Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 agosto 2023 |
Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria secondo semestre. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF); Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto l'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»; Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; Visto l'art. 34, comma 1 del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»; Visti il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 e il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023 con i quali si e' provveduto all'assegnazione definitiva delle risorse del fondo, annualita' 2022, rispettivamente per complessivi euro 5.492.725.460,30 per interventi a valere sul PNRR e euro 573.234.049,18 per interventi relativi ad altri ambiti; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi dal 369 al 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; Visto, in particolare, il comma 369 del succitato art. 1, ai sensi del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022»; Tenuto conto che ai commi 500 e 501 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, con il quale relativamente alla procedura di preassegnazione del primo semestre 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, con il quale relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, rispettivamente pari a euro 1.594.965.930,05 ed euro 720.254.060,99; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 159 del 26 maggio 2023, con il quale in attuazione dell'art. 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' stato approvato l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro per complessivi euro 179.646.936,40; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 175 dell'11 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2023, n. 172, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura di preassegnazione del secondo semestre 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC rispettivamente per euro 214.991.271,43 e per euro 2.825.666,55; Considerato che, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli Piscinola della linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che, pertanto, l'attuale dotazione del fondo e' complessivamente pari a euro 8.804.480.447,71; Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 che, al fine dell'istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apporta una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, cosi' per complessivi 1.000.000.000 euro; Considerato che in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» (AS 829, approvato definitivamente, in corso di pubblicazione), e' stato inserito un nuovo comma 4-bis all'art. 43, ai sensi del quale agli oneri recati dalla disposizione si provvede «quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»; Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377 della legge n. 197 del 2022, e' disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al fondo per l'anno 2023 e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 con i quali sono determinate le modalita', il contenuto e il termine di presentazione delle domande di accesso al fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonche' di presentazione delle istanze; Visto l'art. 4 del sopracitato decreto del 10 febbraio 2023, il quale reca l'indicazione dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, in particolare, delle modalita' di determinazione del fabbisogno finanziario emergente «netto» derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Visto l'art. 9 del menzionato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale e' disciplinata la procedura di riscontro dei requisiti di accesso al fondo con riferimento alle istanze presentate dalle amministrazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in esito alla quale con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, tenendo conto dell'ordine di priorita' indicato all'art. 5 del medesimo decreto; Visto l'art. 1, comma 375, lettera d-bis) della legge di bilancio n. 197 del 2022, con cui viene disciplinata, limitatamente al secondo semestre, la procedura di «riallineamento» degli interventi che hanno avuto accesso al fondo ma con riferimento ai quali non risulta perfezionata l'assegnazione delle risorse relativamente all'anno 2022 e al primo semestre 2023; Tenuto conto che con nota del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 171610 del 12 giugno 2023, sono state fornite alle amministrazioni statali titolari degli interventi indicazioni circa le modalita' operative di accesso alla cd. procedura «di riallineamento» di cui al richiamato comma 4-bis dell'art. 18; Vista la nota prot. n. 16626 del 30 maggio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della quale un intervento del Comune di Nocera Superiore, identificato dal CUP H48I21002270001, e' stato ricompreso tra quelli ammessi al fondo mediante la menzionata procedura di riallineamento; Tenuto conto della sentenza del TAR n. 10989/23 riguardante la mancata ammissione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2022 dell'intervento del Comune di Nocera Superiore, identificato dal CUP H48I21002270001; Viste le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili relative al secondo semestre 2023, che ricomprendono anche gli interventi ammessi alla procedura di riallineamento, presentate dalle amministrazioni statali istanti, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, sulla base delle domande delle stazioni appaltanti presentate in modalita' ordinaria e validate dalle medesime amministrazioni a seguito della positiva verifica del contenuto; Tenuto conto che in esito al supplemento di istruttoria avviato con le amministrazioni istanti, sono pervenute le seguenti note formali giunte dalle amministrazioni statali istanti, con le quali vengono fornite indicazioni circa gli incrementi del fabbisogno finanziario emergente superiori alla soglia del 50%, e nello specifico la nota prot. n. 38837 del 31 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile unita' organizzativa PNRR; la nota prot. n. 11394-P del 3 agosto 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport; la nota prot. n. 112760 del 3 agosto 2023 del Ministero dell'interno; la nota prot. n. 2674 del 4 agosto 2023 del Ministero della Salute, le note prot. n. 2379 e prot. n. 4656 del 4 agosto 2023 e la nota prot. n. 23904 dell'8 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la nota prot. n. 104008 del 4 agosto 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito; la nota prot. n. 38414-P del 27 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, le note prot. n. 23200, prot. n. 24271, prot. n. 20367, prot. n. 20368 del 2 agosto 2023 e prot. n. 23751 del 27 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la