Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 26 luglio 2023
Definizione delle modalita' di pubblicita' della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del codice del consumo, relativa agli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere a tutela dei consumatori, delle procedure di presentazione della richiesta di iscrizione, delle procedure di verifica e di cancellazione, nonche' della comunicazione della richiesta di legittimazione a proporre azioni rappresentative nazionali.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo»;
Visto l'art. 140-quater del codice del consumo che prevede, al comma 1, che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso codice, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo, del codice del consumo innanzi al giudice italiano;
Visto l'art. 140-quater, comma 2, del codice del consumo, in forza del quale gli enti previsti dall'art. 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di piu' di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 1, del codice del consumo che istituisce una sezione speciale, nell'elenco di cui all'art. 137 dello stesso Codice, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo che stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 3, del codice del consumo relativo alla legittimazione degli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere;
Visto l'art. 140-quinquies, comma 4, del codice del consumo, che prevede che siano stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy le modalita' per mezzo delle quali rendere pubblica la sezione speciale di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonche' le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti previsti al comma 2 del medesimo articolo;
Visto l'art. 140-sexies, comma 1, del codice del consumo in forza del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere e rende pubblico tale elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet e' reso noto alla Commissione europea, a cui vengono altresi' comunicate le modifiche intervenute successivamente;
Visto l'art. 140-sexies, comma 2, del codice del consumo, secondo il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'art. 140-quinquies, comma 1, dello stesso Codice, dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del medesimo Codice e dispone la cancellazione dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu' di tali requisiti, secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale;
Visto l'art. 140-sexies, comma 3, del codice del consumo in forza del quale, se uno Stato membro dell'Unione europea o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere dei requisiti previsti dall'art. 140-quinquies, commi 1 e 2, dello stesso codice, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza e dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo dell'ente che non risulti in possesso di uno o piu' di tali requisiti;
Visto l'art. 140-undecies del codice del consumo, relativo alle informazioni sulle azioni rappresentative;
Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del terzo settore»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, recante «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice del consumo»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies del codice del consumo, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo codice ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
b) Azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies del codice del consumo, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
c) Ente legittimato: gli enti disciplinati dall'art. 140-quater del codice del consumo, nonche' gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
d) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
e) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) Sezione speciale: la sezione istituita nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo ai sensi dell'art. 140-quinquies, comma 1, dello stesso codice;
g) Organismo pubblico indipendente: organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.
 
Art. 2

Tenuta e pubblicita' della sezione speciale

1. Il presente decreto disciplina le modalita' con le quali la sezione speciale e' resa pubblica, le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione nonche' la cancellazione.
2. La Direzione generale del Ministero cura le procedure di cui al comma 1, la pubblicazione sul sito istituzionale della sezione speciale e i relativi aggiornamenti, nonche' le relative comunicazioni alla Commissione europea.
 
Art. 3

Modalita' d'iscrizione nella sezione speciale
delle associazioni e degli enti

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo e gli enti che intendano richiedere la legittimazione ad esperire azioni rappresentative transfrontaliere presentano domanda di iscrizione nella sezione speciale.
2. La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione della denominazione dell'associazione o dell'ente, secondo la modulistica a tal fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, attestando il possesso dei requisiti indicati dall'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo, unitamente ai seguenti allegati:
a) copia dell'atto costitutivo dell'associazione o dell'ente, comprovante la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b) copia dello statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori, nelle materie di cui all'allegato II-septies del codice del consumo, l'assenza di fine di lucro e la previsione di regole, anche riferite alle cause di incompatibilita' relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione o dell'ente, e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonche' misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione o l'ente, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
c) relazione sull'attivita' svolta atta a dimostrare l'attivita' pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente attestante che l'associazione o l'ente non e' assoggettato a procedure per la regolazione dell'insolvenza, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) copia di documentazione attestante la previsione della nomina dell'organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si applica l'art. 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;
f) copia di documentazione idonea a dimostrare che l'associazione o l'ente rende pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attivita' svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attivita' effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonche' di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento;
g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con particolare evidenza delle fonti di finanziamento pubbliche e private;
3. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale possono non trasmettere gli allegati di cui al comma 2, lettere a), b), c), g) laddove siano gia' in possesso della Direzione generale.
4. La domanda di iscrizione deve essere inviata all'indirizzo Pec: dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it
 
