Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
ORDINANZA 24 agosto 2023 |
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023). |
|
|
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023); Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023); Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorita' competenti locali (ACL); Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo - aprile 2023; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana; Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente; Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed eradicazione della peste suina africana; Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguita' territoriale; Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilita'; Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare; Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza cosi' come la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del reg. (UE) n. 2023/594 e' uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove e' possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attivita' produttive; Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto produttivo suinicolo; Ritenuto necessario incrementare l'operativita' dell'Autorita' competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all'autorita' competente locale che alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli enti parco; Ritenuto altresi' opportuno acquisire la disponibilita' dei soggetti abilitati all'attivita' venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorita' competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate: a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), o nelle zone di restrizione parte I. 2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute. |
| Allegato 1
LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.
L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attivita' di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (Parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorita' competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso all'Autorita' competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messere in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con le stesse e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Formazione Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'Autorita' competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione. Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero puo' avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata. Campionamento Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorita' competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti. Gestione delle carcasse Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE) n. 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza. Abbigliamento e attrezzature Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione e gestione delle carcasse deve: indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili; utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati; riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento; utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature In ogni istituto faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti: disinfettanti per ambienti e attrezzature; acqua corrente ed elettricita'; cella frigo/frigorifero o congelatore; pavimenti e pareti lavabili; un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e scuoiamento; barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali; un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario; contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento; barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante). Corretto smaltimento dei visceri I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento. Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA Nessuna parte dei cinghiali puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorita' competente locale (ACL). Pulizia e disinfezione della struttura Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorita' competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature. |
| Allegato 2
MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITA' IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA. Trekking a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e' consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche' nelle pertinenze degli edifici; b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche; c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attivita' sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare; e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus; f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' agropastorali, soccorso, antincendio; g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone; h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate; i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Biking Nell'ambito di questa attivita' occorre: a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; b) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attivita' di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Pesca dilettantistica Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazione ed integrazione la pesca dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza: a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca dilettantistica; b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare; c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attivita' di pesca; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»); d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione; e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Competizioni di pesca sportiva L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure: a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati; b) in ogni parcheggio sara' presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore; c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sara' anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonche' della suola degli stivali utilizzati per la pesca; d) sara' severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi; e) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione. Attivita' agrosilvocolturali I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/594: a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio; b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA. Monitoraggio ambientale e faunistico a) al termine dell'attivita' di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione; b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati; d) e' necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA; e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimita' delle strade asfaltate, salvo evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'. Ricerca di funghi [e tartufi] Per le attivita' di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attivita' di ricerca, le persone interessate dovranno: a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili); b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate); c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attivita' di ricerca; d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti; e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito; f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attivita', utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressivita', come da Allegato n. 4 alla presente Ordinanza; Manifestazioni religiose Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per territorio; b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso; d. e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche; e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso; f. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare; h. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'; i. che il pubblico partecipante provveda: ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle Pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA). Ove possibile, a cura del comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente); j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio; k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri; l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati; n. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbondonati. Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile. Attivita' di campeggio nei boschi Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: 1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni battuta dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che puo' essere scaricato gratuitamente; 2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; 3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso; 4. e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche; 5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso; 6. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; 7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'; 8. che i partecipanti provvedano: ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA). Ove possibile, a cura del Comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente). 9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio; 10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri; 11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; al lavaggio degli indumenti utilizzati; 12. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbondonati. Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia municipale. Aree picnic Qualora l'Area picnic sia gestita dal comune, ente parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attivita' di aree picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni: 1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficolta' all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni giornata dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che puo' essere scaricato gratuitamente; 2. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate); 3. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato lasciare i cani liberi; 4. che il pubblico partecipante non esca all'Area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area; 5. che il comune/ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata; 6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il piu' rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata; 7. divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'. Spetta al Sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'Area picnic. Transumanza/alpeggio Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio: a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (ad es. candeggina); b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attivita' di ricerca delle carcasse di cinghiale ed e' gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' Competente Locale (ACL) per territorio; Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA. Procedura: l'allevatore dovra' effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio veterinario di destino. Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere segnalato all'Autorita' competente locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficolta'). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate. |
| Allegato 3
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.
