Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 maggio 2023, n. 116
Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, commi 2 e 3, i quali prevedono, rispettivamente, che «a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti» e che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale «Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»;
Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'amministrazione, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;
Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ai sensi del quale «Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, il quale dispone che «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti capo I del titolo II del libro secondo del codice penale...[tra l'altro] non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»;
Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che «a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati dalle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni centrali, 2016-2018 e 2019-2021, firmati rispettivamente il 12 febbraio 2018 e il 9 maggio 2022;
Informate le organizzazioni sindacali in merito alle modalita' e ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 12 gennaio 2023;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 19648 in data 12 maggio 2013, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici», e la ripartizione delle relative risorse destinate ad incentivo per le funzioni tecniche, di seguito denominato «incentivo», svolte dal personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», negli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture per le attivita' di cui al medesimo articolo 113, comma 2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, settimo periodo, del Codice dei contratti pubblici, non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a lavori, compresi quelli di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria di particolare complessita', e a quelli relativi a servizi o forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
3. Il presente regolamento si applica nei casi in cui sia stata esperita una procedura di gara, ivi incluse le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti, purche' sia svolta una procedura comparativa con richiesta di preventivi ad operatori economici. Sono esclusi gli affidamenti diretti senza previo svolgimento di una procedura comparativa.
4. In caso di adesione a convenzioni-quadro ovvero ad accordi quadro a condizioni tutte fissate, stipulate da Consip S.p.a. in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, il presente regolamento si applica in relazione alle prestazioni tecniche effettivamente svolte dai dipendenti del Ministero nell'ambito delle convenzioni e degli accordi indicati.
5. Nel rispetto dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il presente regolamento si applica alle attivita' eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso, purche' riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se i contratti siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento o siano ancora in corso di esecuzione, a condizione che le risorse accantonate nel relativo quadro economico siano state oggetto di impegno sotto il profilo contabile e che le relative dotazioni di bilancio a legislazione vigente consentano, dopo l'adozione del presente regolamento, il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 113, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O.:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). - 1. Al
fine di garantire la realizzazione degli interventi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in parte con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di
cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio
2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi,
nonche' di promuovere e incrementare le attivita' di
studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della
sostenibilita' delle infrastrutture e della mobilita',
della innovazione tecnologica, organizzativa e dei
materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di
intermodalita' e di servizi di rete anche attraverso lo
svolgimento di specifiche attivita' di natura formativa, e'
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili la struttura di missione, denominata
Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia di
infrastrutture e mobilita', di seguito denominato "CISMI",
che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle
dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e' assegnato un
contingente complessivo di venti unita' di personale, da
individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque
tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi
tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di
ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca
collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza che e' posto integralmente a carico del
predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto
il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di
cui al secondo periodo. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' essere
riconosciuta al coordinatore del CISMI un'indennita' di
funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 3 e a valere sulle risorse ivi previste e comunque
non superiore a 25.000 euro. Per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in aggiunta
al contingente di cui al secondo periodo, nel limite di
spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro 140.000 a
decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di non piu' di
quattro esperti o consulenti nominati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1,
terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa di cui
al comma 3, l'incarico di coordinatore del CISMI puo'
essere conferito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ad un
professore universitario di I fascia, che viene collocato
in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del
trattamento economico in godimento, che e' posto
integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore ha
una durata non inferiore a tre anni ed e' rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico
e' reso contestualmente indisponibile all'interno del
contingente di cui al comma 1 il posto destinato al
dirigente di ricerca.
2. Nello svolgimento della propria attivita', il
CISMI puo' stipulare, per conto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite
convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati,
pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di
competenza del medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1,
e' autorizzata la spesa di euro 741.985 per l'anno 2021 e
di euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022. Al relativo
onere si provvede per euro 741.985 per l'anno 2021 e per
euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e'
sostituita dalla seguente: «sette» e dopo le parole: «uno
appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze»
sono aggiunte le seguenti: «e uno appartenente al Ministero
della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per la partecipazione alle attivita' del
Comitato non spettano indennita' e gettoni di presenza ed
e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari
a euro 35.000 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. All'attuazione del comma 4, lettera a),
per l'anno 2021, e lettera b), si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «,
senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono
soppresse e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Ai componenti della commissione e' riconosciuto un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per le missioni effettuate nei limiti previsti per il
personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con oneri complessivi non superiori
a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere
dall'anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili anche in relazione alla realizzazione degli
interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati
in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101, e in considerazione
delle specifiche professionalita', anche di natura tecnica,
del personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della necessita' di
remunerare adeguatamente le attivita' di controllo svolte
da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con riferimento al personale
non dirigenziale del medesimo Ministero sono incrementati,
nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l'indennita' di amministrazione di complessivi
euro 1.986.272,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a
decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione;
b) il fondo risorse decentrate del personale di cui
all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021 ed euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in
considerazione delle peculiari responsabilita' del
personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, i fondi per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del medesimo
personale sono incrementati, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per
l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022,
al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per il
personale di livello dirigenziale generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per
l'anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno
2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione,
per il personale di livello dirigenziale non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8,
quantificati in complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021
ed in complessivi euro 16.475.576 a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «un rappresentante per
ciascuna», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «un rappresentante espressione»;
b) al numero 7), le parole «delle Confederazioni
alle quali aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della
Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata
per il tramite della Confederazione, tale Confederazione
deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati
negli ultimi cinque e puo' indicare una sola associazione
di categoria».»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«Art. 20 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione
all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei
pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilita'
esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi
programmi destinati all'attuazione di interventi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per
l'anno finanziario 2022, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche
tra diversi stati di previsione in termini di residui, di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si
rendano necessarie in relazione all'accorpamento di
funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e
dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. Per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le
somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027
«Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il
personale militare e quello dei corpi di polizia» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi
conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,
negli stati di previsione delle amministrazioni statali
interessate, per l'anno finanziario 2022, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute
dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti
per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata a
titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili
nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi
dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione
alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati
al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni compensative di bilancio
tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze
fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento
con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2022, le variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei
Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso
di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui
il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti
agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri
decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
competenti per materia, che subentrano, ai sensi della
normativa vigente, nella gestione delle residue attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato,
sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2021,
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari
liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di
competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle
corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello
stesso, costituiscono determinazione della quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi
pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni compensative per il triennio 2022-2024 tra i
programmi degli stati di previsione dei Ministeri
interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla
finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da
attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti per
la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili
esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2022, le risorse
iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della
missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da
assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni
disposte con l'apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto
anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva
corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate
per le medesime finalita' nell'anno 2021. E' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del
perfezionamento del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per
l'anno 2021.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni compensative, anche tra programmi diversi del