Art. 4

Procedimento d'iscrizione

1. La Direzione generale del Ministero conclude l'istruttoria relativa alle richieste di iscrizione alla sezione speciale ed adotta il relativo provvedimento finale con decreto del direttore generale entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art. 3.
2. Qualora la Direzione generale del Ministero richieda notizie o documenti in relazione alla domanda presentata, il termine di cui al comma 1 e' sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora l'associazione o l'ente richiedente l'iscrizione non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni, il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione.
3. Il provvedimento finale di cui al comma 1 e' comunicato all'associazione o all'ente interessato e, in caso di provvedimento favorevole, viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
 
Art. 5

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti

1. La Direzione generale del Ministero verifica, almeno ogni cinque anni dalla data di ultima verifica, la permanenza in capo agli enti iscritti nella sezione speciale dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo. L'istruttoria e' conclusa entro novanta giorni dall'avvio del procedimento ed il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del direttore generale.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale del Ministero richiede agli enti iscritti nella sezione speciale la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati in fase di iscrizione o in fase di ultima verifica effettuata, corredate di nuova copia dello statuto e della relativa documentazione, con evidenziazione di tutte le eventuali variazioni intervenute;
b) Relazione atta a dimostrare l'attivita' pubblica effettiva svolta a tutela degli interessi dei consumatori nel periodo decorrente dall'ultima verifica effettuata, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) Documentazione idonea a dimostrare che l'associazione o l'ente rende pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attivita' svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attivita' effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonche' di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento;
d) Copia dei bilanci di esercizio approvati dalla data di ultima verifica, con particolare evidenza delle fonti di finanziamento pubbliche e private.
3. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo ai fini della verifica periodica possono non trasmettere la documentazione di cui al comma 2, lettere b) e d) laddove gia' in possesso della Direzione generale.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale del Ministero puo' richiedere all'associazione o all'ente interessato chiarimenti e documentazione, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di richiesta di chiarimenti o documentazione, il termine di cui al comma 1 e' sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
 
Art. 6

Verifica su segnalazione

1. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, la Direzione generale del Ministero verifica la sussistenza di questi ultimi secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, richiedendo, se del caso, ogni ulteriore elemento e documentazione necessari al fine di verificare l'effettiva sussistenza di quanto dichiarato dall'associazione o dall'ente in sede di iscrizione o di verifica periodica.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale del Ministero puo' stipulare appositi protocolli d'intesa con la Guardia di finanza.
 
Art. 7

Cancellazione dalla sezione speciale

1. Nel caso in cui rilevi la carenza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo, anche nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 5 e 6, la Direzione generale del Ministero procede alla cancellazione dell'associazione o dell'ente dalla sezione speciale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.
2. Nel caso di cancellazione o di sospensione, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, di un'associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, la Direzione generale del Ministero procede ad adottare il relativo provvedimento di cancellazione dell'ente legittimato dalla sezione speciale.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui ai commi 1 e 2 viene adottato con decreto del direttore generale della Direzione generale del Ministero.
4. Gli enti legittimati che intendano richiedere la cancellazione dalla sezione speciale presentano la relativa richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero, che procedera' ad emanare il provvedimento di cancellazione con decreto del direttore generale.
 
Art. 8
Legittimazione degli organismi pubblici indipendenti e delle
associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice
del consumo

1. Gli organismi pubblici indipendenti che intendono essere legittimati a esperire azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 137 del Codice del consumo che intendono essere legittimate a esperire azioni rappresentative nazionali trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere inviate all'indirizzo Pec: dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it
4. Gli organismi pubblici indipendenti e le associazioni che intendono rinunciare alla legittimazione presentano apposita istanza secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2.
5. Della legittimazione e' data notizia sul sito internet del Ministero e comunicazione agli organismi pubblici indipendenti e alle associazioni interessati.
6. La Direzione generale del Ministero comunica alla Commissione europea l'avvenuta legittimazione o la rinuncia.
7. Nel caso di cancellazione o di sospensione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 di un'associazione dall'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, la Direzione generale del Ministero provvede a comunicare l'intervenuta perdita di legittimazione all'associazione, dandone comunicazione alla Commissione europea.
 
Art. 9

Informazioni sulle azioni rappresentative

1. Ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, ai sensi dell'art. 140-undecies del codice del consumo, tutti gli enti legittimati comunicano alla Direzione generale del Ministero le azioni rappresentative che gli stessi enti hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie
e finali

1. In sede di prima attuazione, possono presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale, nonche' domanda di legittimazione all'esperimento di azioni rappresentative nazionali le associazioni iscritte per l'anno 2022 e non sospese ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo.
2. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sul sito internet del ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1208