Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 31 gennaio 2023
Modifiche ed integrazioni di ordinanze speciali. (Ordinanza speciale n. 46).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Considerato che nelle ordinanze speciali, emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e' stato previsto che «l'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto»;
Considerato che con circolare del 26 ottobre 2022 (prot. CGRTS n. 26177) avente ad oggetto «Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalita' di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli edifici di culto» e' stato confermato il riferimento all'«approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto», specificando che i fondi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 126/2022 siano da calcolare rispetto all'importo dell'intervento «determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto»;
Considerato che il comma 2 dell'art. 12 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 9/2021 dispone che «Gli importi da finanziare per singolo intervento, entro i limiti massimi di cui al comma 1, sono determinati all'esito dell'approvazione del progetto definitivo e disposti con decreto del sub Commissario»;
Considerato che il comma 2 dell'art. 7 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 27/2021, dispone che «L'importo dei singoli interventi e' determinato in via conclusiva, con decreto del Commissario straordinario, all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del relativo quadro economico»;
Considerato che i commi 4 e 5 dell'articolo 9 dell'ordinanza speciale n. 31/2021, dispongono che:
«4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici al netto delle risorse derivanti dall'incentivo Conto Termico e da altre fonti finanziamento aventi finalita' sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il sub Commissario competente, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del sub-Commissario competente»;
Ritenuto opportuno allineare le disposizioni relative alla determinazione degli importi da finanziare degli interventi oggetto di ordinanza speciale e, pertanto, di sostituire il comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 9/2021 ed il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza speciale n. 27/2021 con il seguente disposto: «L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto», nonche' di aggiornare le previsioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 rimettendo al Commissario la disponibilita' del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021»;
Considerato che alla lettera g), del comma 1, dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 16/2021 risultano approvati, gli «interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 1.903.726,89; CUP: C55D20000050002 - CUP: C55D20000040002 - CUP: C55D20000020002», tra cui il «centro funzionale Saliere» per un importo pari a Euro 800.000,00, secondo la stima effettuata in sede di redazione approvazione dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;
Preso atto che il Comune di Ussita e' stato individuato quale «soggetto attuatore» gli interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 1.903.726,89 di cui alla lettera g), del comma 1, dell'art. 1;
Considerato che con nota del 19 dicembre 2022 (prot. CGRTS n. 33427) il Comune di Ussita ha richiesto un'integrazione al finanziamento concesso con ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 per l'intervento denominato «centro funzionale Saliere»;
Considerato che con l'intervento relativo al «centro funzionale Saliere» risultava gia' ricompreso negli interventi dell'Allegato 1 ordinanza n. 109 del 23 dicemrbe 2020, per un importo pari a euro 800.000,00 (come da CIR dell'Ufficio speciale ricostruzione di cui al prot. n. 95874 del 19 dicembre 2019, assunta al protocollo comunale al n. 11624 del 20 dicembre 2019);
Preso atto che in data 3 marzo 2022 la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 16/2021, si e' conclusa con esito favorevole relativamente al progetto del «centro funzionale Saliere», che presentava un costo complessivo pari ad euro 1.569.448,70;
Preso atto che con determina del responsabile U.T. Settore IV del Comune di Ussita n. 98 R.G. 282 del 16 maggio 2022, e' stato approvato il progetto definitivo e relativo quadro tecnico economico del progetto relativo al centro funzionale Saliere;
Preso atto che il Comune di Ussita, con nota prot. n. 8939 del 31 agosto 2022, ha richiesto all'USR Marche chiarificazioni in merito alla procedura di verifica e validazione per la progettazione esecutiva, che determinava un costo complessivo dell'opera de quo pari ad euro 1.889.598,28 in dell'aggiornamento del prezzario applicato;
Preso atto che l'USR Marche rispondeva alla nota sopracitata in data 22 settembre 2022 (prot. USR n. 88037) precisando quanto segue:
«Si ritiene congrua e in linea alle vigenti disposizioni normative sopracitate l'applicazione del prezzario marche 2022-2, approvato con DGR n. 1001 del 1° agosto 2022, al progetto esecutivo da approvare e verificare a cura di questo ente soggetto attuatore preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento lavori»;