nota prot. n. 28420 del 2 agosto 2023; la nota prot. n. 4609 del 3 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili; Tenuto conto, pertanto, che il totale delle istanze validate dalle amministrazioni ammonta a complessivi euro 1.525.034.053,56; Vista, inoltre, la lettera e) del predetto comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi della quale, limitatamente al secondo semestre, possono accedere al Fondo gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026; Tenuto conto delle interlocuzioni che si sono svolte con le stazioni appaltanti e con le amministrazioni finanziatrici, in esito alle quali risultano ammissibili solo gli interventi per i quali sia stato accertato il rispetto dei requisiti previsti dal predetto comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche', ai fini del monitoraggio, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, come indicato nelle note prot. n. 20371 del 2 agosto 2023, prot. n. 20546 del 3 agosto 2023, prot. n. 23604 del 6 agosto 2023 e prot. n. 4673 del 7 agosto 2023, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la nota prot. n. 407723 del 3 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Tenuto conto che, al fine del perfezionamento della procedura di assegnazione delle risorse del fondo si e' ritenuto di ammettere, con riserva, tre interventi del Comune di Monterotondo identificati dai CUP I91D17000050002, I91D17000060002 e I91D17000040002, due interventi del Comune di Campobasso identificati dai CUP D32I16000300001 e D33B18000180001 e un intervento del comune di Accadia, identificato dal CUP B25F21000950001, relativamente ai quali si e' ritenuto necessario svolgere un supplemento di istruttoria con le amministrazioni interessate, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di cui alla succitato art. 1, comma 375, lettera e) della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Tenuto conto che sette interventi, rispettivamente del Comune di Cividate al Piano identificato dal CUP D85I21000040006, dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia identificato dal CUP E18E18000100001, del Comune di Napoli identificato dal CUP B41E04000210001, del Comune di Treviglio identificati dai CUP B75E21001580002, B74E20003780002 e B74E22000250006 e dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale identificato dal CUP B71J19000120001, anche a seguito di interlocuzioni intercorse con gli stessi enti nonche' con le amministrazioni statali di riferimento, sono risultati manchevoli dei requisiti di cui all'art. 1, comma 375, lettera e) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e pertanto non risultano ammissibili; Tenuto conto che le risorse costituenti la dotazione del gia' menzionato fondo, a seguito della chiusura della procedura di presentazione delle istanze di accesso, risultano sufficienti a soddisfare la totalita' del fabbisogno finanziario e che, pertanto, non risulta necessario provvedere alla determinazione di una graduatoria degli interventi;
Decreta:
Art. 1
Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse
1. In attuazione dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che contengono l'elenco degli interventi, di seguito individuati: a) allegato 1: interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per complessivi euro 1.445.428.758,42 di cui euro 924.084.474,14 per interventi a valere sul PNRR ed euro 521.344.284,28 per interventi relativi ad altri ambiti; b) allegato 2: interventi oggetto della procedura di «riallineamento», in modalita' semplificata ed ordinaria, per i quali e' stato riscontrato l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento e per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per complessivi euro 112.467.351,76 di cui euro 38.277.994,31 per interventi a valere sul PNRR ed euro 74.189.357,45 per interventi relativi ad altri ambiti; c) allegato 3: interventi per quali e' stata presentata richiesta di accesso al fondo ai sensi della lettera e), comma 375, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i quali e' stata fornita da parte dell'amministrazione finanziatrice, con nota formale, attestazione riguardante il rispetto dei requisiti previsti a normativa vigente, per complessivi euro 77.954.675,57; d) allegato 4: interventi di cui alla lettera e), comma 375, art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammessi con riserva ai fini dell'attestazione di cui al comma 2, per complessivi euro 4.888.066,19. 2. Con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 4, le amministrazioni responsabili, entro e non oltre il 15 settembre 2023, devono attestare il rispetto dei requisiti previsti alla lettera e) del comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' gli elementi alla base della determinazione del fabbisogno emergente derivante dall'applicazione dei prezzari, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023. Nel caso in cui i requisiti di cui alla succitata lettera e) non risultino attestati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da emanarsi entro il 30 settembre 2023, si provvede a dichiarare la mancata conferma dell'assegnazione. 3. Ai fini ricognitivi, e' approvato l'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, che riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione istante. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
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| Art. 2
Verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 febbraio 2023, con riferimento agli interventi di cui all'allegato 1, 3 e 4 ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi, l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione, della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione e la contestuale associazione degli stessi ad un CIG perfezionato, individuando, mediante interlocuzioni con le amministrazioni istanti, gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito, e, conseguentemente, le risorse finanziarie del fondo che si rendono disponibili. Sulla base di tale riscontro, si provvede, con ulteriore decreto del Ragioniere generale dello Stato, all'aggiornamento del presente decreto, nonche' all'eventuale assegnazione delle risorse resesi disponibili. |
| Art. 3
Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 2 del presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'allegati 1 e 3. Le stazioni appaltanti, entro i successivi dieci giorni, sono tenute ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi». 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'allegato 2. Le stazioni appaltanti, entro i successivi dieci giorni, sono tenute ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2023
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
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