Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 2 agosto 2023 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1 aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. n. 622/2010 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 182/1 del 16 luglio 2010, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP, con sede in via Catania, 62 - 94013 Leonforte (EN), ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia con comunicazione del 31 maggio 2023 - prot. PQAI 04 - prot. Ingresso N. 0291755 del 6 giugno 2023, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023. 2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PESCA DI LEONFORTE»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», e' riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
DOCUMENTO UNICO «Pesca di Leonforte» n. UE: [esclusivamente per uso UE] DOP ( ) - IGP (X)
1. Denominazione (Denominazioni). 2. Stato membro o paese terzo: Italia. 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare. 3.1. Tipo di prodotto. Classe: 1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1. La «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta e' il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca, Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varieta'. All'atto dell'immissione al consumo la «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta deve possedere le seguenti caratteristiche: un aspetto fresco e integro; sana e priva di attacchi da marciumi o alterazioni tali da renderla inadatta al consumo. Deve essere inoltre pulita, cioe' priva di sostanze estranee e visibili, indenne da parassiti a qualunque stadio di sviluppo; priva di odori e/o sapori estranei. Il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4,5 kg/cm² per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3,5 kg/cm² per l'ecotipo Bianco di Leonforte; il contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix; il peso dei frutti compreso tra 85 e 350 grammi. La forma dei frutti deve essere globosa a valve asimmetriche; per l'ecotipo Bianco di Leonforte la polpa e' di colore bianco, la buccia e' di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti; per l'ecotipo Giallone di Leonforte la polpa e' di colore giallo, la buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti. La polpa deve essere aderente al nocciolo. Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Leonforte» solo le pesche di categoria Extra e I. 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati). 3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale). 3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata. E' obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio. La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore piu' calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovra' essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti. 3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata. Il confezionamento della IGP «Pesca di Leonforte» deve avvenire all'interno dell'areale di produzione per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto. Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione puo' essere confezionato in contenitori di capacita' fino a 200 kg. Ciascuna confezione o imballaggio deve contenere frutti della stessa varieta', categoria, calibro e grado di maturazione. E' richiesta l'omogeneita' di colorazione in relazione all'ecotipo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento. 3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata. In etichetta, devono essere riportate il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore. Per la commercializzazione del prodotto destinato alla trasformazione oltre alle indicazioni di cui alle presenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili deve essere riportata la dicitura: Pesca di Leonforte IGP destinata alla trasformazione. E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. Il logo della denominazione e' costituito da una parte testuale che riporta la dicitura Pesca di Leonforte IGP di colore verde (C=69, M=18, Y=89, K=3). Le dimensioni del disegno sono 156 mm × 115 mm; tipo del carattere Lullabies Reg Dimensioni carattere: Pesca - IGP 32; di Leonforte 28;
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Delimitazione concisa della zona geografica. La zona di produzione della IGP «Pesca di Leonforte» interessa i Comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in Provincia di Enna. 5. Legame con la zona geografica. 5.1. Specificita' della zona geografica. L'areale di coltivazione della «Pesca di Leonforte» IGP e' geograficamente collocato, nel "cuore" della Sicilia. La natura dei terreni e' di tipo alluvionale, di medio impasto; si tratta di terreni profondi, argillosi e ricchi di sostanze organiche. Il clima e' mediterraneo, caratterizzato da estati calde lunghe e siccitose, e da inverni miti e piovosi. La piovosita' e' concentrata nel periodo che va da ottobre a marzo. Inoltre, e' nell'area delimitata che e' nata e si e' sviluppata tra gli agricoltori la pratica dell'insacchettamento dei frutti sull'albero con sacchetti, che ne assicura la protezione da agenti infestanti, e rende possibile il buon andamento della maturazione nel rispetto dei tempi di raccolta. 5.2. Specificita' del prodotto. La durezza, la tardiva maturazione e la pratica dell'insacchettamento contraddistinguono la «Pesca di Leonforte» IGP dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica. Tali caratteristiche permettono di collocare il prodotto sui mercati quando gli altri prodotti della stessa categoria merceologica sono finiti. La raccolta infatti avviene a partire dalla prima decade di agosto fino alla prima decade di novembre. Peculiarita' della «Pesca di Leonforte» IGP e' da diversi decenni, la pratica dell'insacchettamento dei frutti sulla pianta, come metodo di controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale metodo ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti piu' qualificanti di tale produzione ed ha permesso una maggiore resistenza alla cascola del frutto in quanto lo stesso viene protetto da un sacchetto di carta pergamena argento resistente alle piogge. 5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualita' specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP) La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Pesca di Leonforte» e' giustificata dalla reputazione e notorieta' del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la durezza e la tardiva maturazione con la conseguente presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche. Fondamentale e' il lavoro del peschicoltore che e' diventato il manager delle proprie produzioni perche' ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona. Da circa un ventennio la «Pesca di Leonforte» muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolo' Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto e' stato creato nel 1982 dall'amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarita' di un prodotto unico. L'evento, nato come «Sagra della pesca di Leonforte» ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo. Riferimento alla pubblicazione del disciplinare. (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento). Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Pesca di Leonforte» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2023. Il testo consolidato del disciplinare di produzione e' consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/18909 |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2023
Il dirigente: Cafiero |
| Art. 2.
