Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA 30 maggio 2023 |
Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione. (Ordinanza n. 140). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale Sisma»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista, in particolare, l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5 del d.l. n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»; Considerata la condivisa necessita' di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticita', attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico; Dato atto che con un complesso lavoro che si e' svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione; Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attivita' e percio' soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, con la tecnica della novellazione, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione; Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si e' ritenuto opportuno di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia; Considerata l'esigenza di disciplinare in modo piu' completo la procedura di acquisto di immobile danneggiato dal sisma da parte del comune, integrando l'art. 6, comma 1, lettera a) del Testo unico della ricostruzione privata, che prevede che «[...]» Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprieta' o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per finalita' di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma»; Ritenuta l'esigenza di precisare in modo chiaro, attraverso l'integrazione dell'art. 19 del Testo unico della ricostruzione privata, che gli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che si allacciano alla rete pubblica principale possono essere realizzate dai privati, nell'ambito del contributo commissariale, anche ove attraversino proprieta' pubbliche; Considerata la necessita' di garantire regole certe ed omogenee nei rapporti tra cittadini committenti e professionisti incaricati in relazione ai tempi di esecuzione dell'incarico professionale relativo agli interventi di ricostruzione, attraverso una parziale modifica dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020; Considerato che l'art. 4 della legge speciale Sisma, come modificato e integrato dall'art. 3-ter della legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede, ai commi 7-ter e 7-quater, «al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA», che il Commissario straordinario possa, con i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, individuare le modalita' e le condizioni dell'erogazione di anticipazioni dell'IVA per gli interventi di ristrutturazione dal titolare di attivita' produttive, a valere sulla contabilita' speciale di cui al medesimo art. 4, comma 3; Ritenuto opportuno, a tali fini, istituire uno specifico «Fondo per le anticipazioni IVA» disciplinando le modalita' di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attivita' produttive soggette al versamento dell'IVA; Considerato che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che si applicano alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e che risulta pertanto necessario stabilire quali disposizioni normative comprese nel titolo richiamato possano risultare estranee per materia o confliggenti con le finalita' di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione e, in quanto tali, derogabili nell'esercizio dei poteri commissariali; Ritenuto altresi' opportuno, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, equiparare alle altre ordinanze speciali (O.S. n. 10 del 15 luglio 2021, O.S. n. 11 del 15 luglio 2021, O.S. n. 12 del 15 luglio 2021, O.S. n. 17 del 15 luglio 2021, O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 19 del 15 luglio 2021, O.S. n. 20 del 15 luglio 2021, O.S. n. 23 del 13 agosto 2021, O.S. n. 26 del 13 agosto 2021, O.S. n. 27 del 14 ottobre 2021) la previsione dell'affidamento di servizi sopra soglia tramite procedura negoziata; Ritenuto infine necessario, per ragioni di somma urgenza, applicare, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, le previsioni in materia di accordo quadro, contenute nell'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021, agli interventi gia' previsti dalle O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 43 del 31 dicembre 2022, relative alla ricostruzione del Comune di Castelluccio di Norcia; Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023;
Dispone:
Art. 1
Disciplina delle anticipazioni dell'IVA e del relativo recupero
1. Al fine di far fronte alle difficolta' finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e' autorizzata l'istituzione del «Fondo per le anticipazioni IVA», a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' istituito ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato art. 4, come modificato e integrato dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, nella misura di 35 mln di euro per l'anno 2023. 3. I soggetti aventi titolo al contributo per gli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' produttiva, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata di cui al precedente comma 1, possono presentare all'USR competente la domanda di anticipazione dell'IVA relativa al costo dell'intervento, unitamente alla richiesta di contributo o con separata domanda, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori. 4. L'USR provvede all'istruttoria e alla determinazione dell'anticipazione spettante che sara' concessa, nelle stesse forme e modalita' previste per il rilascio del contributo, con provvedimento del Vicecommissario - Presidente di Regione. 5. Con l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, l'USR provvede al recupero delle somme anticipate nella misura intera concessa ovvero, nei casi di mancata riapertura dell'attivita' produttiva o di riapertura in misura parziale ovvero di comprovata difficolta' economica documentata attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti, anche in misura ridotta attraverso la rateizzazione della restituzione dell'importo, entro un periodo non superiore a cinque anni, previa sottoscrizione di adeguate garanzie, secondo quanto disposto dall'USR competente. 6. Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario e' autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi con istituti di credito ed enti pubblici di garanzia finalizzati all'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti e ai costi dell'intervento chiesti a rimborso. 7. Con decreto commissariale sono disciplinate le modalita' di trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal «Fondo per le anticipazioni IVA» nonche' le procedure di recupero delle somme anticipate. |