L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce: A. dal confine esterno non inferiore a 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento; B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure piu' incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento. Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalita' previste per la fascia B. I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 (e successive modificazioni ed integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della meta' della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto. Tali elenchi sono resi disponibili dalle regioni tramite gli osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA. |
| Allegato 4 PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana) Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni. Introduzione La peste suina africana (PSA) e' una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e che e' in grado di causare elevata mortalita' nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi eta' e sesso. Non e' trasmissibile agli esseri umani, ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attivita' antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attivita' di campo. Il virus e' noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e puo' rimanere vitale anche fino a cento giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature. Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo virus puo' effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette. A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana dopo il rinvenimento di casi positivi nella popolazione di cinghiali tra Piemonte e Liguria, ENCI informa i comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessita' di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese. Prevenzione La malattia si diffonde per: contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali infetti); Le zecche molli tipo Ornithodoros sono vettrici capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico: contatto indiretto: la trasmissione indiretta puo' avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus, fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone. Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga da aree in cui la malattia e' presente e puo', di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali: disinfezione di veicoli; profilassi antiparassitaria contro le zecche; non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale; smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici; non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali; informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto; per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio. Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro comitati organizzatori Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana. Il responsabile del Comitato organizzatore puo' indicare il Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che puo' anche coincidere con il responsabile della stessa). Concorrenti Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana. Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza: l'accesso alla prova e' consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta. Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantira' comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti. I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova; di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti. Pulizia e disinfezione: le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc. Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1% Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti Idrossido di sodio (soda caustica) 2% Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m3, pH 10,4 -12) Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40% Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili Ortofenilfenolo (Environ D) 1% Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti Lysol 5% Camion, divise da lavoro, oggetti vari (fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute, Direzione della sanita' animale e dei farmaci veterinari Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali) Ipoclorito di sodio 1% Fonte: Effectiveness of chemical compounds used against African swine fever virus in Commercial available disinfectants Małgorzata Juszkiewicz * , Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Wo ´zniakowski Department of swine diseases, national veterinary research institute, Partyzantow 57 Avenue, 24-100 Pulawy, Poland Nota bene Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso; Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono piu' efficaci (in alcuni casi cio' e' visibile con un viraggio di colore) Lavaggio dei cani Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI); Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina puo' essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana). |
| Allegato 5
PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A), PUNTO X DELL'ORDINANZA 5_2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI.
La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione esaustiva delle attivita' e di un progetto dettagliato delle misure di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovra' essere indirizzata al Comune in cui avra' luogo la manifestazione. Il Comune provvedera' ad inoltrare tale richiesta e la relativa documentazione all'Autorita' competente locale (ACL) - Servizi veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che dovra' essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo pec. Sara' cura dell'Autorita' comunale trasmettere al Commissario straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformita' alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec cspsa@postacert.sanita.it L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/eventi/attivita' nelle zone di restrizione sara' rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA.
Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5 2023 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6
Scheda annata venatoria 20__/20__ (dal 1 giugno al 31 maggio successivo)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Obblighi di segnalazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorita' competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorita' competente stessa. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1. 3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano. |
| Art. 3
Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III
1. Nelle zone infette istituite in conformita' all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato I al medesimo regolamento, le autorita' competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare; ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al presente comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attivita' deve essere programmata e coordinata dalle ACL con il supporto dell'autorita' competente regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilita' delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita'; iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorita' e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2009/1069. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare le misure di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE); vii. e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con piu' di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche' l'utilizzo di cani da caccia nelle attivita' di addestramento venatorie, purche' nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attivita' venatoria puo' essere svolta con non piu' di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attivita' di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalita' di controllo faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello; viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; ix. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita' di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito l'interramento; x. le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita' umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorita' comunali inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformita' rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza; xi. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, nonche' nel rispetto delle condizioni per la concessione delle attivita' in deroga previste al punto precedente. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche; xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e' consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente; xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta' da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente il GOT ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1069; xiv. divieto di movimentazione, se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine; ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento; iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attivita' degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attivita' di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo per gli allevamenti commerciali; v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429; vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilita' e della capacita' di abbattimento e di macellazione, ivi compresa la disponibilita' di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative; vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6; xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza o valutare la necessita' di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo. |
| Art. 4 Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I.
