Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 20 luglio 2023
Approvazione di modifiche e integrazioni all'atto di indirizzo per le attivita' di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 23/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 20 luglio 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che, a decorrere dal medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni, e, in particolare:
l'art. 1, comma 85, che prevede la destinazione di una quota pari ad almeno 150 milioni di euro delle garanzie di cui trattasi a progetti coerenti con le finalita' di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
l'art. 1, comma 86, come modificato dall'art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale stabilisce che «A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali»;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, e in particolare, l'art. 4-ter, introdotto dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, che individua, nell'ambito delle aree protette nazionali e nei centri urbani, le Zone economiche ambientali (ZEA), nel cui ambito avviare i progetti volti al raggiungimento degli obiettivi delineati ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 34, comma 3, il quale stabilisce che il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro per la transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali, omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera di questo comitato 2 agosto 2002, n. 57;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 3, nel modificare l'art. 34 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha previsto «l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», con riferimento alla «crescita blu» del contesto marino;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare:
l'art. 64, comma 1, ai sensi del quale questo Comitato puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo, indirizzi in materia di garanzie e interventi di cui al precitato art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
l'art. 64, comma 2, ai sensi del quale le garanzie suddette sono assunte da SACE S.p.a., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio dello Stato;
l'art. 64, comma 3, a norma del quale «il rilascio da parte di S.A.C.E. S.p.a. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da S.A.C.E. S.p.a.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 231, il quale stabilisce che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo art. 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla S.A.C.E. S.p.a. pari a 2.500 milioni di euro»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 61, il quale stabilisce che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo art. 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla S.A.C.E. S.p.a. pari a 3.000 milioni di euro»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 12 recante «Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare», e, in particolare, la previsione relativa all'elaborazione e approvazione, con cadenza triennale, del Piano del mare;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 421, il quale prevede che « Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla S.A.C.E. S.p.a. pari a 3.000 milioni di euro»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «Decreto aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, che, al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, ha previsto la possibilita' per S.A.C.E. S.p.a. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 che, all'art. 3 titolato «Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia», ha previsto ulteriori disposizioni riguardanti le garanzie rilasciate da S.A.C.E. S.p.a. a sostegno dell'economia;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che, all'art. 4-quater, introdotto dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto che SACE S.p.a. possa concedere le garanzie di cui all'art. 15 del precitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con sede in Italia che realizzino interventi in edilizia di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», che, all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che resta comunque applicabile ai procedimenti in corso in forza del regime transitorio di cui agli articoli 225 e seguenti del sopra richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Vista la delibera CIPE, 2 agosto 2002, n. 57 con la quale e' stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversita', qualita' dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonche' i principali strumenti per il loro raggiungimento;
Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 target, e che tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanita' e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;
Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale della programmazione economica»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, recante «Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»;
Considerata la comunicazione della Commissione COM (2019) 640 final della Commissione europea in data 11 dicembre 2019, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, recante «Il Green Deal europeo»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, recante «Linee di indirizzo sull'azione del CIPESS per l'anno 2022», la quale ha evidenziato i seguenti indirizzi operativi:
1) promozione di investimenti programmati da parte delle amministrazioni componenti il CIPESS, coerentemente con il conseguimento degli OSS;
2) adozione da parte del CIPESS di linee guida generali che individuino una metodologia per definire la documentazione istruttoria e progettuale per indicare i criteri e un possibile set di indicatori di sostenibilita' coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile;
3) definizione, gia' in fase di programmazione e progettazione, di una procedura di valutazione ex ante delle iniziative e degli interventi, per individuare gli investimenti sostenibili, prima che le opere siano approvate;
Visto il documento recante la proposta di aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 2022», trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota n. 12833 dell'8 giugno 2023;
Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, rep. 209, sull'aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il menzionato regolamento(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il menzionato regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'art. 19-bis o all'art. 29-bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attivita' economiche eco sostenibili, e specificando, altresi', la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa;