| Art. 2 Modifiche e integrazioni agli articoli 23, 30, 42, 55 e 66 del testo unico della ricostruzione privata
1. All'art. 23 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente comma: «18. Per le finalita' di cui al presente articolo non e' consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. In tali casi si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 7.»; b) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: «Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonche', in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, il contributo massimo concedibile e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione con delocalizzazione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare le spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, l'acquisto o esproprio dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprieta' comprensivo di ed ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione e comunque fino al 30% del costo convenzionale, salvo diversa modalita' di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale.». 2. All'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 5 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprieta' comprensivo di ed ogni spesa conseguente nonche' per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprieta' dell'area al comune e delle spese consequenziali, oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la Valutazione della sicurezza di cui al comma 1, non puo' comunque essere superiore al 20% del contributo concedibile». 3. All'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici composti da piu' unita' immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unita' immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta e' imputato, comunque, al rappresentante comune ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.»; b) al comma 5, dopo la parola «Sisma,» e' aggiunto l'inciso: «ovvero dal consorzio con quelle di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Testo unico,»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Negli interventi di riparazione degli edifici composti da piu' unita' immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, il professionista incaricato assevera e attesta, sotto la propria responsabilita' ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unita' immobiliari da acquisire in assemblea con le modalita' previste dalla legge speciale Sisma, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresi', nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarita' dell'intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni possono essere imputati al condominio o al consorzio.». 4. Al comma 8 dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata dopo la parola «FAST» sono aggiunte le parole «non utilizzabile». 5. Al comma 3 dell'art. 66 del testo unico della ricostruzione privata dopo le parole «entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «previa trasmissione da parte del comune dell'attestazione che l'intervento risulti non conforme ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera y) del presente Testo unico». |
| Art. 3 Modifiche e integrazioni all'art. 19 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Al comma 4 dell'art. 19 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «sull'area di sedime di proprieta' del soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «o su proprieta' pubblica, per quanto strettamente necessario e autorizzato,». |
| Art. 4
Applicazione del contratto tipo a tutti gli incarichi professionali
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza 108 del 10 ottobre 2020 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ed e' obbligatorio, per tutti i contratti in essere, anche anteriori alla data del 1° dicembre 2020, ai fini della presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale, fermi restando i termini previsti.». |
| Art. 5 Deroghe al Titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 nella ricostruzione pubblica
1. Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalita' di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneita' di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: art. 47, fatta salva l'applicabilita' facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: «pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC»; art. 47-bis: «composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto»; art. 53: «semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici»; art. 55: «misure di semplificazione in materia di istruzione»; art. 55-bis: «regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale»; art. 56: «disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza»; art. 56-bis: «iniziative di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL»; art. 56-ter: «misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca»; art. 56-quater: «modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30». |
| Art. 6 Integrazione dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 in tema di affidamento di servizi
1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 e' aggiunta la seguente lettera c): «c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, e' consentito ricorrere, in presenza di motivata urgenza, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.». |
| Art. 7
Integrazioni all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021
1. All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, e' aggiunto, dopo l'art. 11, il seguente art. 11-bis: «Art. 11-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro). - 1. In considerazione della pluralita' e contestualita' degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore USR Umbria puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni gia' previste dalle ordinanze speciali n. 18 del 2021 e 43 del 2022, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.». |
| Art. 8
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 30 maggio 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830 |
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