Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato introdotto alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata», il cui comma 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un regolamento che disciplini le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle suddette operazioni, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale e' stato sostituito l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, come novellato, in tema di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, introduce ulteriori e specifici obiettivi che consentono di procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse;
Visto l'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare, l'articolo 6, rubricato «Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE» che, al comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse»;
Visto l'articolo 7, rubricato «Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo», del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, che stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, previa separazione dai RAEE destinati ad altre forme di trattamento, nonche' di individuare nei centri di raccolta apposite aree adibite al «deposito preliminare alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo;
Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo n. 49 del 2014, rubricato «Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, «Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121, «Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49»;
Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment», elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualita' delle apparecchiature reimmesse sul mercato;
Ritenuto che, in riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilita' estesa del produttore, l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non puo' qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio;
Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle modalita' operative dei centri di preparazione per il riutilizzo consente di regolamentare i profili ambientali di un mercato esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia dei consumatori sulla qualita' dei prodotti ottenuti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione), effettuata in data 9 gennaio 2023;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, con comunicazione TRIS/(2023) 00942, del 4 aprile 2023, nell'ambito della notifica 2023/0008/I;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:
a) le modalita' operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attivita' di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attivita' di cui al punto a);
c) le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare» e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della
transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e
dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le
seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
"provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti:
"individuazione e attuazione delle misure atte a garantire
la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli
approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego
delle fonti rinnovabili";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attivita'
connesse agli interventi per la sicurezza energetica
nazionale e per la promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto
legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio) pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 settembre 2020, n. 226:
«Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I
Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione
integrata dei rifiuti). - Omissis.
6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
"Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita'
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.".».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O.
n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 214-ter, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), e' avviato, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
attivita', entro i quali le province o le citta'
metropolitane territorialmente competenti verificano,
secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il
possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma
2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle
autorita' competenti al Ministero della transizione
ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle
suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al
comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216,
comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 116, del 2020:
«Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I
Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali). -
Omissis.
7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle
rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli
Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove
questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano
modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure
necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione
della raccolta differenziata, per promuovere la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio
o altre operazioni di recupero, in particolare
incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per
facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo
e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta
gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti
allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di
raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da
parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I regimi di responsabilita' estesa del
produttore adottano le misure necessarie per garantire la
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per
facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli
enti competenti adottano le misure necessarie, prima o
durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per
eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione
conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela
della salute umana e dell'ambiente.
4. Al fine di rispettare le finalita' del presente
decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
livello di efficienza delle risorse, le autorita'
competenti adottano le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali
flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara'
aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano
i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per
cento in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 55 per cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 60 per cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 65 per cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul
territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con
strumenti economici, il principio di prossimita' agli
impianti di recupero.
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale
ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi
spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,
finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e
funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri
di raccolta possono altresi' essere individuate apposite
aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di
raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati
alla prevenzione della produzione di rifiuti, con
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare
al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
igiene urbana.".
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 216, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O.:
«Art. 6 (Criteri di priorita' nella gestione dei
RAEE). - 1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le
operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di
consumo in attuazione dei principi di precauzione e
prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo
delle risorse.
2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di
priorita' di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente
sono avviati al recupero secondo le modalita' di cui
all'articolo 18.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto
legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 7 (Preparazione per il riutilizzo e
riutilizzo). - 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai
centri accreditati di preparazione per il riutilizzo,
costituiti in conformita' al decreto di cui all'articolo
180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai
sensi dell'articolo 18.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite
aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei
RAEE domestici destinati alla preparazione per il
riutilizzo.».
- Si riporta il testo dell'allegato IV, del citato
decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Allegato IV (Elenco non esaustivo di AEE che
rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
1.1 Frigoriferi
1.2 congelatori
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente
prodotti freddi,
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
1.5 radiatori a olio
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di
temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di
schermi di superficie superiore a 100 cm2
2.1 Schermi
2.2 televisori
2.3 cornici digitali LCD
2.4 monitor,
2.5 laptop, notebook.
3. Lampade
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 lampade fluorescenti compatte
3.3 lampade fluorescenti
3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese
lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad
alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa
pressione
3.5 LED.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni
4.1 Lavatrici
4.2 asciugatrici
4.3 lavastoviglie
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche
4.5 lampadari
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne
installati nelle chiese)
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
4.7 mainframe
4.6 grandi stampanti
4.9 grandi copiatrici
4.10 grandi macchine a gettoni
4.11 grandi dispositivi medici
4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono
automaticamente prodotti e denaro
4.14 pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni
5.1 Aspirapolvere
5.2 scope meccaniche
5.3 macchine per cucire
5.4 lampadari
5.5 forni a microonde
5.6 ventilatori elettrici
5.7 ferri da stiro
5.8 tostapane
5.9 coltelli elettrici
5.10 bollitori elettrici
5.11 sveglie e orologi
5.12 rasoi elettrici
5.13 bilance
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la
cura del corpo
5.15 calcolatrici
5.16 apparecchi radio
5.17 videocamere, videoregistratori
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali,
apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo,
immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici,
piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono
automaticamente prodotti
5.23 piccole apparecchiature con pannelli
fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
a 50 cm)
6.1 Telefoni cellulari
6.2 navigatori satellitari (GPS),
6.3 calcolatrici tascabili
6.4 router
6.5 PC
6.6 stampanti
6.7 telefoni.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento
recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte
dei distributori e degli installatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2010, n. 102.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121
(Regolamento recante modalita' semplificate per lo
svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei
distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche'
requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito
preliminare alla raccolta presso i distributori e per il
trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 7 luglio 2016, n. 157.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazz. Uff 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