Visto il regolamento (CE) 2021/1119/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Vista la direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli anni dal 2022 al 2028;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 259, con il quale il Ministro della transizione ecologica ha approvato la Strategia nazionale per l'economia circolare, in attuazione della riforma 1.1, della missione 2, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, concernente il riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha inserito l'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, al comma 2, l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), del «Piano per la transizione ecologica», al comma 3, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2) del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
alla lettera f-bis la «bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;
alla lettera f-ter) il «sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica»;
alla lettera f-quater) l'«utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
alla lettera f-quinquies) la «sicurezza energetica»;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 55, con la quale e' stato approvato l'atto di indirizzo relativo al 2020 per le attivita' di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 56, con la quale e' stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e S.A.C.E. S.p.a., ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Viste le delibere CIPESS 29 aprile 2021, n. 37 e 14 aprile 2022, n. 15, con le quali e' stato confermato, rispettivamente, per gli anni 2021 e 2022, l'atto di indirizzo all'esame, relativo all'anno 2020, per le attivita' di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, approvato con la richiamata delibera CIPE n. 55 del 2020;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, ha trasmesso - per il tramite del Gabinetto del Ministro - con nota n. 4053 in data 30 marzo 2023 - la relazione predisposta da S.A.C.E. S.p.a. ai sensi dell'art. 5.2. della Convenzione di cui all'art. 64, comma 2, del precitato decreto-legge n. 76 del 2020, approvata con la richiamata delibera CIPE n. 56 del 2020;
Considerato che, in adempimento dei predetti obblighi informativi, S.A.C.E. S.p.a. ha rappresentato di aver deliberato, nel 2022, il rilascio di duecentoquarantotto garanzie, per un importo finanziato complessivo pari a circa 4.268 milioni di euro ed un impegno garantito pari a 2.969 milioni di euro;
Considerata la decisone assunta da questo Comitato, nella seduta dell'8 febbraio 2023, di procedere alla costituzione di un tavolo tecnico interministeriale, coordinato dal Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di procedere ad un eventuale aggiornamento dell'atto di indirizzo vigente;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 13187 del 13 giugno 2023 con cui e' stato formalizzato il positivo avviso sul testo coordinato dell'atto di indirizzo di cui trattasi cosi' come condiviso e revisionato all'esito dei lavori del tavolo tecnico dalle amministrazioni soprarichiamate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza;
Ritenuta l'opportunita' di aggiornare il testo del precedente atto di indirizzo, approvato con le richiamate delibere di questo Comitato n. 55 del 2020, n. 37 del 2021 e n. 15 del 2022, predisponendo un testo coordinato che integri, in coerenza con gli obiettivi ambientali definiti dalla «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», gli indirizzi vigenti con quelli emersi in sede di istruttoria anche al fine di consentire a tutti gli operatori coinvolti di effettuare la propria programmazione, considerata la complessita' e la tempistica dei processi di sviluppo e gestione dei progetti che possono essere assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1, comma 86, della citata legge n. 160 del 2019;
Ritenuta la necessita' di continuare a poter rilasciare le garanzie anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal citato art. 64, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, che, all'art. 1, comma 86, ha previsto detta possibilita', a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalita' conseguenti all'intervento da parte di S.A.C.E. S.p.a.;
Vista la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, tenuto conto che il testo della stessa e' stato condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del precitato regolamento di questo Comitato, sono espresse positivamente nella menzionata nota congiunta;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;

Delibera:

1. L'«Atto di indirizzo per le attivita' di cui al comma 1, dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», approvato con delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 55 e successivamente confermato con delibere CIPESS 29 aprile 2021, n. 37 e 14 aprile 2022, n. 15, registrate dalla Corte dei conti e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, e' aggiornato con le modifiche e integrazioni di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Al fine di migliorare il contributo informativo in merito agli ambiti di applicazione dello strumento, a far data dal 2024, la relazione annuale, redatta ai sensi e nei termini dell'art. 5.2 della Convenzione adottata conformemente alle previsioni di cui all'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e approvata con la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 56, e' predisposta in chiave maggiormente rappresentativa:
degli ambiti e settori economici serviti dai finanziamenti bancari assistiti dalle garanzie concesse, della dimensione e collocazione geografica delle imprese beneficiarie della garanzia, anche nell'ottica della coerenza degli interventi in garanzia al sistema complessivo degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile declinati dall'atto di indirizzo;
del contributo fornito dallo strumento nel facilitare l'accesso al credito delle imprese, anche attraverso la concessione di garanzie provvisorie e garanzie definitive di cui agli articoli 93 e 103, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recanti, ratione temporis, «Codice dei contratti pubblici», per la partecipazione delle imprese a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, negli ambiti definiti dall'atto di indirizzo, strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR) e dal Piano degli investimenti complementari (PNC).
