Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2023
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle seguenti strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza, l'art. 12-bis, relativo al Dipartimento «Casa Italia»; l'art. 18, relativo al Dipartimento per le politiche europee; l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; l'art. 26, relativo al Dipartimento per lo sport; nonche' l'art. 30, relativo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art. 22, concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonche' la tabella A dell'allegato 1 e la tabella B dell'allegato 2 annesse al medesimo decreto-legge;
Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non piu' di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica;
Visti, altresi', i commi 6 e 7 del predetto art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, i quali prevedono l'istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto tecnico in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, composta, tra l'altro, da due dirigenti, di cui uno di livello generale;
Visti, inoltre, i commi da 7-bis a 7-septies del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, i quali prevedono, tra l'altro, la soppressione della «Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguente istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e di due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale;
Considerato che la tabella A dell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 44 del 2023 prevede l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quattro posti di dirigente di prima fascia, da attribuire, in fase di prima applicazione, uno al Dipartimento per lo sport, uno al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno al Dipartimento per le politiche europee e uno al Dipartimento Casa Italia;
Considerato che la medesima tabella A dell'allegato 1 del menzionato decreto-legge n. 44 del 2023 prevede l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per sei posti di dirigente di seconda fascia, da attribuire, in fase di prima applicazione, uno al Dipartimento per lo sport, uno al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno al Dipartimento per le politiche della famiglia, due al Dipartimento per le politiche europee e uno al Dipartimento Casa Italia;
Ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dal citato art. 22, nonche' a quanto previsto dalla predetta tabella A dell'allegato 1 del decreto-legge n. 44 del 2023;
Ritenuto necessario, altresi', provvedere alla ridenominazione del Dipartimento per le politiche europee, alla luce delle modifiche intervenute;
Visto il comma 8 del citato art. 22 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) Dipartimento per gli affari europei».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento Casa
Italia

1. L'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1. Il Dipartimento "Casa Italia" e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attivita' di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonche' alle attivita' connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio. Il Dipartimento elabora proposte normative nelle materie di competenza ed opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il Dipartimento esercita, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In tale ambito il Dipartimento favorisce l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi calamitosi.
3. Il Dipartimento assicura altresi' il supporto necessario per lo svolgimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, delle attivita' di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa e la messa in sicurezza del suolo in coordinamento con le amministrazioni competenti in materia, di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per lo svolgimento di tali attivita' opera presso il Dipartimento la segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2023, n. 74.
4. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nell'ambito di singoli progetti di valorizzazione del territorio. Il Dipartimento elabora linee guida, anche in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, delle aree interne con riguardo al patrimonio pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la citate finalita'; promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilita'; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento piu' adeguate per ridurre la pericolosita', la vulnerabilita' e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico e abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle predette finalita'; promuove attivita' di formazione e informazione nelle materie di competenza; provvede alle attivita' di cui all'art. 41, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di cinque Servizi.».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
politiche europee

1. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Dipartimento per gli affari europei). - 1. Il Dipartimento per gli affari europei e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di Unione europea; assicura il supporto al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); svolge le funzioni a supporto della partecipazione dell'Autorita' politica al Consiglio dell'Unione europea per le materie di competenza; monitora il processo decisionale europeo, nonche' le questioni pregiudiziali di cui all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attivita' dell'Unione; assicura, d'intesa con i Ministeri competenti, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia UE per la competitivita' di lungo periodo; cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; attiva tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, nonche' a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia pronunciate ai sensi degli articoli 258 o 260 del TFUE; svolge le funzioni di punto di contatto tra la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e le amministrazioni centrali o territoriali, coinvolte nei singoli casi di pre-contenzioso o contenzioso europeo; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; assicura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Avvocatura generale dello Stato, la supervisione del contenzioso d'interesse dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici e in non piu' di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.».
 
Art. 4
Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
politiche della famiglia

1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Dipartimento per le politiche della famiglia). - 1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' delle funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento, altresi', provvede: alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita', e, in particolare, alla gestione del fondo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo le finalita' previste dall'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006, ivi incluse quelle relative all'informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33; alla promozione e al coordinamento delle azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui all'art. 9, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, restando fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla Presidenza della Commissione per le adozioni internazionali da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la famiglia. Il Dipartimento, in particolare, provvede alla realizzazione degli interventi in materia di adozione e di affidamento di cui all'art. 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e degli interventi volti a sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' delle funzioni di competenza statale gia' attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto di ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. A tal fine, il Dipartimento assicura le funzioni di competenza del Governo nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le competenze gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; organizza periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con il supporto della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, di cui all'art. 11, comma 1, legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza gli interventi in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; gestisce ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285; realizza, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71; cura gli adempimenti relativi all'attuazione dell'art. 1, commi dal 59 al 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia".
5. Il Dipartimento assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di politiche della famiglia, di natalita', dell'infanzia e dell'adolescenza.
6. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica.».
 
Art. 5
Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per lo sport

1. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Dipartimento per lo sport). - 1. Il Dipartimento per lo sport e' la struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorita' politica delegata in materia di sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti di "Sport e salute S.p.a.", cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare, all'Enlarged partial agreement on sport (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia (ACI), sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonche' sull'Aero club d'Italia, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza e di indirizzo; esercita compiti di verifica delle finalita' pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero della cultura, per le attivita' di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attivita' in materia di tutela e sostenibilita' dei giochi olimpici e paralimpici; gestisce il fondo per le opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; cura l'erogazione di contributi in favore di Associazioni e societa' sportive dilettantistiche; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, dello sport bonus e del credito di imposta per sponsorizzazioni sportive; cura l'istruttoria e l'erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico; gestisce il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche; cura l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5 - Inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 «Sport e inclusione»; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; cura attivita' di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la societa' "Sport e salute S.p.a."; promuove iniziative di comunicazione anche tramite la gestione del proprio sito internet.
2. Il Dipartimento per lo sport si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di quattro servizi.».
 
Art. 6
Modifiche all'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria

1. Al comma 4 dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «due uffici» sono sostituite dalle seguenti: «tre Uffici» e le parole: «cinque servizi» sono sostituite dalle seguenti: «sei Servizi».
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento Casa Italia, del Dipartimento per le politiche europee, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per lo sport, nonche' del Dipartimento per l'informazione e l'editoria resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. La Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per gli affari europei.
4. Con separato provvedimento sono incrementate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2307