Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 30 giugno 2023
Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016. Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023. (Ordinanza n. 60).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - come modificato dall'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49 - recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» ai sensi del quale e' previsto che per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del PNC, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
Visto l'art. 17 regolamento UE n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;
Vista l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, «Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilita'", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108», registrata dalla Corte dei conti in data 7 gennaio 2022, con il numero 10, come modificata dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022 e n. 37 del 13 ottobre 2022;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0017958-A-17/03/2023, con cui il responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza 16 dicembre 2021 n. 1, in esito alle concertazioni condotte con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha presentato una richiesta di rimodulazione degli interventi finanziati con ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», in quanto, a seguito dell'avanzamento dello sviluppo del primo livello di progettazione di fattibilita' tecnico economica degli interventi di cui e' finanziata la sola progettazione, si e' evidenziata la necessita' di rimodulare le previsioni del Programma per articolare singoli interventi in piu' stralci funzionali, al fine di velocizzare la loro realizzazione e renderla compatibile con le risorse messe a disposizione sia dall'art. 1, comma 514, della legge n. 197 del 22 dicembre 2022 sia dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti nell'ambito del contratto di Programma di Anas;
Vista l'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, «Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici.», registrata dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2023 con il numero 1231;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0027242-A-17/05/2023 trasmessa da Anas e avente ad oggetto «Richiesta di rimodulazione delle risorse assegnate agli interventi» in cui si chiede una rimodulazione della ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 514, della legge n. 197 del 22 dicembre 2022 e ripartite tra gli interventi con l'ordinanza n. 43/2023, per la necessita' di compensare modeste variazioni di costo determinatesi nei quadri economici degli interventi a seguito del completamento della progettazione per l'appalto;
Visto il decreto n. 54/PNC sisma del 19 giugno 2023 recante «Rimodulazione delle risorse assegnate agli interventi a valere sulla linea A4.4 - Strade statali con ordinanza n. 43/2023 avente ad oggetto "Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici."»;
Tenuto conto della presenza di economie a valere sugli interventi identificati con CUP F87H21010680001, F84E21008030001, F81B22001610001 e F57H23000360001 pari complessivamente ad euro 3.117.880,00, come dettagliato in allegato 2;
Rilevata la necessita' di autorizzare il maggiore costo degli interventi identificati con codici CUP F71B21007080001, F21B23000100001, F41B23000070001 pari complessivamente ad euro 3.117.880,00, come dettagliato in allegato 2, al fine di consentirne l'appalto entro i termini temporali previsti dai dispositivi reggenti il quadro dei relativi finanziamenti;
Ritenuto che a detti maggiori costi si possa fare fronte utilizzando le economie registrate dagli altri interventi della stessa misura;
Preso atto che sulla base delle gia' menzionate economie e dei maggiori costi rilevati per la realizzazione dei progetti sopra indicati, e' necessario provvedere alla rimodulazione degli importi gia' finanziati per la realizzazione degli interventi;
Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione delle modifiche su indicate, in ragione delle motivazioni poste a fondamento della citata nota del responsabile degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e nello specifico, l'art. 26, comma 7, del predetto decreto-legge n. 50/2022 che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ai sensi del quale «Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26.»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, con il quale, ai sensi del menzionato art. 10, comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, e' stata disciplinata la procedura di accesso e di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022;
Considerato che nell'ambito della procedura di recupero di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 e' stata presentata domanda per il ristoro delle risorse della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001;
Visto il decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre 2022, che approva l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero i cui dati procedurali e finanziari sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti;
Considerato che il decreto sopra citato, come dettagliato nel relativo allegato 1, assegna agli interventi della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001 risorse rispettivamente pari a euro 5.385.175,73 e euro 4.758.148,88;
Considerato che, pertanto, risultano disponibili nella Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'» economie complessivamente pari a euro 10.143.324,61;
Considerato che la rigenerazione della rete viaria dei territori interni dell'Appennino, quale componente fondamentale del sistema di mobilita', costituisce un presupposto imprescindibile per vivibilita', sviluppo e coesione territoriale, anche in applicazione dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare la qualita' della vita, la sicurezza ambientale e la competitivita' del sistema produttivo;
Considerata inoltre l'opportunita' di estendere l'efficacia delle azioni di rigenerazione viaria gia' avviate con la Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» integrando l'elenco degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete viabilistica di collegamento interregionale tra le quattro regioni e di distribuzione interna verso i centri abitati che costituiscono il tessuto sociale ed economico dei crateri sismici 2009 e 2016, a cui potranno essere assegnate risorse per il finanziamento della progettazione degli interventi o dei lavori di realizzazione di primi stralci esecutivi, anche risultanti da economie di altri interventi della Macro Misura A;
Vista la nota CGRTS-0026889-A-16/05/2023 con cui i sindaci dei Comuni di L'Aquila, Amatrice, Montereale, Accumoli, Norcia, Cascia, Arquata del Tronto, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano e Campotosto hanno chiesto di prevedere la definizione progettuale e la successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'ultimo lotto della strada statale n. 260 «Picente» nel tratto laziale tra Amatrice ed il confine regionale con l'Abruzzo;
Considerato che detto lotto completa l'adeguamento dell'intero itinerario della strada statale n. 260 «Picente» che collega la strada statale n. 4 «Salaria» ad Amatrice con l'autostrada A24 a L'Aquila, gia' individuato come prioritario nella Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'»;
Considerata inoltre la necessita' di garantire l'accessibilita' anche da nord ai crateri sismici 2009 e 2016 completando il sistema di pedemontane delle Marche che dalla strada statale 4 Salaria attraversano trasversalmente tutto il cratere collegando direttamente prima la s.s. 77 e poi la s.s. 76, prevedendo la definizione progettuale e la successiva realizzazione dei lavori per stralci funzionali dell'itinerario Fabriano - Sassoferrato - Pergola - Fossombrone, della pedemontana nord, che dalla S.S. 76 collega la E78;
Ritenuto di inserire gli interventi sopra individuati nella Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'» in ragione del loro rilevante valore trasportistico nell'ambito della rigenerazione del sistema di mobilita' delle aree appenniniche ricomprese nei crateri sismici 2009 e 2016, prevedendone il finanziamento della progettazione tramite l'utilizzo delle economie presenti sulla linea e complessivamente pari a euro 10.143.324,61;
Considerata quindi la necessita' di apportare modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022 e n. 43 del 23 marzo 2023;
Vista l'ordinanza n. 51 del 3 maggio 2023, avente ad oggetto «Modifiche all'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021, recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica"», registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2023 con il numero 1508;
Vista l'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, avente ad oggetto «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2», registrata in data 19 giugno 2023 con il numero 1789;
Ravvisata la necessita' di procedere alla correzione di refusi presenti nei testi emanati;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009 consigliere Mario Fiorentino;