- La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre 2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 181, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle
rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli
Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove
questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano
modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure
necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione
della raccolta differenziata, per promuovere la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio
o altre operazioni di recupero, in particolare
incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per
facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo
e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta
gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti
allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di
raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da
parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
adottano le misure necessarie per garantire la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per
facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli
enti competenti adottano le misure necessarie, prima o
durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per
eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione
conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela
della salute umana e dell'ambiente.
4. Al fine di rispettare le finalita' del presente
decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
livello di efficienza delle risorse, le autorita'
competenti adottano le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo
e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica
e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente
di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata
complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,
incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti
in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per
cento in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo
e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati
almeno al 55 per cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo
e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati
almeno al 60 per cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo
e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati
almeno al 65 per cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul
territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con
strumenti economici, il principio di prossimita' agli
impianti di recupero.
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale
ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso
i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo
scambio tra privati, di beni usati e funzionanti
direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta
possono altresi' essere individuate apposite aree adibite
al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
individuati spazi dedicati alla prevenzione della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la
raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di
operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti
locali e dalle aziende di igiene urbana.».
- Il testo dell'art. 214-ter, del decreto legislativo
n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro
di preparazione per il riutilizzo.
1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attivita':
a) «controllo»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneita' del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalita' (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurita' anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonche' l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attivita' di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
2. Dotazioni strutturali
2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro e soggetta a periodica manutenzione, e' costituito da un locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
2.2 Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2.3 Il centro e' dotato di:
a) una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente allegato, in modo da non pregiudicarne l'integrita' ai fini della loro preparazione per il riutilizzo;
b) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere;
c) una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
d) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;
e) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;
f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.
Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata.
Le sezioni in cui sono depositati i rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati a operazioni di recupero o allo smaltimento sono tenute distinte da quelle dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.
All'interno del centro, tutte le diverse sezioni devono essere mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la viabilita' e la relativa segnaletica, nonche' opportunamente regolamentata la circolazione.
3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti
3.1 Il centro e' dotato di attrezzatura idonea allo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1.
3.2 La messa in riserva dei rifiuti destinati ad operazioni di preparazione per il riutilizzo presso lo stesso centro rispetta le seguenti caratteristiche e norme tecniche:
a) la messa in riserva e' organizzata in contenitori/cassoni/scaffali oppure direttamente su pavimentazione, tenendo distinti i rifiuti per ciascuna classe merceologica di rifiuti tra quelle indicate nelle tabelle di cui al presente allegato;
b) i contenitori/cassoni/scaffali hanno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto e sono dotati di sistemi di chiusura laddove necessari, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione (svuotamento, riempimento e travaso). Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto 3 dell'allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014;
c) i contenitori dei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi o fluidi sono a tenuta e corredati da idonei sistemi di contenimento e di raccolta per liquidi;
d) i contenitori sono disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
e) la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e' realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone la successiva preparazione per il riutilizzo;
f) la movimentazione e il deposito dei rifiuti avviene in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
g) sono adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. L'impianto e' fornito di idoneo sistema di captazione e abbattimento delle eventuali emissioni gassose o polveri';
h) al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo escavatore con artiglio metallico; e' inoltre assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed e' mantenuta l'integrita' della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas eventualmente contenuti. Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto 1 dell'allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014;
i) i RAEE sono stoccati secondo le categorie di cui agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3.3 La messa in riserva dei RAEE deve essere effettuata secondo quanto previsto nell'allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014 sulle modalita' di raccolta e conferimento (punto 1 dell'Allegato) e sui criteri di stoccaggio dei rifiuti (punto 3).
4. Requisiti minimi degli operatori
Agli effetti dell'articolo 5, comma 3, gli operatori addetti alle attivita' di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attivita', presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;
b) attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.
5. Modalita' di accettazione dei rifiuti
Le modalita' di accettazione, all'atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformita' degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovra' definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.
In caso sia accertata la non conformita' dei rifiuti conferiti, il carico e' respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Modello per la comunicazione di inizio di attivita'
di preparazione per il riutilizzo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche' le seguenti:
a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attivita' di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f);
c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
d) «Amministrazione»: la Provincia o la Citta' metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 4;
e) «comunicazione di inizio attivita'»: la comunicazione di cui all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
g) «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all'articolo 6, comma 3;
h) «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;
i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilita' e debolezza ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Note all'art. 2:
- Il testo della Parte Quarta del decreto legislativo
n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato decreto
legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o
'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e
progettate per essere usate con una tensione non superiore
a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) 'utensili industriali fissi di grandi
dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano
congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati in maniera permanente da professionisti in un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti
presso un impianto di produzione industriale o un centro di
ricerca e sviluppo;
c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una
combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed,
eventualmente, di altri dispositivi, che:
1) sono assemblati, installati e disinstallati da
professionisti;
2) sono destinati ad essere utilizzati in modo
permanente come parti di un edificio o di una struttura in
un luogo prestabilito e apposito;
3) possono essere sostituiti unicamente con le
stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) 'macchine mobili non stradali': le macchine
dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui
funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o
semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni
di lavoro fisse;
e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione
o l'obbligo disfarsene;
f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che,
qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la
comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del
Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza:
1) e' stabilita nel territorio nazionale e
fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica
oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di
AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi
il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) e' stabilita nel territorio nazionale e
rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di
fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non viene considerato 'produttore', se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del numero 1);
3) e' stabilita nel territorio nazionale ed
immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attivita'
professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
4) e' stabilita in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato
nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza
direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi
dai nuclei domestici;
h) 'distributore': persona fisica o giuridica
iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
operando nella catena di approvvigionamento, rende
disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a
che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai
sensi della lettera g);
i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica
o giuridica come definita nella lettera h), che rende
disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE
originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo,
analoghi, per natura e quantita', a quelli originati dai
nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere
usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi
dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE
provenienti dai nuclei domestici;
m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte
della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano
svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
o) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 13 agosto 2005;
p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o
accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita
dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura,
indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto
o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilita' del trasferimento della
proprieta' di tale apparecchiatura;
q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura
di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato nazionale nel corso di un'attivita' commerciale, a
titolo oneroso o gratuito;
r) 'immissione sul mercato': la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato nazionale
nell'ambito di un'attivita' professionale;
s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica,
chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze,
le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un
flusso identificabile o sono una parte identificabile di un
flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una
miscela o una componente e' identificabile se puo' essere
monitorata per verificare che il trattamento e' sicuro per
l'ambiente;
t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un
accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b)
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva
93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui
dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un
dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi
rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37,
recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca
un'AEE;
v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un
dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi,
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca
un'AEE;
z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano
le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo
183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare
alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera mm);
cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al
punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita
nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
gg) 'recupero': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero
indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) 'smaltimento': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ll) 'trattamento': le operazioni indicate
nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
mm) 'centro di raccolta dei RAEE': centro di
raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale
sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche
le diverse tipologie di RAEE;
nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione
apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai
sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del
produttore;
oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti
di RAEE definiti all'Allegato 1 del regolamento 25
settembre 2007, n. 185;
pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai
distributori ai sensi dell'articolo 11;
qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici':
sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i
rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in
impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti
pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel
raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25
settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da
pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
2. Non e' 'produttore' ai sensi della lettera g)
chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o
a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in
qualita' di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della
lettera g).
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate all'esportazione il produttore e' considerato
tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lett.
mm), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - (Omissis).
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
- 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
mediante il raggiungimento di un elevato livello di
raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti
al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono
essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e
l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri
di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai
distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i
RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi
di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri
Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il Comune di destinazione. Detta
convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano
allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e
ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori,
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui
aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di
raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal
presente decreto legislativo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 121, del 2016:
«Art. 4 (Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti dai nuclei domestici). - 1. I
distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto
delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e
senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente
(criterio dell'uno contro zero).
2. I distributori hanno l'obbligo di informare
esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita' del
ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di
acquistare altra o analoga merce, con modalita' chiare e di
immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente
leggibili collocati nei locali commerciali.
3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di
piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da
parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono,
anche attraverso le associazioni di categoria, campagne
informative o di sensibilizzazione, e iniziative
commerciali incentivanti o premiali.».
«Art. 5 (Luogo di ritiro). - 1. Il ritiro gratuito
dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di
vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in
prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza
del punto vendita.
2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il
distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali
uno o piu' contenitori, che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
a) essere liberamente e facilmente fruibili da
parte dell'utilizzatore finale;
b) essere adeguatamente segnalati dal distributore
e chiaramente riconducibili alla disponibilita' del
distributore cui afferiscono;
c) qualora collocati all'interno del punto di
vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimita' del
punto di accesso o di uscita;
d) qualora non siano collocati all'interno del
punto di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza
dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da
agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili
all'interno dei punti vendita a fine giornata;
e) essere predisposti in modo da assicurare che il
conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime
dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza
rischio per l'ambiente e la salute umana;
f) essere strutturati in modo che i RAEE,
precedentemente conferiti, non siano accessibili e
asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino
anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che
siano visibili i RAEE conferiti;
g) riportare visibilmente l'indicazione delle
tipologie di RAEE conferibili.
3. In ogni caso, i distributori garantiscono la
raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni
pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in
sicurezza, al fine di preservarne l'integrita' anche in
fase di trasporto.
4. I distributori sono responsabili della sicurezza
dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal
fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il
danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati,
nonche' la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose
dagli stessi.
5. Il distributore effettua periodicamente lo
svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e
il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di
deposito preliminare allestito in conformita' alle
previsioni dell'articolo 6.
6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo
di carico e scarico di cui all'allegato 1 al momento
dell'effettuazione delle operazioni di cui al comma 5. I
moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un
numero progressivo, sono conservati a cura del distributore
per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto
di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati
raccolti mediante la compilazione del modulo di cui
all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le informazioni
obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 65, del 2010:
«Art. 1 (Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e
loro raggruppamento per il trasporto ai centri di
raccolta). - 1. I distributori di cui all'articolo 3, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE,
destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro
gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I
distributori, compresi coloro che effettuano televendite o
vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita'
chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi
posti nei locali commerciali con caratteri facilmente
leggibili.
[2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come
definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto
presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato
dai distributori presso i locali del proprio punto vendita
o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui
all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE
disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005
provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati
presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile
e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga
complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso
il punto di vendita del distributore o presso altro luogo
risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in
luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE
sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del
vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili
e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di
sostanze pericolose.].
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di
cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro
di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del
ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato
I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del
consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello
stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di
trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 216, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n.
283:
«Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle
cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.».
 