«Resta inteso che il progetto esecutivo non dovra' prevedere opere nuove e/o aggiuntive rispetto al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei servizi speciale, per cui l'eventuale aumento dei costi dovra' essere attribuibile al solo adeguamento di prezzi, fatto salvo il rispetto di prescrizioni o pareri resi nell'ambito della Conferenza medesima»;
Considerato che il Comune di Ussita nella nota del 19 dicembre 2022 (prot. CGRTS n. 33427) sottolinea «che la previsione originaria dell'opera finanziata con ordinanza n. 109/2020 pari ad euro 800.000,00 ed effettuata tramite stima della congruita' dell'importo richiesto era del tutto inadeguata e sottostimata, in quanto non effettuata con specifico computo metrico ma bensi' con stima sommaria dei costi parametrici come da ordinanza n. 19/2017 destinata all'edilizia privata e da indicazioni USR»;
Valutata l'opportunita' di accogliere la richiesta di copertura dei maggiori oneri (euro 1.089.598,28) relativi all'intervento «centro funzionale Saliere»;
Considerato, pertanto, opportuno sostituire la lettera g), del comma 1, dell'art. 1 con la seguente previsione:
«g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 2.993.345,17 secondo il seguente dettaglio:
rifugio Cristo delle Nevi - euro 649.989,21 - CUP: C55D20000050002;
rifugio del Cornaccione - euro 453.757,68 - CUP: C55D20000040002;
centro funzionale Saliere - euro 1.889.598,28 - CUP: C55D20000020002.
Preso atto che con l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e' stato individuato quale «soggetto attuatore» per l'intervento di «adeguamento sismico» dell'immobile sede della Stazione carabinieri forestale ubicato nel Comune di Fiuminata (MC), in via Giacomo Matteotti, n. 51, riportato al n. 40 dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 , lettera b) della suddetta ordinanza;
Considerato che con nota del 2 luglio 2022 (prot. CGRTS n. 16752 del 4 luglio 2022) il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha richiesto un'integrazione al finanziamento concesso con l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 al fine dell'accorpamento delle stazioni Carabinieri territoriale e forestale di Fiuminata;
Considerato che l' «Ipotesi di intervento n. 2 - demolizione e costruzione di due nuove palazzine», esposta in dettaglio nella nota sopra richiamata, risulta «l'unica tecnicamente percorribile» e conforme alle «Linee di indirizzo per gli immobili in uso all'Arma dei Carabinieri», secondo cui «nell'elaborazione delle iniziative infrastrutturali relative a nuove sedi in uso all'Arma, in funzione della destinazione d'uso/reparto accasermato, a ogni immobile viene attribuita una "classe d'uso" e una "vita nominale", secondo i parametri previsti dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e dalla circolare n. 7 del 21 gennaio 2019»;
Considerato che l' «Ipotesi di intervento n. 2 - demolizione e costruzione di due nuove palazzine» prevede la realizzazione ex novo di due edifici separati, ciascuno su tre livelli (con piano terra rialzato) nel rispetto degli indici urbanistici e dei parametri di sicurezza sismica previsti per le sedi dei Comandi stazione Carabinieri (territoriale e forestale), di classe energetica NZeb ed e' stata elaborata al fine di «distinguere le funzioni operative da quelle alloggiative, a maggior garanzia della funzionalita' e della sicurezza nello svolgimento dei compiti di Istituto, nonche' per un dimensionamento delle strutture calcolato specificamente per ogni destinazione d'uso»;
Considerato che l'importo stimato per la realizzazione dell'intervento denominato «Ipotesi di intervento n. 2 - demolizione e costruzione di due nuove palazzine» ammonta pari ad euro 3.000.000,00, con un costo parametrico dell'intervento di a circa 3.614 euro/mq;
Considerato che l'intervento di «adeguamento sismico» dell'immobile sede della Stazione Carabinieri Forestale ubicato nel Comune di Fiuminata (MC), risulta finanziato con un importo stimato pari ad euro 1.153.000,00 come riportato al n. 40 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021;
Valutata l'opportunita' di accogliere le richieste avanzate il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri con la nota del 2 luglio 2022 (prot. CGRTS n. 16752 del 4 luglio 2022) ed in particolare di dar seguito all'intervento denominato «Ipotesi di intervento n. 2 - demolizione e costruzione di due nuove palazzine»;
Considerato, pertanto, opportuno sostituire l'intervento di «Adeguamento sismico - Stazione carabinieri forestale nel Comune di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 1.153.000,00», riportato al n. 40 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) dell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 con l'intervento «demolizione e costruzione di due nuove palazzine per le sedi dei Comandi stazione Carabinieri (territoriale e forestale) di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.000.000,00»;
Preso atto che con l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 l'Agenzia del demanio e' stato individuato quale «soggetto attuatore» per l'intervento di «Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti», riportato al n. 38 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della suddetta ordinanza;
