Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 luglio 2023
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa e Comiso-Bergamo Orio al Serio.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti «OSP») ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Vista la nota n. 1660 del 17 gennaio 2023 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione Siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra i principali aeroporti siciliani e i principali scali aeroportuali nazionali;
Vista la nota n. 15953 del 6 aprile 2023 con la quale il presidente della Regione Siciliana ha convocato per il 26 aprile 2023 la Conferenza di servizi per la riattivazione degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Comiso;
Considerata la necessita', accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuita' territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Comiso e gli scali di Roma Fiumicino e, alternativamente, uno dei tre scali dell'area milanese (Milano Linate o Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio);
Tenuto conto che nell'ambito della Conferenza di servizi si e' accertato che, qualora nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo sulle rotte, senza diritti di esclusiva e senza compensazione, e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica, l'onere finanziario dell'imposizione sara' sostenuto da un contributo statale nella misura massima delle risorse residue provenienti dalla citata legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e da un contributo regionale massimo pari alla differenza tra l'onere finanziario massimo e complessivo stimato per l'imposizione e l'entita' del suindicato contributo statale, salvo che non si accertino eventuali ulteriori stanziamenti e disponibilita' di risorse finanziarie statali che, come concordato, potranno comportare una rideterminazione delle quote di rispettiva spettanza;
Visti i verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 26 aprile 2023 e dell'8-9 giugno 2023;
Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Comiso, si sono attualizzate le determinazioni delle precedenti Conferenze di servizi, alla base sia del decreto ministeriale n. 322/2019 che del decreto ministeriale n. 2/2020, si sono confermate le destinazioni di Roma e di Milano, individuando Fiumicino quale aeroporto per la destinazione di Roma e, in ordine alla destinazione dell'area milanese, alternativamente, uno dei tre scali di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio del Serio, ed e' stata fissata dal 1° marzo 2024 la decorrenza dell'imposizione;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
Allegato tecnico

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma
(Fiumicino) e viceversa, Comiso - Milano (in alternativa: Linate,
Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi su convocazione del presidente della Regione Siciliana, conclusasi in data 9 giugno 2023, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate
Per il collegamento con Roma:
Comiso - Roma Fiumicino e viceversa;
Per il collegamento con l'area milanese (in alternativa):
Comiso - Milano Linate e viceversa;
Comiso - Milano Malpensa e viceversa;
Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa.
Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari
2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto COA (certificato di operatore aereo) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validita';
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validita';
dimostrare di avere la disponibilita' per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;
vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it
2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente.
L'ENAC, altresi', acquisira':
l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari
Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:
Rotta Comiso Roma Fiumicino e viceversa
+=================+=================================================+ | | Periodo: tutto l'anno | +=================+=================+==============+================+ | | | Fasce orarie | numero minimo | | Tratta onerata |Voli giornalieri | garantite | giornaliero di | | | | | posti | +=================+=================+==============+================+ | | |1° volo con | | | | |partenza da | | | | |Comiso tra le | | | | |ore 7,00 e le | | |Comiso - Roma | |ore 7,30 | | |Fiumicino | n. 2 |2° volo con | 240 | | | |partenza da | | | | |Comiso tra le | | | | |ore 18,00 e le| | | | |19,00 | | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ | | |1° volo con | | | | |partenza da | | | | |Roma Fiumicino| | | | |tra le ore | | | | |9,05 e le ore | | |Roma Fiumicino - | |10,05 | | |Comiso | n. 2 |2° volo con | 240 | | | |partenza | | | | |da Roma | | | | |Fiumicino tra | | | | |le ore 20,05 e| | | | |le 21,05 | | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+
Rotta Comiso-Milano (Linate oppure Malpensa oppure Bergamo Orio al Serio) e viceversa
+=================+=================================================+ | | Periodo: tutto l'anno | +=================+=================+==============+================+ | | | Fasce orarie | numero minimo | | Tratta onerata |Voli giornalieri | garantite | giornaliero di | | | | | posti | +=================+=================+==============+================+ |Comiso | |partenza | | |- Milano | |da Comiso | | |(Linate/ | n. 1 |tra le | 120 | |Malpensa/ | |ore 11,10 | | |Bergamo) | |e le 13,10 | | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+ |Milano | |partenza | | |(Linate/ | |da Milano | | |Malpensa/ | n. 1 |tra le | 120 | |Bergamo) - | |ore 13,45 | | |Comiso | |e le 15,45 | | +-----------------+-----------------+--------------+----------------+