medesimo stato di previsione, in termini di residui, di
competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata
nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico», ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2022, i fondi iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine
pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente
dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e
coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento
accessorio del personale delle Forze di polizia e del
personale alle dipendenze della Direzione investigativa
antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del
Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo
comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, al fine
di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43,
tredicesimo comma, per l'anno 2021.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse
e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato « cedolino unico», ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
riassegnare nello stato di previsione del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del
personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica
presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022, le
variazioni compensative, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle
dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle
sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma
«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica».
23. Ai fini dell'attuazione del programma di
interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai
sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro della
transizione ecologica, per l'anno finanziario 2022,
variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica
relativi all'attuazione del citato programma di interventi
e i correlati capitoli degli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
24. In relazione alla razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, le
opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati
di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle
pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a
titolo di contribuzione alle spese di promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da
assegnare per la sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non
utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, anche in termini di
residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i
capitoli delle amministrazioni interessate al riordino
delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai
relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato,
per l'anno finanziario 2022, le somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per effetto di donazioni
effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate
possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione
italiana a banche, fondi ed organismi internazionali
iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e
nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale», e le spese connesse con
l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'interno del sistema
economico, anche attraverso la loro capitalizzazione,
iscritte nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul
settore finanziario».
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione
europea per il rimborso delle spese di missione presso gli
organismi dell'Unione europea del personale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi
dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai
pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui
compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in
cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2022,
delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di
cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ragioniere generale dello Stato, su proposta
dell'amministrazione, e' autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente
capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della
medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da
parte della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare per la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 32, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Art. 20 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione
all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei
pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilita'
esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di appositi
programmi destinati all'attuazione di interventi
cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia
e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su
proposta dei Ministri competenti e comunicati alle
Commissioni parlamentari competenti, le variazioni
compensative di bilancio, anche tra diversi stati di
previsione, in termini di residui, di competenza e di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la
soppressione di missioni e programmi, che si rendano
necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e
dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. Per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le
somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027
«Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del
personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il
personale militare e quello dei corpi di polizia» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi
conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,
negli stati di previsione delle amministrazioni statali
interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute
dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a
titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili
nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi
dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione
alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati
al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio
tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze
fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento
con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei
Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso
di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui
il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti
agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri
decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
competenti per materia, che subentrano, ai sensi della
normativa vigente, nella gestione delle residue attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato,
sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022,
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari
liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli
interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del
monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del
decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more
dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali
derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati
in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i
programmi degli stati di previsione dei Ministeri
interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla
finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da
attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per
la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili
esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse
iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della
missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da
assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni
disposte con l'apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto
anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva
corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate
per le medesime finalita' nell'anno 2022. E' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del
perfezionamento del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per
l'anno 2022.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni compensative, anche tra programmi diversi del
medesimo stato di previsione, in termini di residui, di
competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata
nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze
accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i
fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze
di polizia», concernenti il trattamento accessorio del
personale delle Forze di polizia e del personale alle
dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle
more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,
della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, al fine di
consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro
straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43,
tredicesimo comma, per l'anno 2022.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse
e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
riassegnare allo stato di previsione del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in
entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del
personale dell'Arma dei carabinieri in forza extra-organica
presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le
variazioni compensative, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle
dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle
sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma
«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica», dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di
interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai
sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023,
variazioni compensative, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica relativi all'attuazione del citato programma di
interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
24. In relazione alla razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le
opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati
di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle
pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a
titolo di contribuzione alle spese di promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei
Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da
assegnare per la sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non
utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, anche in termini di
residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i
capitoli delle amministrazioni interessate al riordino
delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai
relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato,
per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per effetto di donazioni
effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate
possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione
italiana a banche, fondi e organismi internazionali
iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale», nell'ambito della missione
«L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese
connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate
dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del
sistema economico, anche attraverso la loro
capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e
vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di
previsione.
30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione
europea per il rimborso delle spese di missione presso gli
organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute
dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai
pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui
compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in
cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023,
delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di
cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario
2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su
proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della
medesima amministrazione le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte
della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3
del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.»
- Il capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale tratta di delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)»:
«1. - 196. Omissis
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O.:
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - 1. I criteri dell'integrita',
dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte
in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e
dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in
base all'articolo 40, comma 2, lettera p).
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che
prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione.
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 2013, n. 129:
«Art. 7 (Obbligo di astensione). - 1. Il dipendente
si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221.
- Il testo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale del Comparto Funzioni centrali,
2016-2018 e 2019-2021, firmati rispettivamente il 12
febbraio 2018 e il 9 maggio 2022, e' pubblicato sul sito
dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 113, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«1. - 448. Omissis.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 225, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)»:
«1. - 224. Omissis.
225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro,
ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso
per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le
medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di
beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di
prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al
presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip SpA.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 5, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali) e' riportato nelle note alle premesse.
 