Art. 3

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.
2. La conformita' di cui al comma 1 e' garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalita' per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 e' munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura puo' essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo 7, comma 5.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182
(Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle
modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 93.
 
Art. 4

Esercizio delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo in forma semplificata

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualita' dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformita' alla legislazione vigente.
2. L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 e' avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita', entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e' compilata secondo il modello di cui all'allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio e' subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed e' attestato:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5.
4. Alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:
a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attivita';
b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto punto a);
c) la capacita' di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacita' di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonche' la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
d) l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attivita', la compatibilita' edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;
e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attivita' (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).
5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4.
6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle societa' per le quali e' effettuata la comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore.
7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attivita', dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' richiedere all'impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.
8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformita' ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attivita', ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.
9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 216, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 181, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 214, commi 1, 2 e 3 del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a
quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli
215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli allegati VII e VIII del
citato decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Allegato VII (Modalita' di gestione dei RAEE negli
impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2)
1. Modalita' di raccolta e conferimento
1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni
di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che
garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse
durante il trasporto e durante le operazioni di carico e
scarico.
1.2 Le apparecchiature non devono subire
danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze
inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le
successive operazioni di recupero.
1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti
frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per
evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli
oli, nonche' ai tubi catodici, nel caso di televisori e
computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5
dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e
movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare
la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle
apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di
appositi contenitori che ne assicurino l'integrita'.
1.4 Devono essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili
durante la movimentazione delle apparecchiature;
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate
le parti mobili;
d) mantenuta l'integrita' della tenuta nei
confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica
prima della messa in sicurezza;
f) utilizzare modalita' conservative di caricamento
dei cassoni di trasporto.
2. Gestione dei rifiuti in ingresso
2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono
essere caratterizzati e separati per singola tipologia al
fine di identificare la specifica metodologia di
trattamento.
2.2 un rivelatore di radioattivita' in ingresso
all'impianto, anche portatile, deve consentire di
individuare materiali radioattivi eventualmente presenti
tra i rifiuti.
3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti
3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti
deve essere realizzato in modo da non modificarne le
caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche
ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti,
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi
pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi
antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.
3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere
a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura
controllata.
3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene
in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
rifiuto stoccato;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le
operazioni di movimentazione.
3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere
apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto
stoccato.
3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire
in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di
attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere
realizzato in conformita' con quanto previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive
modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti
PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o
radioattive deve avvenire in container adeguati nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute.
3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle
apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve
avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per
impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri.
3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature
dismesse deve essere organizzato in aree distinte per
ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature
sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti
sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate
da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione,
indicanti le norme per il comportamento, per la
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi
per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature
dismesse devono essere adottate procedure per evitare di
accatastare le apparecchiature senza opportune misure di
sicurezza per gli operatori e per l'integrita' delle stesse
apparecchiature.
4. Messa in sicurezza dei RAEE
4.1. L'attivita' consiste nel complesso delle
operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura
ambientalmente sicura e pronta per le operazioni
successive.
4.2. La messa in sicurezza deve comprendere,
preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle
seguenti sostanze, preparati ei componenti:
a) condensatori contenenti difenili policlorurati
(PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209;
b) componenti contenenti mercurio, come gli
interruttori o i retroilluminatori;
c) pile;
d) circuiti stampati dei telefoni mobili in
generale e di altri dispositivi se la superficie del
circuito stampato e' superiore a 10 cm2;
e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di
toner colore;
f) plastica contenente ritardanti di fiamma
bromurati;
g) rifiuti di amianto e componenti che contengono
amianto;
h) tubi catodici;
i) colorofluorocarburi (CFC),
idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC)
o idrocarburi (HC);
l) sorgenti luminose a scarica;
m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il
rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti
quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a
scarica;
n) cavi elettrici esterni;
o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie
descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5
dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose;
p) componenti contenenti sostanze radioattive,
fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle
soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato
I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio
1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti;
q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze
potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25
mm o proporzionalmente simili in volume).
4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono
eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute
dell'uomo e dell'ambiente.
4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti
separatamente devono essere trattati come segue:
a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento
fluorescente;
b) apparecchiature contenenti gas che riducono
l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale
(GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e
nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere
estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono
l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento
(CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni
previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5
della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a
tutela dell'ozono stratosferico;
c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il
mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.
5. Presidi ambientali
5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono
essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione
del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per
impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri
5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o
polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema
di captazione ed abbattimento delle stesse.
5.4 Per gli impianti di trattamento di
apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono
stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi
controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione
dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549,
recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.».
«Allegato VIII (Requisiti tecnici degli impianti di
trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente
decreto)
1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal
presente decreto non sono caratterizzati da impatti
ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti
industriale e non comportano, quindi, particolari
precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato
da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La
barriera esterna di protezione deve essere realizzata con
siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare
l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la
manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione
ambientale. L'impianto deve essere opportunamente
attrezzato per:
a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature
dimesse;
b) identificare e gestire le componenti pericolose
che devono essere rimosse preventivamente alla fase di
trattamento.
1.3 Deve essere garantita la presenza di personale
qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli
specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in
grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in
caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in
tema di sicurezza sul lavoro.
1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un
piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita' del
sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di
trattamento.
1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite
allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi
i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere
distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da
quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e
dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere
organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti,
per quanto applicabile, alle rispettive fasi di
trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE
dismessi;
b) settore di messa in sicurezza;
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore di frantumazione delle carcasse;
e) settore di stoccaggio delle componenti
ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei
materiali recuperabili;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non
recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da
destinarsi allo smaltimento
1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento
deve essere dotato di:
a) bilance per misurare il peso dei rifiuti
trattati;
b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa
delle acque meteoriche esterne;
c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento
delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima
pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso
di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose,
deve essere garantita la presenza di decantatori e di
detersivi-sgrassanti;
e) superfici resistenti all'attacco chimico dei
rifiuti;
f) copertura resistente alle intemperie per le aree
di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle
componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e
dei materiali destinati al recupero.
g) container adeguati per lo stoccaggio di pile,
condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi
come rifiuti radioattivi
1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei
RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle
componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti
di superfici impermeabili con una pendenza tale da
convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e
in pozzetti di raccolta.
1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni
tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e
delle attrezzature in ingresso e in uscita.
1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature
contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono
rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di
attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.».
- Si riporta il testo dell'allegato C, della Parte
Quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Allegato C (Operazioni di recupero)
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia (4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**)
R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti
metallici (***)
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze
inorganiche (****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre
l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai
catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio
dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti) (8)
-------------------
(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi
urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica
e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati
in conformita' della normativa comunitaria applicabile
anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31
dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 ×
(Ew + Ef))»* CCF
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia
termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia
sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica
prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati
calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef
(GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di
energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle
radiazioni.
CCF = valore del fattore di correzione
corrispondente all'area climatica nella quale insiste
l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor).
1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformita' alla legislazione applicabile nell'Unione
europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT>= 3350
CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 <
HDDLLT < 3350
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto
2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31
dicembre 2029, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT>= 3350
CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 <
HDDLLT < 3350
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra
decimale.
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e'
uguale alla media ventennale dei valori di HDDanno
calcolati nell'area di riferimento come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo
calcolati nell'area di riferimento come segue:
HDDanno = ∑HDDi
HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello
i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C
HDDi = 0 se Tm> 15°C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera,
calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di
riferimento nell'area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali
dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu'
rappresentativa in termini di prossimita' e quota del sito
dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione
dell'aeronautica militare e' rappresentativa del sito
dell'impianto di incenerimento o non presenta una
sufficiente disponibilita' di dati e' possibile fare
riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre
istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA
regionali o altre reti locali.
La formula si applica conformemente al documento di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili per
l'incenerimento dei rifiuti.
(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo,
la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti
come sostanze chimiche e il recupero di materia organica
sotto forma di riempimento.
(***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione
inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma
di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un
recupero del suolo.
(7) In mancanza di un altro codice R appropriato,
puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al
recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la
cernita, la frammentazione, la compattazione, la
pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R
1 a R 11.
(8) NDR Il testo della nota (8) non risulta pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).
- 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».
 