3.2. Operativita' dei voli
Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Siciliana una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance).
3.3. Tariffe
Le tariffe comprendono, per ogni passeggero, il trasporto di bagagli a mano imbarcati in cabina e potra' essere applicata una tariffa al massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.
Ai passeggeri c.d. INFANT (fino a due anni) non e' applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere.
Le tariffe di seguito indicate sono abbattute del 30% per bambini dai due fino ai dodici anni non compiuti.
3.3.1 Residenti
Le tariffe agevolate massime da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:
===================================================================== | |  Tariffa | |  Rotta onerata |agevolata massima| +=================================================+=================+ | Comiso - Roma Fiumicino o vv |  euro 38,00 | +-------------------------------------------------+-----------------+ | Comiso - Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) o vv |  euro 50,00 | +-------------------------------------------------+-----------------+

3.3.2. Non residenti
Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.
3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).
3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti nella Regione Sicilia di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate.
3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione
Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica summer 2025.
3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante
A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2024/2025, pertanto, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del Jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi diretti per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Comiso, e' pari al 26%.
Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del Jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 812,55 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei tre mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.
L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, di concerto tra MIT, ENAC e Regione Siciliana, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali del semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.
Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.
Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.
3.4. Continuita' dei servizi
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
pericolose condizioni meteorologiche;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
altri casi di forza maggiore.
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale siciliana.
I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, li interrompano per cause direttamente ad essi imputabili e non ne assicurino il ripristino entro un termine ragionevole da determinare in ragione delle contingenze e nel rispetto delle finalita' perseguite con la presente imposizione (comunque non superiore a quindici giorni), oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi tre anni.
Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione
4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato.
I vettori che accettano di operare uno o piu' dei collegamenti onerati di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare il servizio.
Non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto - e durante tutto il periodo di efficacia del contratto stesso - con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16, paragrafi 9 e 10, e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:
a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' e l'affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a:
euro 137.056,00 per la rotta Comiso - Roma Fiumicino e viceversa;
euro 94.226,00 per la rotta Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa.
La garanzia deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) presentare apposita garanzia di esercizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, per la corretta esecuzione del servizio. Tale garanzia dovra' ammontare a:
euro 411.168,00 per la rotta Comiso - Roma Fiumicino e viceversa;
euro 282.678,00 per la rotta Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e comunque non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4., lettera c).
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale siciliana.
c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio in OSP aperto entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - anch'esso non inferiore a dodici mesi - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.
4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio onerato cosi' come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC a esercitare i servizi aerei di linea.
4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla singola rotta da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri.
L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.
La garanzia di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sara' commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e l'orario dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.

5. Riesame e decadenza dell'imposizione
Il MIT, di concerto con l'ENAC e con la Regione Siciliana, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o piu' di tali rotte accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto
Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria al vettore selezionato, tramite apposita gara pubblica per ciascuna rotta, in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° marzo 2024.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con riferimento a ciascuna destinazione, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
2. Con riferimento alla destinazione dell'area milanese, l'accettazione e' presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.
3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali dell'aerea milanese fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte della medesima area e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.
 
Art. 5

1. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria dal 1° marzo 2024, in esito a gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Le informative relative all'invito a partecipare a ciascuna delle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

1. L'ENAC e' incaricato di esperire ciascuna delle gare di cui all'art. 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara ai vettori che ne facciano richiesta.
 
Art. 7

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, concede a ciascun vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e approva, altresi', la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario, per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 avente ad oggetto il servizio su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con l'area milanese determina la decadenza dell'obbligatorieta' degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro: Salvini