Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 9 giugno 2023
Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riferimento all'annualita' 2017, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», che introduce le «azioni», quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i criteri per la loro individuazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016, recante «Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 dicembre 2016, n. 291), il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi in via sperimentale in azioni che rivestono carattere conoscitivo ed integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della rendicontazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», con il quale e' stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 21, comma 17, della sopra citata legge n. 196 del 2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2022, n. 304 - Supplemento ordinario n. 44);
Visto il conseguente decreto 5 gennaio 2023, con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha provveduto, ai sensi dell'art. 21, comma 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, all'assegnazione delle disponibilita' di bilancio ai titolari delle proprie strutture di primo livello;
Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto ministeriale 5 gennaio 2023, ai sensi del quale sono state assegnate alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, tra le altre, le risorse relative alla missione 12 (regolazione dei mercati), programma 12.4 (vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori), capitolo 1228 «Restituzione di somme indebitamente versate in entrata», pari a 35.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
Considerato che con ordinanza n. 176 del 26 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', buon andamento, sussidiarieta' orizzontale, questioni di legittimita' costituzionale degli articoli: 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 ottobre 2022, n. 42), con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni normative indubbiate, nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e, in particolare, l'art. 3, concernente la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2018, n. 57), recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, ove si definiscono le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio nel numero di 60, si confermano le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio di cui all'allegato A) e si istituiscono le nuove Camere di commercio indicate nell'allegato B), entrambi parte integrante del medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 580 del 1993, come sostituito dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove si dispone, tra l'altro, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede l'assoggettamento delle Camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 28 ottobre 1984, n. 720;
Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale di bilancio, prot. n. 22450 del 26 gennaio 2023, con la quale si invitava ad avviare una ricognizione interna al fine di identificare il perimetro delle Camere di commercio interessate cosi' da procedere alla richiesta della documentazione attestante il diritto al rimborso, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 210/2022.
Preso atto della documentazione attestante i versamenti effettuati dalle Camere di commercio, trasmessa dall'Unioncamere con nota agli atti con prot. n. 81897 del 23 marzo 2023, e delle successive integrazioni documentali dell'11 aprile, del 20 aprile, del 31 maggio 2023, del 7 giugno 2023, del 8 giugno 2023, rispettivamente agli atti con prott. numeri 169435 e 169457 dell'11 maggio 2023, n. 188695 del 31 maggio 2023, n. 192194 del 7 giugno 2023, e n. 194785 del 9 giugno 2023;
Visti gli esiti dell'attivita' istruttoria condotta dalla competente Divisione II Sistema camerale;
Considerato che le disponibilita' di cassa del capitolo 1228 del corrente esercizio finanziario consentono di procedere alla liquidazione a favore delle Camere di commercio degli importi relativi alle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualita' 2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere immediatamente all'impegno e alla contemporanea erogazione degli importi dovuti per l'anno 2017 alle Camere di commercio di cui al Prospetto 1;
Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2023 al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo e' stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Alle Camere di commercio elencate nel sottostante prospetto 1 e' concesso il rimborso complessivo di euro 32.901.982,98, a ciascuna spettante, per l'anno 2017, secondo la misura indicata nel prospetto stesso:
Prospetto 1 - Importo rimborsi spettanti a ciascuna Camera di commercio

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il relativo onere grava sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2023, e ne e' autorizzato il pagamento.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2023

Il direttore generale: Romeo

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1198