Considerato che con nota del 30 novembre 2022 (prot. CGRTS n. 30383) l'Agenzia del demanio ha richiesto un'integrazione al finanziamento concesso per l'intervento de quo;
Considerato che l'edificio di via Ricci, di cui al n. 38 dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 27/2021, e' risultato occupato sine titulo, come certificato dalla Polizia Municipale di Rieti con verbale di sopralluogo e constatazione del 16 marzo 2022, rendendo di fatto non perseguibile l'ipotesi di adeguamento sismico inizialmente previsto e finanziato;
Considerato che l'Agenzia del demanio ha comunicato di aver concordato con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri di sostituire l'intervento denominato «Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti» con un nuovo intervento denominato «Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. via Marco Curio», richiedendo tra l'altro un aumento del fabbisogno allocativo rispetto al progetto originario tramite la realizzazione di quattro unita' abitative da destinare al personale del 16° Nucleo elicotteri Carabinieri di Rieti;
Considerato che la Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del demanio per la realizzazione del nuovo intervento «Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. via Marco Curio» ha stimato un importo complessivo pari ad euro 2.643.000,00, con un incremento di euro 2.098.212,69 rispetto a quanto stanziato (pari ad euro 544.787,31) per l'intervento «Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti»;
Valutata l'opportunita' di accogliere le richieste avanzate dall'Agenzia del demanio con la nota del 30 novembre 2022 (prot. CGRTS n. 30383) e di dar seguito all'intervento denominato «Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. via Marco Curio»;
Considerato, pertanto, opportuno sostituire l'intervento di «Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 544.787,31», riportato al n. 38 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 con l'intervento «Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. via Marco Curio per l'importo previsionale stimato di euro 2.643.000,00»;
Preso atto che la Provincia di Fermo e' stata individuata quale «soggetto attuatore» dei seguenti interventi oggetto dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»:
«Convitto Montani di Fermo», CUP C62C21001430001, ricompreso negli interventi dell'Allegato 1 ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021 al numero 110;
«Liceo Scientifico «T.C. Onesti» di Fermo - corpo D», CUP C61B21006330001, ricompreso negli interventi dell'Allegato 1 ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021 al numero 105;
Considerato che con nota del 4 maggio 2022 (prot. CGRTS n. 11246) la Provincia di Fermo, relativamente all'intervento Convitto I.T.T. Montani di Fermo CUP C62C21001430001, ha precisato quanto segue:
«Si comunica che l'ente non dispone del finanziamento MIUR di importo pari ad euro 5.000.000,00, inizialmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019_Sisma 120 - Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, per mancato rispetto del termine previsto per la proposta di aggiudicazione fissata dal DM 417/2019 al 22 settembre 2021, pur avendo l'ente rappresentato le difficolta' riscontrate nel rispettare la tempistica ed inviato ufficialmente richieste di proroga al Ministero dell'istruzione (Prot. n. 14051 del 15 settembre 2021 e Prot. n. 14578 del 24 settembre 2021), e come riportato anche nella scheda intervento Task Force edilizia scolastica del 12 novembre 2021 riferita ad incontro in video conferenza del giorno 28 luglio 2021.
Gia' all'atto della richiesta di finanziamento con scheda Sose tale somma non era disponibile in quanto revocata con nota del Ministero dell'istruzione acquisita al protocollo dell'ente in data 6 ottobre 2021 con n. 15124.
Si precisa, altresi', che il finanziamento di importo pari ad euro 465.159,83, erroneamente attribuito all'opera in parola, riguarda, invece, i lavori di Miglioramento sismico del Padiglione di Meccanica dell'ITT «Montani» di Fermo (altro edificio - codice ARES 1090060361), in via di ultimazione»;
Considerato che, sempre con nota del 4.5.2022 (prot. CGRTS n. 11246) la Provincia di Fermo, relativamente all'intervento liceo scientifico "T.C. Onesti" di Fermo - corpo D, CUP C61B21006330001, ha precisato quanto segue:
«Per quanto concerne l'intervento Nuova Opera MAR_181_3 liceo scientifico "T.C. Onesti" di Fermo - Corpo D si rappresenta che il finanziamento pari ad euro 1.532.640,00, riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza speciale 31 del 31 dicembre 2021 (fondi Miur), fa riferimento alla linea di finanziamento di cui al "Fondo Comma 140", con la quale questo ente ha gia' realizzato i lavori di Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio sede del liceo scientifico "T.C. Onesti" di Fermo su corpi differenti dell'edificio scolastico.
Considerato appunto che i predetti lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico hanno riguardato una diversa porzione dell'immobile rispetto all'intervento candidato, mediante censimento SOSE, il suddetto importo di euro 1.532.640,00 non puo' essere detratto da quello oggetto di richiesta.