Allegato A

(Articolo 6, comma 1)

Tabella 1
LAVORI/MANUTENZIONI SENZA COLLAUDO

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2
LAVORI/MANUTENZIONI CON COLLAUDO

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3
SERVIZI E FORNITURE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Costituzione e destinazione del fondo

1. Il fondo e' costituito da un importo pari alla percentuale massima del 2 per cento dell'importo posto a base di gara o a base del contratto, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso e a valere sul capitolo di spesa previsto per il singolo intervento, secondo la seguente graduazione stabilita in base al valore dell'appalto:

=================================================
| Importo posto a | |
| base di gara o del |Quota da destinare |
| contratto di lavori | al fondo |
+===========================+===================+
|Fino a euro 1.000.000,00 | 2%|
+---------------------------+-------------------+
|Da euro 1.000.000,01 a euro| |
|5.548.000,00 | 1,8%|
+---------------------------+-------------------+
|Da euro 5.548.000,01 a euro| |
|20.000.000,00 | 1,5%|
+---------------------------+-------------------+
|Oltre euro 20.000.000,00 | 1%|
+---------------------------+-------------------+
===============================================
| Importo posto a | |
| base di gara o del | |
| contratto di servizi o |Quota da destinare |
| forniture | al fondo |
+=========================+===================+
|Fino a euro 1.000.000,00 | 2%|
+-------------------------+-------------------+
|Oltre euro 1.000.000,00 | 1,5%|
+-------------------------+-------------------+