Descrizione
La «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta e' il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca: Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varieta'. All'atto dell'immissione al consumo della «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche: integri; di aspetto fresco; sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; puliti, cioe' privi di sostanze estranee e visibili; indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo; privi di odori e/o sapori estranei; il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4.5 Kg/cm² per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3.5 Kg/cm² per l'ecotipo _Bianco di Leonforte; contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix; peso compreso tra 85 e 350 grammi; forma globosa a valve asimmetriche; buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Giallone di Leonforte; buccia di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Bianco di Leonforte; polpa di colore giallo per l'ecotipo Giallone di Leonforte; polpa di colore bianco per l'ecotipo Bianco di Leonforte; la polpa deve essere aderente al nocciolo. Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Leonforte» solo le pesche di categoria Extra e I. |
| Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della IGP «Pesca di Leonforte» interessa i Comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in Provincia di Enna. |
| Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5
Metodo di ottenimento
Scelta del portinnesto. Sono ammessi i portainnesti franchi e clonali di pesco e ibridi di prunus di cui sia provata la compatibilita' con gli ecotipi descritti all'art. 2 e l'adattamento alle condizioni locali. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualita' agronomica e sanitaria. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della «Pesca di Leonforte». La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidita' del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora. Sistemi di conduzione degli impianti. I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Pesca di Leonforte», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi: convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana; integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme tecniche» previste dal disciplinare della Regione Siciliana; biologica, secondo il reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Forma di allevamento. La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualita', favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti. Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono: Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 3-5 × 4-5; Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 × 2; Fusetto: m 4,5-5 × 2. La densita' di impianto e' compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 35 tonnellate. Tecniche colturali. E' ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima del l'insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio. E' obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio. Fertilizzazione. Negli impianti in fase di allevamento, le quantita' di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimita' dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare. Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro. Irrigazione E' ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui soprachioma. Raccolta. La raccolta avviene a partire dalla prima decade di agosto fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione. Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore piu' calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovra' essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori. E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0.5 °C e 4.5 °C per un periodo massimo di 20 giorni. Le operazioni di condizionamento della I.G.P. Pesca di Leonforte devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all' art. 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto. |
| Art. 6.
Legame
La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Pesca di Leonforte» e' giustificata dalla reputazione e notorieta' del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, la durezza e la pratica del l'insacchettamento. L'insacchettamento dei frutti sulle piante con sacchetti di carta pergamena argento permette il controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale particolarita' ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti piu' qualificanti di tale produzione. Fondamentale e' il lavoro del peschicoltore che e' diventato il manager delle proprie produzioni perche' ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona. Da circa un ventennio la «Pesca di Leonforte» muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolo' Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto e' stato creato nel 1982 dall'amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarita' di un prodotto unico. L'evento, nato come «Sagra del pesco di Leonforte» ed oggi ribattezzato come «Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte», ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo. |
| Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012. Tale struttura e' l'organismo di controllo AGROQUALITA' - Societa' per la certificazione delle qualita' nell'agroalimentare - S.p.a., v.le Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma; tel. +39.06. 54228675; fax +39.06. 54228692. |
| Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione puo' essere confezionato in contenitori di capacita' fino a 200 kg. In questo caso oltre alle indicazioni di cui alle presenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili deve essere riportata la dicitura: Pesca di Leonforte IGP destinata alla trasformazione. Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varieta', categoria, calibro e grado di maturazione. E' richiesta l'omogeneita' di colorazione in relazione all'ecotipo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento. In etichetta, devono essere riportati il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da indurre in inganno il consumatore. Il logo della denominazione e' costituito da una parte testuale che riporta la dicitura Pesca di Leonforte IGP di colore verde (C=69, M=18, Y=89, K=3). Le dimensioni del disegno sono 156 mm x 115mm; tipo del carattere Lullabies Reg. Dimensioni carattere: Pesca - IGP 32; di Leonforte 28;
Parte di provvedimento in formato grafico |
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