3. Ai fini dell'esame coordinato dei dati e delle risultanze della relazione annuale redatta da SACE ai sensi e nei termini dell'art. 5.2 della Convenzione adottata conformemente alle previsioni di cui all'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e approvata con la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 56, e per la valutazione di eventuali proposte di modifica o integrazione dell'atto di indirizzo di cui trattasi, e' istituito un Tavolo tecnico interministeriale composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione il coordinamento della politica economica con funzioni di coordinamento, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Vice Presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1108
 
Allegato Atto di indirizzo in materia di attivita' di rilascio delle garanzie
svolta da SACE S.p.a., ai sensi dell'art. 64, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Sezione I
Quadro normativo

1. L'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali (ZEA). Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
2. Il successivo comma 86 dell'art. 1 della menzionata legge di bilancio autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale tenendo conto anche degli impatti sociali.
3. Con l'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il legislatore ha specificato gli ambiti di applicazione di tali garanzie, da rilasciarsi conformemente alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno.
Tali garanzie possono riguardare, in particolare:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare cicli produttivi con le tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile ed intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento di mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
4. Il comma 2 del medesimo art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che tali garanzie siano assunte da Sace S.p.a. nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegno assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.a. e approvata con delibera del CIPE n. 56 del 29 settembre 2020.
Tale convenzione disciplina l'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione in termini di rispondenza agli obiettivi sopraelencati e l'efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi. La convenzione, inoltre, attiene alle procedure per il rilascio delle garanzie, alla gestione delle fasi successive al pagamento e al recupero crediti e le modalita' operative.
5. Il rilascio da parte di Sace S.p.a. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro, e' subordinato, ai sensi del comma 3 del citato art. 64, alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace S.p.a.
La disposizione introdotta dal comma 5 del citato art. 64 statuisce altresi' che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, lo Stato rilascia sulle garanzie accordate da Sace S.p.a., nel rispetto dei criteri e degli ambiti delineati dalla norma.

Sezione II
Indirizzi operativi

6. Ai fini del rilascio della garanzia ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si forniscono alcuni indirizzi utili per la selezione dei progetti e la valutazione del loro grado di corrispondenza ai principi e agli obiettivi di sostenibilita' e ambientali stabiliti nell'ordinamento nazionale e messi a sistema dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, e in quello dell'Unione europea.
In considerazione di quanto appena stabilito, si ritiene necessario elencare i sei obiettivi della Tassonomia europea per gli investimenti sostenibili (REG 852/2020) che delinea la macro cornice di riferimento per gli strumenti di finanza sostenibile quale criterio di valutazione:
1) la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
2) l'adattamento al cambiamento climatico;
3) l'uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine;
4) la transizione verso un'economia circolare;
5) la riduzione degli sprechi e il riciclo dei materiali;
6) il contenimento dell'inquinamento e la tutela degli ecosistemi.
In secondo luogo appare opportuno elencare i principali obiettivi da raggiungere in ambito nazionale, ai sensi del citato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
i) transizione verso un'economia pulita e circolare;
ii) integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
iii) accelerazione della transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente;
iv) promozione di una mobilita' multimodale automatizzata, digitale e connessa idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti;
v) sviluppo di sistemi intelligenti e di gestione del traffico, mediante progetti di digitalizzazione;
vi) sviluppo di progetti che supportano la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di materie prime di livello nazionale, europeo e internazionale, tenuto conto dei principi di sostenibilita', decarbonizzazione e economia circolare.
