Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 11 aprile 2023
Modifica all'articolo 5 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 47).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021»;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2022, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;
Considerato che l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 31/2022 dispone quanto segue:
«Art. 5 (Struttura di supporto al complesso degli interventi). - 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario, e' istituito un gruppo di lavoro composto da personale operante presso la struttura commissariale le cui professionalita' sono individuate su indicazione del dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ciascunsub commissario competente dispone di una struttura, composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi. Il costo di dette strutture e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi di competenza di ciascun sub commissario.
3. Le professionalita' di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.
4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare di competenza di ciascun sub commissario.»;
Valutata l'opportunita' di attribuire ad un'unica struttura l'attivita' di supporto dei processi tecnici ed amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario in quanto, secondo la previsione in vigore, le attivita' attribuite al gruppo di lavoro risultano coincidere con le attivita' attribuite alle due strutture di supporto;
Considerato che un'unica struttura di supporto premetterebbe una razionalizzazione delle attivita', nonche' un migliore coordinamento ed un'opportuna uniformita' del servizio di supporto;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 21 marzo 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'art. 5
dell'ordinanza speciale n. 31/2021

I commi 1, 2, e 4 dell'art. 5 «Struttura di supporto al complesso degli interventi» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di garantire istruttoria omogenea dei relativi procedimenti su tutti i territori interessati, nonche' per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario e degli altri interventi ad essi correlati, e' istituita una Struttura di supporto, presieduta dal dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che la integra con personale afferente al medesimo servizio, e partecipata dal dirigente del Servizio di supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali nonche' dal personale della segreteria tecnica del Commissario.
2. Il Commissario puo' individuare ulteriori componenti della struttura di supporto dotati di adeguata professionalita', ove necessario anche con competenze in materia di beni culturali, nonche' esperti tecnici e giuridici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi. Il costo di detti componenti e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi.
4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.».
 
Art. 2

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 11 aprile 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1446