Ad oggi devono essere finanziate adeguate risorse per l'adeguamento sismico del corpo D del liceo scientifico "T.C. Onesti" di Fermo»;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, con nota del 27 dicembre 2021 (prot. CGRTS n. 66682 del 28 dicembre 2021) di riscontro alla nota della Struttura commissariale di cui al prot. CGRTS n. 62617 del 7 dicembre 2021, aveva confermato i finanziamenti ministeriali riportati ai nn. 105 e 110 dell'Allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 a favore del «Convitto Montani di Fermo» e del «Liceo scientifico "T.C. Onesti"»;
Considerato che con nota del 20 giugno 2022 (prot. CGRTS n. 15157) la Provincia di Fermo ha confermato le criticita' esposte nella precedente nota del 4 maggio 2022 (prot. CGRTS n. 11246), segnalando la necessita' di valutare la copertura dei finanziamenti originariamente previsti;
Valutata l'opportunita' di accogliere la richiesta della Provincia di Fermo relativa alla copertura finanziaria degli importi inizialmente previsti a carico di altri enti, come sopra riportato;
Considerato che i finanziamenti a carico di altri Enti riportati nell'Allegato 1 dell'ordinanza speciale 31/2021 risultano euro 5.465.160,00 per la realizzazione dell'intervento «Convitto I.T.T. Montani di Fermo» CUP C62C21001430001 e euro 1.532.640,00 per la realizzazione dell'intervento «Liceo Scientifico "T.C. Onesti" di Fermo - corpo D» CUP C61B21006330001;
Valutata, pertanto, l'opportunita' di porre a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'ulteriore importo di euro 5.465.160,00, necessario per la realizzazione dell'intervento «Convitto I.T.T. Montani di Fermo» CUP C62C21001430001 e l'ulteriore importo di euro 1.532.640,00 per la realizzazione dell'intervento «Liceo Scientifico "T.C. Onesti" di Fermo - corpo D» CUP C61B21006330001;
Ritenuto, conseguentemente, di aggiornare il dettaglio delle fonti di finanziamento riportate per gli interventi nn. 105 e 110 dell'Allegato 1 e di modificare l'art. 9 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 31/2021 come di seguito:
«all'art. 9 "Disposizioni finanziarie", comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31/2021, le cifre "577.361.725,43", "503.984.573,00", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "584.359.525,43", "510.982.373,00";
Preso atto che nell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», il secondo comma dell'art. 3, di cui si riporta di seguito il dettato, prevede l'obbligatorieta' al ricorso allo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 6:
«I soggetti attuatori ricorrono obbligatoriamente allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere»;
Considerato che ANAC definisce l'accordo quadro «uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessita', senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'AQ, complessivamente stimato» (cfr. https://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro);
Considerato che, conformemente alla richiamata funzione dello strumento dell'accordo quadro, l'art. 1 dell'avviso di gara telematica «Procedura aperta in 4 lotti per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del programma straordinario di ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del centro Italia 2016 di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 31dicembre 2021» dispone, tra altro, quanto segue:
«Una volta aggiudicato un sub-lotto prestazionale riferito ad un lotto geografico, il sub-Commissario competente in base all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 procedera' a concludere il relativo accordo quadro con gli operatori economici aggiudicatari del sub-lotto prestazionale. La presente procedura, quindi, comportera' la stipulazione di un massimo di 16 accordi quadro (i.e., 4 accordi quadro per ciascun lotto geografico; 4 accordi quadro per ciascuna tipologia di sub-lotto prestazionale), ognuno dei quali con relativo CIG ai soli fini dell'allineamento dei dati della procedura con il servizio SIMOG di ANAC. .....
«I soggetti attuatori avranno la facolta' di non attivare alcuna prestazione oggetto degli accordi quadro ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso gli aggiudicatari dell'accordo quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura».
Valutato che l'obbligatorieta' di adesione, senza alcuna possibilita' di eccezione, prevista all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 non appare riscontrare pienamente le finalita' proprie dello strumento dell'accordo quadro;
Ritenuto, conseguentemente, di modificare il secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 come di seguito:
«I soggetti attuatori degli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere ricorrono allo strumento di attuazione dell'accordo quadro di cui al successivo art. 6, salva la facolta' del Commissario straordinario di esonerare il soggetto attuatore dall'utilizzo di tale strumento, in ragione di motivata istanza in tal senso»;
Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 gennaio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Modifiche alle ordinanze speciali
n. 9/2021, n. 27/2021 e n. 31/2021

