e' sostituita dalla seguente «Tracciati»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.»; c) al comma 3, le parole: «della pista» sono sostituite dalle seguenti: «del tracciato». 8. All'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole «cattive condizioni di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida»; 2) al secondo periodo, le parole «dallo stato» sono sostituite dalle seguenti: «dalle condizioni di innevamento»; b) al comma 4, dopo le parole: «in caso di pericolo» sono inserite le seguenti: «atipico». 9. All'articolo 13, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: «a cura dei gestori delle aree stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore». 10. All'articolo 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 3, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve; b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico; e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI; f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati; g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati; h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile; i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante; l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci; m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze; n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici; o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini; p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate; q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci; r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche' alla pratica del boardercross e dello skicross; s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Aree sciabili attrezzate). - 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico. 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta'). - 1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta' come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficolta' caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento. 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. 3. Le piste di fondo sono suddivise in: a) pista facile, segnata in blu, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali; b) pista di media difficolta' segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che puo' presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi; c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b). 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste gia' esistenti e gia' realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13». 5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficolta' ai sensi del comma 1. 6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste servite.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Delimitazione delle piste da discesa). - 1. Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento). - 1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali; b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri; c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m. 2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Personale operante nell'area sciabile attrezzata). - 1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto. 2. Il direttore delle piste: a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso, salvo che tale attivita' non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni; f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Tracciati di allenamento). - 1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia' occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. 2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. 3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno del tracciato di allenamento e percorrere la relativa discesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Manutenzione delle piste). - 1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dalle condizioni di innevamento del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. 3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Segnaletica). - 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo). - 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' amministrativa. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle societa' ed associazioni sportive» sono soppresse. 4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 agosto 2023
MATTARELLA
Tajani, Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Schillaci, Ministro della salute
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Locatelli, Ministro per le disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. (Omissis) a)-c) (Omissis) 2. - 4. (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999: «Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 1. - 1-bis (Omissis) 2. a) - b) (Omissis) c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina; d) - g) (Omissis).». |
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