Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 maggio 2023
Norme per l'impiego delle unita' che navigano ad effetto suolo.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e sua esecuzione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e, in particolare, l'art. 7-bis, che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si da' attuazione alle disposizioni di ordine tecnico contenute in risoluzioni, circolari, interpretazioni e raccomandazioni dell'IMO aventi carattere non obbligatorio o subordinate alla preventiva valutazione da parte dell'amministrazione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle unita' che navigano sia in modalita' dislocante che con ala in effetto suolo (wing in ground craft WIG);
Vista la circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG);
Considerato che nella circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018 si da' evidenzia della circostanza che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) hanno convenuto che qualsiasi unita' wing-in-ground (WIG) in grado di volare al di fuori dell'influenza dell'effetto suolo a un'altitudine superiore a 150 metri (unita' di tipo C), e' soggetta in tale volo alle regole e ai regolamenti dell'ICAO, mentre quelle con capacita' di sorvolo limitata, sono soggette solo al regime normativo marittimo;
Acquisito il parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), espresso con nota n. 49452 del 18 aprile 2023;
Rilevata la necessita' di definire, per la navigazione nazionale, i parametri di sicurezza per le unita' wing-in-ground (WIG) di bandiera italiana in navigazione a effetto suolo;
Rilevata la necessita' di fornire agli equipaggi di nazionalita' italiana conoscenze, competenze e formazione equivalenti a quelle stabilite dalla Convenzione STCW per gli ufficiali che operano su navi convenzionali, come previsto dalla circolare dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Con il presente decreto vengono recepite, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, le seguenti circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO):
a) MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, recante le linee guida per le unita' ad effetto suolo (wing in ground craft - WIG);
b) MSC/Circ.1162 del 20 maggio 2005, recante i principi generali e le raccomandazioni per le conoscenze, le competenze e la formazione degli ufficiali che operano sulle unita' che navigano sia in modalita' dislocante che con ala in effetto suolo (wingin ground craft WIG).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Amministrazione: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
b) organismo-WIG: l'ente tecnico di cui all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, autorizzato ad emettere il certificato di classe o, nel caso di unita' con classe multipla, ad effettuare le visite ai fini del rilascio o della convalida o del rinnovo dei certificati statutari per le WIG craft di tipo A;
c) WIG craft di tipo A: le unita' di cui al punto 4.45.1 della parte A della circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018, che possono operare solo in effetto suolo.
 
Art. 3

Campo di applicazione e limiti operativi

1. Il presente decreto si applica alle WIG craft di tipo A iscritte nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti italiani.
2. Le unita' di cui al comma 1 possono essere abilitate alla sola navigazione nazionale di cui all'art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
 
Art. 4

Compiti dell'Amministrazione

1. L'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) assicura, con appositi decreti, l'applicazione delle circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo-WIG, i compiti derivanti dall'applicazione del presente decreto;
c) autorizza gli enti tecnici di cui all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, ad operare in qualita' di organismi-WIG.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1759