Art. 5

Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita'
di preparazione per il riutilizzo

1. Per l'esercizio delle attivita' di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea;
b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non e' comunque integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione non e' stata rimossa.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa individuale o la societa' che svolge le attivita' di preparazione per il riutilizzo deve:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalita' liquidativa.
3. Gli operatori devono possedere idonea capacita' tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attivita' di minore complessita' possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' allegata alla comunicazione, redatta in conformita' alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'amministrazione procede all'acquisizione delle informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 444 e 167 del
codice di procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445] . Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
«Art. 167 (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le
notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148,
comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148,
si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e
8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.».
- Si riporta il testo dell'art. 67, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale) pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 marzo 1990, n. 69:
«Art. 17 - 1. - 2.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo degli articoli 84, comma 3, e 91
del citato decreto legislativo n. 159, del 2011:
«Art. 84 (Definizioni). - (Omissis).
3. L'informazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.
(Omissis).».
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla
legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia
di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di
acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 25.000 euro.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni
compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente
articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve
essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica
al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o
della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'articolo 85;
[e) nel caso di societa' consortili o di consorzi,
le complete generalita' dei consorziati che detengono una
quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo
consortile e quelli che detengono una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, nonche' dei consorziati per
conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera
nei confronti della pubblica amministrazione.]
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per
le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla
documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo
di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo
92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
sono individuate le diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di
impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma
1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici,
presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,
competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei
cui confronti e' stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.».
 