2. In caso di ricorso a perizie di varianti in corso d'opera, nelle fattispecie previste all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, di seguito denominato «RUP», che comportino un incremento dell'importo a base di gara rispetto a quello su cui e' stata inizialmente calcolata la percentuale, nei limiti consentiti dalla legge, la quota percentuale da destinare al fondo per ciascun appalto e' calcolata sul nuovo importo lordo di perizia.
3. Le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto non concorrono ad alimentare il fondo.
4. La struttura organizzativa che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato in un'unica soluzione ovvero, per gli appalti di durata pluriennale, in relazione all'avanzamento dei lavori, a valere sugli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita'.
5. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato le somme di cui al comma 4 sono riassegnate nei termini previsti dalla normativa vigente ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, per essere destinate nella misura dell'80 per cento al trattamento accessorio del personale che ha svolto le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1 e, per il restante 20 per cento, per le finalita' di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
6. La ripartizione dell'80 per cento delle risorse avviene con le modalita' e i criteri di ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il RUP e gli altri soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 106, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo
quadro durante il periodo della sua efficacia e'
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e),
quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata
sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13."
- Il testo dell'articolo 113, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Destinatari dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Destinatari dell'incentivo per le funzioni tecniche sono i dipendenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nonche' i loro collaboratori ai quali e' stato conferito l'incarico dal dirigente competente per la procedura di affidamento con provvedimento espresso.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 113, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente che adotta la determina a contrarre.
2. Il RUP e' scelto fra il personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Gli incarichi sono conferiti assicurando il rispetto del principio di rotazione, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro, servizio e fornitura da realizzare;
b) dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisita;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi;
d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;
e) della capacita' di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
f) della consequenzialita' e complementarita' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
4. In assenza di precedenti esperienze, gli incarichi tecnici possono essere assegnati al personale previo accertamento di aver conseguito un corso di qualificazione professionale, oppure di aver gia' svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del fondo, l'attivita' oggetto dell'incarico.
5. Il dirigente che ha conferito l'incarico puo' sostituire il personale nominato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento sono indicate le attivita' gia' espletate.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e nomina di cui al comma 5 assumono la responsabilita' dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attivita' assegnate e acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attivita' effettivamente svolta.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre amministrazioni e' tenuto ad accertare preventivamente la insussistenza di condanne del dipendente per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
8. Non possono essere conferiti incarichi al personale che versa in condizione di conflitto d'interesse, ovvero che ha, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto di lavori, servizi o forniture. In particolare, costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
9. A norma dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 8 del presente articolo e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto. Fatte salve le eventuali responsabilita' amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilita' disciplinare a carico del dipendente.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.»
- Il testo dell'articolo 35-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il riferimento al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 42, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1. Le stazioni
appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di
interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo
da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parita' di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di
una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che puo' essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle
che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione
appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte
salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa e
penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo
periodo costituisce comunque fonte di responsabilita'
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche
per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche' gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.»
 
Art. 5

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita' finale e collaudo o verifica di conformita'.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformita' sono quelli previsti dall'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita'.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 102, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per
i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine
puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorche'
riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e'
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta
per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla
procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o , nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.»
 
Art. 6

Modalita' e criteri di ripartizione
degli incentivi per le funzioni tecniche

1. L'importo del fondo da corrispondere al personale che abbia svolto le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' individuato, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti percentuali di cui alle tabelle dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in relazione alle responsabilita' connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate piu' funzioni fra quelle indicate all'articolo 113, comma 2, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo di cui all'allegato A sono cumulabili tra loro.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore dei lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore dei lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 113, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 7

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo e' effettuata, sulla base delle percentuali definitive stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa, dal dirigente che ha conferito l'incarico, previa relazione del RUP che attesti il regolare svolgimento delle attivita' tecniche affidate. La verifica sull'attivita' del RUP e la conseguente liquidazione dell'incentivo e' effettuata dal dirigente che ha conferito l'incarico previa verifica delle attivita' svolte.
2. La liquidazione dell'incentivo e' disposta a conclusione dell'attivita' svolta secondo i criteri e le modalita' stabilite nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche;
e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
g) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato statico;
h) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
 
Art. 8

Limiti all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi e' effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 113, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 9
Riduzione degli incentivi e revoca dell'incarico in caso di
incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, e' ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinino aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del dirigente responsabile della procedura, che vi provvede previo contraddittorio con il personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'incentivo spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10 per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico e il dipendente non ha diritto a percepire l'incentivo.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, l'incentivo e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.
 
Art. 10

Penalita' per gravi errori ed omissioni incidenti
sull'incremento dei costi

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di:
a) violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti e dal provvedimento di incarico, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) gravi errori nonche' gravi omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
2. Laddove le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare le fattispecie di cui al comma 1, ma siano in grado di arrecare pregiudizio o aumento dei costi per l'amministrazione, l'incentivo e' ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del dirigente che ha conferito l'incarico, che vi provvede previa attivazione del contraddittorio con il dipendente interessato.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di incentivo.
 
Art. 11

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, si provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture organizzative interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2023

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1120