Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 3 febbraio 2023
Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2023. (Ordinanza n. 134).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Considerato che:
l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera b) del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unita' di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione;
con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 e' stato sottoscritto il relativo Addendum;
con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e' stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 e' stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della «Convenzione»;
l'art. 5, §2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;
con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
con ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 e' stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia fino al 31 dicembre 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Considerato inoltre che:
il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita' di personale di cui la Struttura commissariale puo' avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche;
in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;
l'ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022»;
Visti altresi':
il comma 2, dell'art. 3, del decreto-legge n. 3 dell'11 gennaio 2023, a norma del quale «All'art. 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
l'art. 1, comma 739, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale «Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023»;
l'art. 1, comma 740, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai sensi del quale «Per le medesime finalita' di cui all'art. 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023»;
Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. A;
Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. B;
Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50, comma 8 e comma 9-quater, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 gennaio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata
della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, allegato alla presente ordinanza sotto la lett. A, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione e' integrata ed estesa fino 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato A-quinquies «Nuovo quadro economico 2023» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
 
Art. 2
Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata
della convenzione con Fintecna S.p.a.

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., allegato alla presente ordinanza sotto la lett. B, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2023 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo allegato «Quadro economico previsionale 2023» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
 
Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 4

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuita' dei rapporti di lavoro e della gestione delle attivita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 3 febbraio 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 734

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Avvertenza:
Le convenzioni e i relativi allegati, allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/