Art. 6

Dotazioni tecniche dei centri
di preparazione per il riutilizzo

1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantita' massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Presso il centro e' tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni: Sezione A - Conferimento:
a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento);
b) data del conferimento;
c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 (se RAEE, categoria di cui all'allegato III e all'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche relativa sintetica descrizione);
d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto. Sezione B - Gestione:
a) quantita' di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;
b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
c) quantita' dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE. Sezione C - Cessione:
a) quantita' e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;
b) quantita' e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.
3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all'articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario.
4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.
5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, e' pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantita' stoccabile non puo' mai eccedere le quantita' massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non puo' superare la capacita' massima di messa in riserva.
6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1.
7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 e' consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'allegato III, del citato
decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Allegato III (Categorie di AEE rientranti
nell'ambito di applicazione del presente decreto nel
periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera b).)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di
schermi con una superficie superiore a 100 cm 2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno
una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari;
apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed
elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di
monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature
appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo;
lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed
elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di
monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature
appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
a 50 cm).».
- Il testo dell'allegato IV, del citato decreto
legislativo n. 49, del 2014, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'allegato C, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'art. 4.
- La Decisione 17 dicembre 2019, n. 2019/2193/UE
(Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce
le modalita' per il calcolo, la verifica e la comunicazione
dei dati e definisce i formati per la presentazione dei
dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 dicembre 2019, n. L 330.
- La direttiva n. 2012/19/UE del 4 luglio 2012
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
«RAEE») e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L
197.
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma
1, sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di
rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e'
gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel
decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari,
compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve
rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre,
sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al
comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e'
prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato
da un numero univoco, tramite apposita applicazione
raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice
copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro
che utilizzano propri sistemi gestionali per la
compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire
l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una
copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il
rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del
formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' a tutte le norme vigenti in materia, comprese,
in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di
merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli
stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma
1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99 e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi
agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale
tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 121, del 2016:
«Art. 7 (Trasporto). - (Omissis).
2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni
dal luogo di raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2,
ai luoghi indicati nel comma 1 del presente articolo, e'
accompagnato da un documento di trasporto conforme al
modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, numerato
e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e'
compilato, datato e firmato dal distributore o dal
trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i
moduli di cui all'articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se
diverso dal distributore, provvede a restituire al
distributore una copia del documento di trasporto
sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto di cui
al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per se'
un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo
addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal
distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni
le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti
effettuati. Il distributore conserva una copia del
documento di trasporto, comprensiva degli allegati di cui
all'articolo 5, comma 7. La terza copia del documento di
trasporto rimane al centro o all'impianto di cui al comma 1
destinatario dei RAEE.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 65, del 2010:
«Art. 2 (Trasporto dei RAEE presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 151 del 2005). - (Omissis).
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c),
e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al
modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre
esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e
firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in
suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore,
provvede a restituire al distributore una copia del
documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro
di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se'
un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto
del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del
registro di carico e scarico conservando per tre anni le
copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti
effettuati. Il distributore conserva la copia del documento
di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1,
comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane
al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
(Omissis).».
 
