Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 30 dicembre 2022
Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica. (Ordinanza n. 131).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la Citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;
Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;
Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;
Ritenuto necessario introdurre una disposizione per armonizzare le disposizioni di cui al citato Testo Unico con quelle previste dalle ordinanze vigenti sino alla data del 31 dicembre 2022, in coerenza con il principio di imparzialita' a cui deve attenersi l'attivita' della pubblica amministrazione ed evitare trattamenti differenziati per fattispecie analoghe finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma;
Ritenuto necessario, altresi' di fissare nuovi termini per la presentazione delle istanze per la riparazione degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti;
Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative e della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione accentuate dalle numerose scadenze conseguenti agli adempimenti connessi o complementari alla ricostruzione privata;
Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonché quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un nuovo termine per entrambe le fattispecie, nonche' per analogo motivo prevedere la proroga del termine per l'applicazione alternativa del prezzario regionale di riferimento, quella relativa ai termini del cosiddetto SAL straordinario nonche' quella relativa ai termini per la sospensione delle attivita' di demolizione strutture temporanee;
Considerato che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private e' utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si.;
Ritenuto pertanto necessario sospendere la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalita' del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023;
Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalita' per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge giugno 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 117 del 2021 e dall'art. 6, comma 3 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 30 giugno 2022»;
Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilita' dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della situazione generatasi nel mercato dell'edilizia, anche a causa del difficile reperimento delle materie prime, nonche' del notevole incremento delle attivita' di gestione e programmazione dei lavori pubblici connesse al PNRR, particolarmente gravose soprattutto per i piccoli comuni meno strutturati dal punto di vista delle risorse umane, di accogliere le istanze, adeguatamente motivate, di proroga per i tempi strettamente necessari al completamento degli interventi;
Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020;
Tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, cosi' come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'allegato alla presente ordinanza, assunto al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0035471-P-29/12/2022;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10% «per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;
Ritenuto necessario, ai fini di una migliore pianificazione logistica, poter disporre di un complesso di risorse da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi affidati ad uno stesso soggetto attuatore»;
Ritenuto di adeguare la normativa prevista per la ricostruzione dei manufatti cimiteriali alle disposizioni previste dell'art. 12 del decreto-legge 186 del 2016;
Ritenuto inoltre, in considerazione della contingente situazione economica di prevedere un aumento delle rate stabilite dall'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 previste per la restituzione delle somme conseguenti a provvedimenti di revoca del contributo per la ricostruzione previste dello stesso provvedimento;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, nonche' della Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni transitorie e di coordinamento con il Testo Unico della
ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15
dicembre 2022

1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2022, i soggetti interessati hanno facolta', su esplicita richiesta all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nel Testo Unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, la cui entrata in vigore e' fissata al 1° gennaio 2023, finalizzate a garantire il ripristino del patrimonio immobiliare esistente alle condizioni precedenti alla data del sisma.
2. L'Ufficio speciale della ricostruzione da' seguito alla richiesta entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, tenendo conto delle indicazioni contenute nella specifica circolare interpretativa commissariale.
 
Art. 2
Termine per la presentazione delle domande per il contributo per la
riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi

1. Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023.
 
Art. 3
Proroga per la presentazione delle manifestazioni di volonta'
prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

1. Le manifestazioni di volonta' di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023.
2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volonta' di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del testo unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
 
Art. 4

Proroga termini per la sospensione delle attivita'
di demolizione strutture temporanee

1. Il termine gia' previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023.
 
Art. 5

Proroga del termine per l'applicazione alternativa
del prezzario regionale di riferimento

1. Nelle more dell'espletamento dei compiti assegnati all'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 1, della medesima ordinanza di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023.
 
Art. 6

Proroga termini SAL straordinario

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il «SAL straordinario» al fine di corrispondere alle straordinarie criticita' derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, e' prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura e' alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del Testo Unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
 
Art. 7
Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1-bis,
dell'art. 2, dell'ordinanza n. 123 del 2021

1. Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo art. 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa.
 
Art. 8

Operativita' della piattaforma GE.DI.SI

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione private e' utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si..
2. E' sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalita' del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023.
 
Art. 9

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 116
del 6 maggio 2021

1. Il termine gia' previsto dal comma 5-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, come introdotto dall'art. 14 dell'ordinanza 120 del 2021, gia' prorogato alla data del 30 giugno 2022 dall'art. 15 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, e alla data del 31 dicembre 2022 dall'art. 2 della ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022, e' stabilito alla data del 31 dicembre 2023. Conseguentemente le disposizioni previste dal richiamato comma 5-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 116 del 2021 restano valide sino alla nuova data individuata.
 
Art. 10
Termine per l'avvio dei lavori di cui previsti dall'ordinanza n. 104
del 23 dicembre 2020

1. Ai comuni, di cui all'allegato alla presente ordinanza, beneficiari dell'assegnazione dei contributi di cui all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020, che per cause ostative che hanno oggettivamente determinato una temporanea impossibilita' di attuazione degli interventi, e' concesso il termine indicato in allegato al fine di procedere all'avvio dell'esecuzione dei lavori.
 
Art. 11

Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Commissario, con proprio provvedimento, individua la regione cui conferire l'incarico di coordinamento».
2. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza 128 del 13 ottobre 2022 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 marzo 2023».
 
Art. 12

Superamento dei motivi ostativi successivi al decreto
di rigetto gia' intervenuto nel corso dell'anno 2022

1. Fermo restando il termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data del provvedimento di rigetto, inammissibilita' o archiviazione, gia' previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, le integrazioni alle domande per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilita' o archiviazione, per le quali nel corso dell'anno 2022 sia spirato il suddetto termine di 150 giorni, si intendono validamente presentate se depositate entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
 
Art. 13

Modifiche all'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020

Il comma 2 dell'art. 13 «Continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, integrato dall'art. 12 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
«2. La percentuale di cui al precedente comma e' elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale di ciascun intervento».
Sono abrogate eventuali disposizioni, anche contenute nelle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, in contrasto con la previsione come sopra modificata.
 
Art. 14

Ricostruzione manufatti cimiteriali

1. Negli interventi di ricostruzione post-sisma 2016, di loculi, cappelle edicole e manufatti funerari situati nei cimiteri dei comuni di cui all'allegato 1-2-2bis al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, lo stato legittimo del manufatto e' comprovato ai sensi dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ad essi si applica il principio di conformita' all'esistente di cui all'art. 12 del decreto-legge 189 del 2016 non essendo classificabili come interventi di nuova costruzione. In considerazione della particolare criticita' ed urgenza di tali interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, tali interventi possono essere realizzati anche in deroga alle disposizioni sanitarie vigenti previste dalla normativa cimiteriale.
 
Art. 15

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 59
del 31 luglio 2018

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 al comma 3, il numero «24» e' sostituito con «48».
 
Art. 16

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it);
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 234

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/