1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, in conformita' alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorita' competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autorita' competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza e attraverso attivita' di sensibilizzazione volta ad incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali; ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica dell'attivita' venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile, che puo' essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi abbattuti. Sono consentite le altre forme di caccia, nonche' l'utilizzo di cani da caccia in attivita' di addestramento ed in attivita' venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo e tramite i bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto vii. della presente ordinanza; iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza puo' richiedere il parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e province autonome possono derogare alla necessita' di testare tutti i capi cacciati; iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49; v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di altre forze dell'Ordine, verificano il rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento; vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti; ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non gia' precedentemente pianificati, l'operatore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; v. previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giungo 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attivita' di allevamento familiare; vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali cosi' come previsto dall'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformita' l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalita' e tempi per la risoluzione delle non conformita'. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse; vii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte dell'ACL. viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6; ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022. 2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione. |
| Art. 5
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti
1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. 2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'Unita' di crisi, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1. 3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 ed in conformita' alle disposizioni ed ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594. |
| Art. 6
Deroghe
1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, le ACL procedono, nel piu' breve tempo possibile, al rilascio delle relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa citata. Con successiva circolare ministeriale sono fornite indicazioni operative in merito alle condizioni ed alle modalita' per il rilascio, da parte dell'Autorita' competente locale, delle suddette deroghe, nonche' informazioni riguardanti le relative certificazioni sanitarie in accordo con quanto previsto dallo stesso regolamento. 2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessita' di non concederle per un determinato periodo di tempo. |
| Art. 7
Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia
1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorita' competenti regionali, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, applicano le seguenti misure: a) applicazione de Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9; b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti; c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it In caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136; d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le Associazioni di categoria, effettuano un'attivita' di formazione e informazione anche ai fini della ricognizione sulla disponibilita' di stabilimenti da designare ai sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici. |
| Art. 8
Ulteriori misure di controllo su tutto il territorio nazionale
1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari. 2. Nel caso in cui si rilevino suini allo stato brado, non identificati, indipendentemente dal fenotipo che presentano, l'ACL dispone le stesse misure di cui al comma 1 e l'abbattimento rientra tra le attivita' previste dai Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. I suini selvatici sono specie non vocata alla permanenza nei centri abitati. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo definibili sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. |
| Art. 9
Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza. 2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unita' di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza, sentita l'Unita' centrale di crisi (UCC). 3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia' individuate all'interno delle unita' di crisi centrale e delle unita' di crisi regionali e locali, il Prefetto puo' istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle diverse istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento dei suini selvatici, e la successiva verifica del rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorita' competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari. 5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili. 7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine. 8. Per le attivita' di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza. |
| Art. 10
Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione
1. Ove necessario definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione, informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici. |
| Art. 11
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale. 2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi Sinvsa e Siman. 3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la registrano immediatamente come tale in Siman e Sinvsa, solo la carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema Sinvsa, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del Cerep, la positivita' viene comunicata ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in Siman e l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvsa. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvsa. Le informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali catturati, al posizionamento delle recinzioni e alle strutture designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo. 7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedere alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, nonche' degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e, comunque, a cadenza almeno mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari, potra' richiedere la disponibilita' del personale afferente al CUFAA e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori per i piani di eradicazione della specie cinghiale. 8. In aggiunta alle informazioni di cui ai commi precedenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario, a cadenza bimestrale, i dati riguardanti: le attivita' venatorie sulla specie cinghiale; le attivita' di selezione e di controllo sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione, secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla presente ordinanza. Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa cadenza, la documentazione sulla regolarita' delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ASL di competenza. |
| Art. 12
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalita' e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse. 2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla PSA e informata l'Unita' centrale di crisi. |
| Art. 13
Consegna delle opere
1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1, resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta' delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza. |
| Art. 14
Intensificazione dei controlli sulla carne suina compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano intensificano le attivita' di controllo tese verificare la regolarita' del commercio di carni e di prodotti a base carne provenienti da suidi selvatici, anche con riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti, si procedera' al sequestro e alla distruzione degli stessi, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. Le carni saranno inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del virus della PSA. Detta attivita' deve includere controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione pubblica, nonche' presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine. 2. Le autorita' doganali intensificano i controlli mirati ad identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti, e aeroporti. 3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito delle attivita' di controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina, ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti si procede al sequestro e alla distruzione degli stessi congiuntamente alle autorita' competenti locali, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. Le carni sono inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del virus della PSA. |
| Art. 15
Gruppi operativi territoriali - GOT
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con il Commissario straordinario alla peste suina africana, che ha il compito di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorita' competenti locali e alle direzioni regionali della Sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, delle polizie provinciali, degli enti Parco regionali. I GOT sono coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e svolgono le funzioni di attuazione delle finalita' eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonche' di attuazione del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il Commissario straordinario, un medico veterinario dell'Autorita' competente locale (ACL) o dell'Autorita' competente regionale (ACR) con comprovata esperienza nella materia. 3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei Dipartimenti di medicina veterinaria e delle Aziende sanitarie locali presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate dalla malattia, tutte le figure professionali coinvolte possono affiancare i GOT gia' operanti nelle aree soggette a restrizione, nel rispetto delle specifiche competenze professionali. |
| Art. 16
Elenco nazionale dei Bioregolatori
1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari - Vetinfo all'indirizzo https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori /intro dal quale potranno attingere le Autorita' competenti locali (ACL) per attivita' di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale. 2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione. |
| Art. 17
Sanzioni
1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. 2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione. |
| Art. 18
Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura
1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus. |
| Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore. |
| Art. 20
Abrogazioni e disposizioni finali
1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 2, 3 e 4 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 24 febbraio 2024, e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 agosto 2023
Il Commissario straordinario: Caputo |
|
|
|