Art. 7

Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

1. Le attivita' di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
2. La capacita' tecnica necessaria per l'esecuzione di attivita' di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, paragrafo 4, anche l'aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e' garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE.
4. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonche' le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e' reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalita' indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.
6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformita' per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtu' di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.
8. Il gestore e' tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantita' e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.
9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE siano spediti fuori dall'Unione europea, il gestore di preparazione per il riutilizzo deve rendere disponibili i documenti atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per le AEE usate come specificato nell'allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il gestore della preparazione per il riutilizzo mantiene un registro dei documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori dell'Unione europea, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.5.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 33, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 27 (Informazione agli impianti di trattamento).
- 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la
riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il
trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti
di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri
di preparazione per il riutilizzo accreditati in
conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
informazioni gratuite in materia di preparazione per il
riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la
prima volta sul mercato e rientrante nel campo di
applicazione del presente decreto le informazioni devono
essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul
mercato.
3. Per consentire ai centri di preparazione per il
riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio
di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo
indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali
delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le
sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei
centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti
di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di
AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici
(ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la
banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.».
«Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis).
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando
le relative modalita' e condizioni, la raccolta, il ritiro
e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il
conferimento agli impianti di trattamento. In particolare
il Centro di coordinamento ha il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri
di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo,
nel rispetto del principio di concorrenza e non
discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei
RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di
raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal
presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia
di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella
definizione criteri oggettivi di quantificazione delle
quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di
istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di
ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal
fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla
raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni
acquisite ai sensi dell'articolo 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le
informazioni di cui alla lettera e) ai fini della
predisposizione della relazione di cui all'articolo 31,
comma 1;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni
di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato
di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di
settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE
distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del
presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi
sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'ISPRA e
il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE
un programma annuale di prevenzione e attivita' da
trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale
programma deve contenere indicazioni specifiche anche con
riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per
ogni categoria;
l) coordinare e garantire il corretto trasferimento
delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai
produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo,
trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici,
mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazz. Uff 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 33 (Centro di coordinamento). - (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone
apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di
trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante
semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a
comunicare annualmente le quantita' di RAEE trattate entro
il 30 aprile (32) di ogni anno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato VI, del citato
decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Allegato VI (Requisiti minimi per le spedizioni)
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il
detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di
spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della
propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:
a) copia della fattura e del contratto relativi
alla vendita e/o al trasferimento della proprieta'
dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura e' pienamente
funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
b) prove della valutazione o dei test condotti,
sotto forma di copie della documentazione (certificato di
prova, prova di funzionalita') su ogni articolo della
spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni
indicate al punto 3;
c) una dichiarazione del detentore che organizza il
trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun
materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione e'
classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
d) un'adeguata protezione contro i danni durante il
trasporto, il carico e lo scarico, in particolare
attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato
accatastamento del carico.
2. I documenti indicati al punto 1 del presente
allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono
richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che
la spedizione avviene nel contesto di un accordo di
trasferimento tra imprese e che:
a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a
un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto
garanzia ai fini del riutilizzo; o
b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate
al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un
impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la
decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla
revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a
operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a
un contratto valido a fini di riutilizzo; o
c) le AEE ad uso professionale usate difettose,
quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al
produttore o a un terzo che agisce a suo nome per
un'analisi delle cause profonde in base a un contratto
valido, nei casi in cui tale analisi possa essere
effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a
suo nome.
3. Per dimostrare che gli articoli spediti
costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano
effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove
indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione
prevista al punto 2:
1. Prove
a) Testare la funzionalita' e valutare la
presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono
dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e'
sufficiente un test delle funzioni principali.
b) Registrare i risultati della valutazione e
delle prove.
2. Documentazione
a) La documentazione deve essere apposta
saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE
stessa (se non e' imballata) o sull'imballaggio, in modo da
poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.
b) La documentazione contiene le seguenti
informazioni:
- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura
se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del
caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III,
se del caso),
- numero di identificazione dell'articolo (n.
matr.) ove appropriato,
- anno di produzione (se disponibile),
- nome e indirizzo dell'azienda responsabile
delle prove di funzionalita',
- risultato delle prove di cui al punto 1
(compresa la data della prova di funzionalita'),
- tipo di prove svolte.
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti
1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o
autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
a) pertinente documento di trasporto, ad esempio
CMR, o foglio di viaggio,
b) dichiarazione della persona responsabile sotto
la propria responsabilita'.
5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE
usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione
di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione
contro i danni durante il trasporto, il carico e lo
scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e
un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono
obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto,
le autorita' dello Stato membro considerano l'articolo un
RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione
illecita. In tali circostanze vengono informate le
autorita' competenti e il carico viene trattato come
previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n.
1013/2006.».
 
Art. 8

Comunicazioni

1. L'amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle societa' iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa o della societa';
c) sede del centro;
d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e relative quantita';
e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER;
f) data di iscrizione nel registro.
2. In applicazione dei principi di trasparenza e pubblicita', l'amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una apposita sezione della piattaforma telematica «Monitor-piani», istituita dal Ministero della transizione ecologica presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 189, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei
rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e
delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, un
quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato,
dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui alla
presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista
dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli
istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e
di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita',
dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di
recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed
alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei
rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio, ovvero ad un circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione
e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le
tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali,
in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro
trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e
provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia
condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione
nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle
informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche attraverso
la pubblicazione di un rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il
Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati,
anche al fine di consentire un'opportuna pubblicita' alle
informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
disciplina le modalita' di coordinamento tra le
comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti
trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone
la precompilazione automatica.».
- Il testo dell'allegato C, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'art. 4.
 
Art. 9

Monitoraggio

1. Le attivita' di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all'articolo 4, comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita'.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 luglio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2563