Fatti salvi i precedenti indirizzi, ai fini del rilascio della garanzia, ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e' altresi' suscettibile di valutazione positiva l'aderenza ai seguenti criteri:
il progetto e' stato positivamente valutato e risultato finanziabile in programmi di finanziamento previsti nel PNRR o in altri programmi di incentivazione supportati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
il progetto e' funzionale alla messa in produzione o di utilizzo di materiali, tecnologie e prodotti che soddisfano i criteri minimi ambientali (CAM) ed i relativi criteri premiali previsti dai decreti CAM;
il progetto prevede indirizzi specifici per l'attuazione di un modello di cantiere sostenibile;
il progetto prevede l'ottenimento di certificazioni ambientali conformi a norme quali UNI EN ISO 14001, EMAS, Ecolabel, ISO 50001 e Made Green in Italy, o la certificazione per l'economia circolare Uni/Ts 11820;
il progetto e' sviluppato secondo criteri di sostenibilita' in linea con protocolli riconosciuti a livello internazionale (ENVISION, LEED, BREEAM, ecc);
il progetto prevede azioni ed interventi in linea con la Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
il progetto finanziato attiene a investimenti sostenibili in quanto coerenti con il principio del «Do No Significant Harm» (DNSH), cosi' come indicato all'art. 17 del regolamento 2020/852 e declinato sui sei obiettivi ambientali, e come stabilito dal regolamento UE 241/2021 per la ripresa e la resilienza.
7. I primi due obiettivi e il sesto sono riferibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 64, mentre gli altri tre si ricavano da quanto previsto dalla successiva lettera b). A loro volta, tali obiettivi sono strettamente connessi ad una serie di obiettivi definiti dall'Unione europea nel contesto delle proprie politiche per il Green deal europeo, che come precisato dalla richiamata normativa, costituiscono la cornice di riferimento per gli interventi da promuovere. In particolare, l'obiettivo e' da collegare alla comunicazione della Commissione europea relativa al Green deal europeo dell'11 dicembre 2019 che indica gli obiettivi di transizione verso una economia pulita e circolare, implementati dalla comunicazione della Commissione COM (2020) 440 del 27 maggio 2020.
In tale ambito si rilevano, in particolare, i seguenti obiettivi:
1) il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota e' destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035;
2) il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato nella tabella:

===============================================
| | Entro il | Entro il |
| Materiale | 2025 | 2030 |
+=====================+===========+===========+
| tutti i tipi di | | |
| imballaggi | 65% | 70% |
+---------------------+-----------+-----------+
| plastica | 50% | 55% |
+---------------------+-----------+-----------+
| legno | 25% | 30% |
+---------------------+-----------+-----------+
| metalli ferrosi | 70% | 80% |
+---------------------+-----------+-----------+
| alluminio | 50% | 60% |
+---------------------+-----------+-----------+
| vetro | 70% | 75% |
+---------------------+-----------+-----------+
| carta e cartone | 75% | 85% |
+---------------------+-----------+-----------+

3) la riduzione dello smaltimento in discarica, con l'obiettivo vincolante che entro il 2035 non oltre il 10% del totale dei rifiuti urbani sia smaltito in discarica.
Detti obiettivi sono stati recepiti a livello nazionale con la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione del «Pacchetto economia circolare» nonche', in attuazione del PNRR, con l'approvazione della Strategia nazionale per l'economia circolare (decreto ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022) e degli obiettivi di riciclo contenuti del Piano nazionale per la gestione dei rifiuti (decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022).
8. Sono, altresi', riconducibili al tema dell'economia circolare le attivita' di ecodesign sancite dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. In questo ambito rientrano le attivita' di:
a) ecodesign, eco-innovazione, re-manifacturing, reingegnerizzazione dei processi produttivi, ri-design, ricondizionamento dei prodotti, estensione del ciclo di vita, riuso, recupero di materie prime e sottoprodotti, rigenerazione volti a raggiungere target di minore consumo di materie prime, maggiore efficienza nell'uso delle materie prime, riciclo o recupero di materie prime critiche, riciclo chimico e significativa minore produzione di rifiuti; rientrano in questa categoria anche i sottoprodotti provenienti da attivita' zootecniche e agroindustriali;
b) simbiosi industriale, bioeconomia circolare, collaborazione territoriale volta alla creazione di ecosistemi/distretti economici/comunita' circolari;
c) sostituzione dei processi o significativi utilizzi di materie prime rinnovabili, riciclabili, compostabili o biodegradabili;
d) «prodotto come servizio» e modalita' di «sharing».