Dispone:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 1 del 17 dicembre 2021
e rimodulazione delle risorse della legge di stabilita' 2023 di cui
all'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023

1. E' approvata l'integrazione dell'elenco degli interventi Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», come riportata in allegato 1;
2. E' autorizzata la rimodulazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 514, della legge n. 197 del 22 dicembre 2022, tra gli interventi della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale», come riportata in allegato 2;
3. Le risorse stanziate dal decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre 2022 per il recupero delle risorse della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della Sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001, e complessivamente pari a euro 10.143.324,61, sono riallocate sulla stessa Linea d'intervento A4.4, di cui all'ordinanza n. 1 del 2021;
4. Per quanto autorizzato ai commi 1 e 2, l'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, come modificato dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022, n. 37 del 13 ottobre 2022 e n. 43 del 23 marzo 2023, viene modificato con l'allegato n. 1 alla presente ordinanza.
 
Art. 2

Correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023
e 53 del 15 maggio 2023

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 51 del 3 maggio 2023, le parole «dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022»;
2. Il titolo dell'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023, e' integrato nel seguente modo: «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi delle sub misure A1.1 e A1.2»;
3. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 e' integrato nel seguente modo: «Sono approvati il quadro economico degli interventi delle sub misure A1.1 e A1.2 e gli strumenti attuativi delle sub misure A1.1 e A1.2, rispettivamente allegati sub 1) e sub 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale».
 
Art. 3

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 30 giugno 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2069

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/