Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 agosto 2023
Supporto per la formazione e il lavoro.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolta ai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate condizioni economiche e non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attivita' individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa;
Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027» e «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo»;
Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare gli interventi di investimento e di riforma di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1, relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»;
Ritenuto di dover definire, in fase di prima applicazione, le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di servizio personalizzato, nonche' le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi SpA, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027;
Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;
Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;
Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non e' stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;
Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessita' di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;

Decreta:

Art. 1

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, e' istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettivita' definiti dall'art. 6, comma 5-bis del citato decreto-legge.
3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalita' di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a:
a) l'art. 4, comma 7, con riferimento alle modalita' di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;
b) l'art. 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio e valutazione del SFL;
c) l'art. 12, comma 13, con riferimento alle modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' alle relative modalita' di utilizzo.
 
Art. 2

Beneficiari e requisiti della misura

1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.
2. Il SFL puo' essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purche' non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge.
3. Il SFL e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.
 
Art. 3

Richiesta della misura

1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalita' telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL ricevera' l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, piu' nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.
2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.
3. La richiesta di cui al comma 1 e' accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilita', secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.
Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonche' delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:
a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia gia' una dichiarazione attiva;
b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.
4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia gia' provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresi', a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.
 
Art. 4

Modalita' di attivazione e funzionamento della misura

1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario e' convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione puo' essere effettuata tramite il Sistema informativo unitario (di seguito, SIU), di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 6, comma 5-ter del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia gia' un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti gia' coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.
2. Sulla base delle attivita' proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, puo' ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettivita', definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attivita' di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O), nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di cui all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017.
3. Tutte le attivita' di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attivita' di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attivita' di cui al presente comma puo' darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui e' stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.
4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attivita' previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilita', l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS e' subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attivita' di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.
5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.
6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione.
7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.
 
Art. 5

Obblighi dei beneficiari della misura

1. Il beneficiario dell'indennita' di partecipazione e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalita' telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attivita' almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attivita', rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.
2. Il beneficiario del SFL e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.
4. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 316 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilita'. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.
 
Art. 6

Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le medesime disposizioni previste per l'assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le cause di decadenza indicate all'art. 8, comma 6 del medesimo decreto-legge, sono riferite a ciascun richiedente.
 
Art. 7
Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione
lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e
alla formazione
1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all'art. 12, comma 11 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso:
a) l'identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto;
b) l'individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;
c) l'individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;
d) l'individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
2. Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonche', con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarita':
a) i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
b) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;
d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;
g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017;
h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
3. In attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), accedono, secondo le modalita' operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge.
4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attivita' di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unita' di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.
5. Le attivita' di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalita' digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformita' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione e' finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.
6. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
 
Art. 8

Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.a., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalita', i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonche' delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonche' alle attivita' di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL.
3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.a., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL e' effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalita' e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.
2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:
a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679), con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'art. 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza e di limitazione della finalita' di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e b) del regolamento (UE) 2016/679;
b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL, nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere a), e c) del regolamento (UE) 2016/679;
c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonche' delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera a), 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
d) misure volte ad assicurare la qualita' e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento (UE) 2016/679;
e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalita' perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679;
f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera f), e 32 del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.
2. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2256