Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 maggio 2023
Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato ex ante e il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui ai Capi I e II del decreto legislativo n. 102/2004 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 2

Aiuti per il pagamento
dei premi assicurativi

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 possono coprire, in conformita' a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:
a) le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» - comma 3).
3. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettera a), e' limitata al 70 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.
4. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo.
5. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantita' della produzione agricola futura, conformemente all'art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un'unica campagna di assicurazione o un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo, con un'impresa stabilita, in conformita' con l'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 3
Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi
climatici avversi assimilabili a calamita' naturali.

1. Si dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficolta'.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
4. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.
5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1.
6. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, previa valutazione dell'autorita' regionale competente designata per l'istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.
7. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuale maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento atmosferico avverso assimilabile alla calamita' naturale.
8. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo:
a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificato l'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' assimilabile ad una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile ad una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato per il prezzo medio di vendita. La riduzione puo' essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.
9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti al 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente piu' frequenti per cui e' prevista la copertura assicurativa.
10. Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtu' di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 154 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
 
Art. 4

Beneficiari e casi di esclusione

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
2. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite causate dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4, del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 5

Presentazione delle domande
per il pagamento dei premi assicurativi

1. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.
2. La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni a) nome dell'impresa; b) descrizione dei rischi coperti; c) le date di inizio e fine copertura; d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; e) premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.
3. Ai fini della verifica delle dimensioni dell'impresa si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 6
Presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali.

1. Gli aiuti di cui all'art. 3 del presente decreto sono concessi a seguito dell'adozione del pertinente provvedimento regionale e all'emissione del provvedimento formale di cui al comma 3 del citato articolo, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalita' previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004.
 
Art. 7

Cumulo

1. Nel rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2472, gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 14, paragrafo 3, lettera d) del citato regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.
3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulati con i pagamenti di cui all'art. 145, paragrafo 2 e all'art. 146 del regolamento (UE) 2021/2115 previsti dal PSP 2023-2027 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensita' di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 8

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 9

Trasparenza e relazioni

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero pubblichera' il regime di aiuto sul proprio sito internet politicheagricole.it - fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui all'allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, elaborata secondo il modello standardizzato di cui all'allegato II del citato regolamento, e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero trasmettera' alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente, tra l'altro, le informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali di cui all'art. 25 del medesimo regolamento.
4. Il sostegno di cui al presente regime di aiuto puo' essere concesso solo dopo il ricevimento da parte della Commissione del numero di identificazione individuato dal codice SANI che sara' comunicato alle amministrazioni concedenti, insieme al SIAN CAR, per ottemperare all'obbligo di registrazione degli aiuti di Stato.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (politicheagricole.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1078