9. In conformita' a quanto indicato dal comma 86 dell'art. 1 della menzionata legge di bilancio, tali obiettivi si connettono anche ai processi di rigenerazione urbana che, per la loro natura trasversale, concorrono a valorizzare l'edilizia residenziale pubblica, nonche' a riqualificare gli edifici del terziario pubblico e privato agevolando altresi' l'incremento della qualita' dell'abitare e la connessione dei contesti urbani nella loro totalita', sia nel centro che nella periferia.
A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del 16 settembre 2020 e' stato adottato il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare che finanzia progetti finalizzati a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerando le aree urbane con un incremento della qualita' ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici.
10. L'obiettivo ii), riguardante l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, e' da collegare in primo luogo agli obiettivi europei in tema di clima ed energia al 2030, tra i quali:
a) una riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
b) il raggiungimento di una quota almeno del 32% di energia rinnovabile;
c) un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.
Agli obiettivi di cui sopra, si potra' concorrere, ad esempio, attraverso il contributo all'accelerazione dei processi di decarbonizzazione dell'industria cosiddetta hard to abate, con particolare attenzione ai progetti finalizzati alla produzione e all'utilizzo di idrogeno a basse emissioni e da fonti rinnovabili.
Il nuovo quadro europeo 2030 per il clima e l'energia individuato dal pacchetto di norme «Fit for 55%» fissa una serie di obiettivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare la quota delle energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica che dovranno condurre alla neutralita' climatica nel 2050.
I principali obiettivi del PNIEC - Piano nazionale integrato energia e clima italiano, pubblicato il 21 gennaio 2020, attuati con i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell'elettricita' e del gas, sono:
a) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia pari al 30%;
b) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dall'Unione europea);
c) riduzione dei consumi di energia primaria del 43% (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea del 32,5%);
d) riduzione dei «gas serra» dei settori non ETS del 33% rispetto al 2005 (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea superiore del 30%).
Pertanto, a titolo esemplificativo, gli obiettivi europei in tema di clima ed energia al 2030, potranno essere perseguiti anche attraverso progetti relativi ad investimenti in infrastrutture fisiche atte ad incrementare o ottimizzare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (es. reti di interconnessione, smart grids e sistemi di accumulo) supportati dal rilascio delle garanzie di cui all'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
In questo ambito possono rientrare anche progetti volti a:
1. adottare metodi produttivi sostenibili quali l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agro silvicoltura;
2. diffondere le tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione;
3. favorire la gestione, la valorizzazione e l'uso circolare degli effluenti zootecnici nelle aree ad alta intensita' produttiva.
11. Per quanto riguarda invece l'insieme di progetti di cui alla lettera b) per i quali l'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede possa essere concessa la garanzia, ossia per i progetti riguardanti la mobilita' sostenibile, va ricordato che la strategia italiana per la mobilita' e' imperniata, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 2.1.5 «Accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente» della comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, sui seguenti obiettivi:
a) Digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione: volta a trasformare il settore dei trasporti e della mobilita' in un settore smart e dinamico attraverso l'implementazione di sistemi di mobilita' condivisa e l'utilizzo di alta tecnologia (technology driven), quali ad esempio:
1) lo sviluppo di servizi e tecnologie per rendere piu' smart e verdi i servizi per il trasporto e la logistica (es: smart ticketing, servizi wi-fi, geolocalizzazione e relativi servizi per l'utenza per minimizzare le attese, self driving cars, etc.);
2) lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e pianificazione urbana ad altissima risoluzione spazio temporale, basato su reti riconfigurabili di monitoraggio pervasivo, che superino i limiti di densita' delle attuali reti regolatorie;
3) lo sviluppo tecnologico e l'identificazione di modalita' applicative per la promozione di una mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, e servizi quali, ad esempio: car sharing, mobilita' cooperativa, servizi a chiamata e taxi multi utenza in sicurezza;