1. Il comma 2 dell'art. 12 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021 recante «Interventi per Comune di San Ginesio» e' sostituito dal seguente:
«L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto»;
2. Il comma 2 dell'art. 7 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e' sostituito dal seguente:
«L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto»;
3. I commi 4 e 5 dell'art. 9 «Disposizioni finanziarie» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici al netto delle risorse derivanti dall'incentivo conto termico e da altre fonti finanziamento aventi finalita' sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021.
5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario».
 
Art. 2

Modifiche all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021

All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita» sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g), del comma 1, dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente previsione:
«g) interventi in alta quota a Frontignano: rifugio Cristo delle Nevi, rifugio del Cornaccione, centro funzionale Saliere, per un importo complessivo di euro 2.993.345,17 secondo il seguente dettaglio:
rifugio Cristo delle Nevi - euro 649.989,21 - CUP: C55D20000050002;
rifugio del Cornaccione - euro 453.757,68 - CUP: C55D20000040002;
centro funzionale Saliere - euro 1.889.598,28 - CUP: C55D20000020002»;
b) il comma 1 dell'art. 12, come modificato dalla lettera d) del comma 7, dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 21/2021 e dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 36/2022, e' sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 24.238.565,17. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, punti a), g), della presente ordinanza, di importo pari a euro 11.543.325,18, trova copertura quanto ad euro 4.149.007,45 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e per euro 1.089.598,28 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato tra USR e struttura del Sub Commissario quantificata complessivamente in euro 6.304.719,44 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere b) c) d) e) f) di importo stimato pari a euro 12.695.240, trovano copertura per un totale stimato di euro 18.999.959,44 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'».
 
Art. 3

Modifiche all'ordinanza speciale n. 27
del 14 ottobre 2021

All'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» sono apportate le seguenti modifiche:
a) il n. 38 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 lettera b, e' sostituito dal seguente:
«38) Demolizione e ricostruzione ex Palazzina R.U.N.A. via Marco Curio per l'importo previsionale stimato di euro 2.643.000,00»;
b) il n. 40 dell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 lettera b), e' sostituito dal seguente:
«40) demolizione e costruzione di due nuove palazzine per le sedi dei Comandi Stazione Carabinieri (territoriale e forestale) di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.000.000,00»;
c) all'art. 7 «Disposizioni finanziarie», comma 1, come modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 36/2022, le cifre «102.527.846,12», «42.396.124,31» e «39.396.124,31» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «106.473.058,81», «46.341,337,00» e «43.341.337,00».
 
Art. 4

Modifiche all'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021

All'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«I soggetti attuatori degli interventi ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli interventi ricadenti nei Comuni fuori cratere ricorrono allo strumento di attuazione dell'Accordo quadro di cui al successivo art. 6, salva la facolta' del Commissario straordinario di esonerare il soggetto attuatore dall'utilizzo di tale strumento, in ragione di motivata istanza in tal senso»;
b) sono da considerare pari a zero i finanziamenti di euro 5.000.000,00 e di euro 465.160,00 previsti per l'intervento «Convitto Montani di Fermo», riportato al n. 110 dell'Allegato 1, ed il finanziamento di euro 1.532.640,00 inizialmente previsto per l'intervento «Liceo Scientifico "T.C. Onesti" di Fermo - corpo D», riportato al n. 105 dell'Allegato 1, ed aumentati gli importi a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 inizialmente previsti per gli interventi de quo, rispettivamente di euro 5.465.160,00 ed euro 1.532.640,00;
c) all'art. 9 «Disposizioni finanziarie», comma 1, le cifre «577.361.725,43», «503.984.573,00», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «584.359.525,43», «510.982.373,00».
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, per un importo pari a euro 12.032.610,97 si provvede con le risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 6

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 31 gennaio 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 545