Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 luglio 2023, n. 117 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso. |
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ALLEGATI DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA
Allegato 1: Autorita' competenti Allegato 2: Esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale Allegato 3: Intesa sul trattamento degli investimenti Allegato 4: Intesa sull'espropriazione Allegato 5: Debito pubblico Allegato 6: Elenco degli accordi in materia di investimenti Allegato 7: Regolamento di procedura Allegato 8: Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori Allegato 9: Meccanismo di mediazione Allegato 10: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti Allegato 11: Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori Allegato 12: Procedimenti paralleli Allegato 13: Procedure di lavoro del tribunale d'appello |
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Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, unita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
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Allegato 7
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Allegato 8
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Allegato 9
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Allegato 10
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Allegato 11
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Allegato 12
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Allegato 13
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