IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 20 luglio 2023
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, (di seguito Fondi SIE), in risposta all'epidemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalita' di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU») e, in particolare, l'art. 92-ter che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»; Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC) e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020; Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi e tenuto conto che, ai sensi dello medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e che «Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; Visto, in particolare, l'art. 48 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante "Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; Vista, altresi', la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la delibera di questo Comitato 3 marzo 2017, n. 7, con la quale e' stato approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Calabria del valore complessivo di euro 720.807.555,11; Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013; Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Calabria del 27 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020; Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2 («tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni») le risorse FSC poste a copertura di progetti gia' nella programmazione di Piani operativi 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali Piani operativi, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 14, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria avente un valore complessivo di 3.878,16 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, la cui sezione ordinaria si compone di: risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 2.521,55 milioni di euro; risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.028,31 milioni di euro; risorse oggetto di disciplina speciale per il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Salerno - Reggio Calabria - quota Calabria, pari a 40,00 milioni di euro; le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1); «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 288,30 milioni di euro; Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - o incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del Programma operativo complementare (di seguito anche POC) un importo indicativo programmatico, ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del Programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato, ha previsto altresi' che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento; Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'incremento del Programma operativo complementare della Regione Calabria con un importo indicativo programmatico pari a 10,00 milioni di euro; Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, che nel disporre l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.606,81 milioni di euro nell'ambito delle disponibilita' FSC in favore di regioni e province autonome, ha assegnato 44,38 milioni di euro nell'ambito delle disponibilita' FSC 2014-2020 alla Regione Calabria il cui PSC della raggiunge, pertanto, un valore complessivo pari a 3.922,54 milioni di euro; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 3432-A del 31 marzo 2023 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di riprogrammazione del Programma operativo complementare 2014-2020 e la proposta di riprogrammazione del PSC della Regione Calabria; Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS viene richiesta la riprogrammazione del POC 2014-2020, adottato con delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 7, adeguandolo alla nuova dotazione finanziaria del Piano operativo regionale (POR) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) - intervenuta con decisione della Commissione C(2020) 8355/2020 ed integrato con le risorse rese disponibili in attuazione di quanto previsto dal citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; Tenuto conto, in particolare, che l'attuale dotazione del POR FESR FSE e' pari a euro 2.260.531.679,00 di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, e' pari a euro 274.452.971,80 per la parte FESR e ad euro 58.966.861,80 per la parte FSE; Tenuto conto, altresi', che l'originale dotazione del POC pari ad euro 720.807.555,11, puo' essere aumentata complessivamente di euro 240.163.543,89 per un valore complessivo di euro 960.971.099,00 - di cui 925.443.550,40 di risorse nazionali e 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale cosi' suddivise: euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987 ed euro 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR FSE, a seguito della diminuzione su tutti gli assi del Programma operativo (di seguito anche PO) del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% - approvata con decisione della Commissione C(2020) 8355/2020; euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE e euro 44.850.067,90 a valere sul FESR) derivanti dalla applicazione del citato art. 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; Tenuto conto, inoltre, che nella citata nota informativa per il CIPESS e' stato rappresentato che qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria del suddetto POR, l'Autorita' di gestione del programma inoltrera' apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-IGRUE) che provvedera' alle conseguenti operazioni contabili e che all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR FSE, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE; Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS e' stato proposto che, in applicazione del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente alla riprogrammazione del POC della Regione Calabria, si proceda alla riprogrammazione del PSC della Regione Calabria, con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo di 10,00 milioni di euro, pari all'importo indicato nella citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 sulla base dell'accordo siglato il 27 luglio 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Calabria a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC della Regione Calabria, approvato dalla citata delibera CIPESS n. 14 del 2021 ed integrato dalla citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, passerebbe da 3.922,54 milioni di euro a 3.912,54 milioni di euro; Considerato che sulla citata proposta di riprogrammazione del POC della Regione Calabria la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 aprile 2023; Considerato che la citata proposta di riprogrammazione del PSC della Regione Calabria e' stata sottoposta alla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, in data 6 giugno 2023; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»; Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita'; Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 5643-A del 9 giugno 2023 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera: 1. Riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 della Regione Calabria e assegnazione di risorse 1.1 E' approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 di competenza della Regione Calabria, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 1.2 La dotazione finanziaria del POC originariamente pari ad euro 720.807.555,11 viene integrata con euro 240.163.543,89 cosi' suddivisi: euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e euro 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR FSE, a seguito della diminuzione su tutti gli Assi del PO del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% - approvata con Decisione della Commissione C(2020) 8355/2020; euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE e euro 44.850.067,90 a valere sul FESR) derivanti dalla applicazione del citato articolo 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022; per un valore complessivo del Programma pari a euro 960.971.099,00. 1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.4 Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi, le azioni e gli indicatori, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. La struttura originaria del programma e' articolata in n. 13 «Assi prioritari» (corrispondenti agli assi prioritari dei programmi operativi finanziati a valere sui Fondi SIE) e n. 1 asse relativo all'assistenza tecnica. La proposta di riprogrammazione mantiene la suddetta struttura in n. 14 assi, prevedendo l'introduzione di n. 2 nuove azioni (9.3.8 e 9.3.6bis) a seguito delle recenti rimodulazioni. 1.5 La Regione Calabria, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR FSE, inoltrera' apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria del suddetto POR. Il MEF-IGRUE provvedera' alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR FSE, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE. 1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'asse assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma. 1.7 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del comma 7, art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata al 31 dicembre 2026. 1.8 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modifiche e integrazioni e dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021. 1.9 La Regione Calabria, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria 2.1 Il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria, approvato dalla delibera CIPESS n. 14 del 2021 ed integrato dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, e' ridotto, per un valore di 10,00 milioni di euro, da 3.922,54 milioni di euro a 3.912,54 milioni di euro. La riduzione e' riferita alla sezione speciale 2 del PSC che passa da 288,30 milioni di euro a 278,30 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2.2 Il piano, cosi' come aggiornato dalla presente delibera, e' soggetto alle regole di governance, alle modalita' di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 14 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria. 2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1110 |