4) l'implementazione di una rete di smart grids oltre che nelle citta' sulle principali direttrici stradali per consentire di mitigare l'effetto di range anxiety tipico dei veicoli elettrici in questa fase del loro sviluppo tecnologico;
b) mobilita' elettrica, attiva e sostenibile attraverso:
1) lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nelle citta' e nelle aree rurali anche con riferimento alla tecnologia del c.d. Vehicle-to-Grid (V2G), nonche' la promozione dello sviluppo di sistemi di impresa nazionali correlati a questa filiera;
2) progetti che prevedano un ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, sia stradale sia autostradale, che consenta il passaggio dai carburanti fossili tradizionali all'energia elettrica e ai carburanti alternativi a bassa emissione di inquinanti;
3) lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli e altri mezzi di trasporto in generale (es: navi, imbarcazioni, aerei, treni ad idrogeno) a bassa emissione;
4) lo sviluppo di tecnologie e sistemi di mobilita' leggera a bassa emissione;
5) l'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale e il miglioramento della qualita' dell'aria;
6) lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, inclusa la mobilita' portuale e marittima, anche in linea con la direttiva DAFI (direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi quali elettricita', gas naturale compresso o liquido, e idrogeno) o per il cold ironing;
c) lo sviluppo di progetti che riguardano segmenti di difficile coinvolgimento quali biometano nei trattori agricoli, i biocarburanti per aviazione e i bio-bunker per marina;
d) mobilita' pubblica, anche locale, sostenibile, attraverso un processo di decarbonizzazione e di utilizzo di combustibili e fonti di alimentazione alternativi, implementando il Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile e sviluppando il trasporto rapido di massa su ferro nelle aree urbane;
e) logistica sostenibile delle merci, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, l'efficientamento energetico della catena del freddo per i prodotti deperibili, nonche' la trasformazione green della flotta di navigazione nel trasporto marittimo e lo sviluppo delle alimentazioni alternative (quali GNL e idrogeno) nella filiera logistica delle merci;
f) mobilita' attiva, attraverso lo sviluppo della ciclabilita' e dei percorsi ciclopedonali.
In particolare, per la mobilita' elettrica il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ha introdotto i seguenti obiettivi al 2030:
a) 1,6 milioni di auto elettriche pure o EV al 2030;
b) un totale di 6 milioni di auto elettriche e ibride plug-in.
Invece per gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubblica i target sono di 80.000 punti di ricarica al 2030, distribuiti tra:
60.000 punti di ricarica di potenza standard accelerata;
20.000 punti di ricarica di potenza elevata veloce e ultra-veloce.
Inoltre, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e' previsto un parco circolante di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali si stima siano necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici.
12. Occorre, in ogni caso, evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, una quota pari ad almeno 150 milioni di euro delle garanzie in parola dovra' essere destinata a progetti coerenti con le finalita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (che, dal 1° gennaio 2021, sara' sostituito dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47) tra cui rientrano anche i progetti volti a:
a) favorire il sequestro di CO2 mediante silvicoltura;
b) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
c) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica ed efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
In tale ambito, una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui delle garanzie concesse da Sace S.p.a. ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, potra' essere destinata a supporto di progetti, coerenti con gli obiettivi delineati ai sensi del citato articolo, da avviare nell'ambito delle Zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (v. allegato 1).
13. Il dettato dell'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pur definendo due insiemi di progetti ai quali applicare le garanzie, puo' essere, tuttavia, ulteriormente precisato e integrato attraverso il presente atto di indirizzo, in modo da fornire a Sace S.p.a. indicazioni sugli ambiti di intervento delineati dal combinato disposto del menzionato art. 64 e dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge di bilancio per il 2020.
Alla luce del quadro normativo, nazionale ed europeo, descritto nella sezione precedente, la seguente tabella 1 individua, con maggior dettaglio tecnico, specifici ambiti di attinenza dei progetti suscettibili di beneficiare delle garanzie rilasciate da Sace S.p.a. ai sensi delle richiamate disposizioni di legge.
 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Per dettaglio elenco comuni si rimanda alla delibera n. 55/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 9 novembre 2020.