Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 agosto 2023 |
Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria, primo semestre. Conferme e revoche. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and Resilience Facility» (di seguito il regolamento RRF); Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»; Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; Visto in particolare, il comma 369 del succitato art. 1, ai sensi del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022»; Tenuto conto che ai commi 500 e 501 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'anno 2023; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2023, n. 135 con il quale in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in «Altri ambiti», oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti, per i quali si e' proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente pari a euro 1.594.965.930,05 ed euro 720.254.060,99; Visto in particolare l'art. 9, comma 5, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, con il quale viene stabilito che all'esito della procedura di assegnazione delle risorse, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalita' previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi; Viste le note con le quali le amministrazioni statali istanti hanno trasmesso l'esito delle verifiche riguardanti i CIG lavori «attivi», riscontrati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui propri sistemi informativi e associati agli interventi ricompresi nel decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 2023 e, in particolare, per gli interventi in ambito PNRR, le note prot. n. 109882 del 25 luglio 2023 del Ministero dell'interno, prot. n. 121242 del 24 luglio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 2473 del 20 luglio 2023 del Ministero della salute, prot. n. 25501-P del 21 luglio 2023 del Ministero della cultura, prot. n. 825.U del 24 luglio 2023 del Ministero della giustizia, prot. 0100131 del 24 luglio 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. n. 37528 del 24 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. n. 0394706 del 26 luglio 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 2255 del 26 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; per gli interventi in «Altri ambiti» le note prot. n. 22817 del 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 20650 del 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 807.U del 20 luglio 2023 del Ministero della giustizia; prot. n. 22707 del 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 359 del 19 luglio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 4469 del 27 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prot. n. CGRTS - 38553 del 28 luglio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario del Governo, prot. 19919 del 28 luglio 2023 MIT - Direzione generale per le strade e le autostrade; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 372 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse del Fondo per il primo semestre 2023, le amministrazioni ricomprese nel decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 devono provvedere all'avvio delle procedure di affidamento entro il termine ultimo del 30 giugno 2023 e che, pertanto, l'eventuale rinuncia alle predette risorse deve avvenire entro la citata data; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, che prevede che gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo nel 2023; Ritenuta l'opportunita' di applicare il suddetto art. 5, comma 2, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, agli interventi per i quali e' pervenuta rinuncia formale, entro il 30 giugno 2023, all'assegnazione delle risorse del Fondo per il primo semestre 2023, allo scopo di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR; Viste le note con le quali e' pervenuta formale rinuncia entro il 30 giugno 2023 alle risorse assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 in particolare, la nota prot. n. 87554 del 26 giugno 2023, della Citta' metropolitana di Torino, con la quale e' pervenuta rinuncia per un intervento del Comune di Banchette; la nota prot. n. 67017/2023 del 26 giugno 2023 con la quale e' pervenuta rinuncia formale per un intervento della Citta' di Pomezia; la comunicazione prot. n. 92647 del 29 giugno 2023 con la quale e' pervenuta rinuncia formale per un intervento del Comune di Poggio Nativo, la nota prot. n. 64970 del 27 giugno 2023, con la quale e' pervenuta rinuncia formale per un intervento della Provincia di Salerno; la nota prot. n. 100940 del 29 giugno 2023 con la quale e' pervenuta rinuncia formale per un intervento della Citta' metropolitana di Milano; la nota prot. n. 17172/2023 del 30 giugno 2023 con la quale e' pervenuta rinuncia formale per sei interventi della Provincia di Lucca, le note prot. n. 84499/2023 e prot. n. 84507 del 29 giugno 2023 con le quali sono pervenute rinunce formali per quattro interventi del Comune di Forli', la nota prot. n. 2211 e la nota prot. n. 2214 del 28 giugno 2023 del Ministero della salute, Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, con la quale l'amministrazione comunica la rinuncia rispettivamente di sedici CUP della Regione Marche e undici Cup della Regione Basilicata; la nota prot. n. 3837 del 28 giugno 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale ci viene comunicato la rinuncia formale di cinque interventi di RFI; Vista la nota prot. n. 68/2023 del 29 giugno 2023 del Consorzio del Pesio con la quale, in relazione all'intervento identificato con il CUP D91B19001440001, avente CIG 9807712BF8, viene rettificata l'indicazione dell'importo richiesto al FOI da euro 13.559.716,86 a euro 9.394.655,35; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dispone la sospensione di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, con riferimento ai territori individuati nell'allegato 1 del medesimo decreto; Considerato che il medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, al comma 7 dell'art. 4 concernente «Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi», prevede che: «7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.»; Ritenuto opportuno, in via prudenziale di sospendere il procedimento di verifica di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, con riferimento agli interventi degli enti ricompresi nei territori di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 per i quali non risulta avviata la procedura di affidamento dei lavori nel primo semestre 2023 e che non abbiano presentato domanda di accesso al Fondo opere indifferibili, per il secondo semestre 2023; Considerata la necessita' di individuare, con riguardo agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, gli interventi per i quali non risulta riscontrato l'avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie;
Decreta:
Art. 1
Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse
1. In attuazione dell'art. 1, comma 375 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 (di seguito «decreto MEF»), sono approvati: a) l'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nel decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023 (di seguito «decreto RGS»), per i quali e' stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023, per complessivi euro 2.051.891.878,04 di cui euro 1.395.508.809,80 per interventi a valere sul PNRR ed euro 656.383.068,24 per interventi relativi ad altri ambiti; b) l'allegato 2 costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi ricompresi nel decreto RGS, per i quali e' pervenuta formale rinuncia entro il 30 giugno 2023 per complessivi euro 159.435.119,51, di cui euro 149.165.382,01 per interventi a valere sul PNRR e per euro 10.269.737,50 per interventi relativi ad altri ambiti; c) l'allegato 3 costituente parte integrante del presente decreto che contiene gli interventi degli enti di cui all'allegato 1 all'art. 1 del citato decreto-legge n. 61 del 2023 per i quali non risulta avviata la procedura di affidamento dei lavori nel primo semestre 2023 e per i quali, conseguentemente, si e' ritenuto di sospendere il procedimento di verifica di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto MEF per complessivi euro 1.083.663,52; d) l'allegato 4, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nel decreto RGS, per i quali non e' stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 30 giugno 2023, con conseguente indicazione delle relative risorse finanziarie che, per l'effetto, si rendono libere per complessivi euro 98.644.268,46, di cui euro 45.043.013,21 per interventi a valere sul PNRR e per euro 53.601.255,25 relativamente ad altri ambiti; e) l'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, che riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali istanti. 2. Con esclusivo riguardo agli interventi di cui all'allegato 3, le stazioni appaltanti devono avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023. Le amministrazioni titolari dei programmi, entro dieci giorni dal predetto termine, provvedono, con nota formale, a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni previste all'art. 9, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, fornendo attestazione che la proroga dell'avvio dei lavori non compromette parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi della misura PNRR e Piano nazionale complementare al PNRR di riferimento. 3. Con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi di cui al comma 2. |
| Art. 2
Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2023
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta
_______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/mo nitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr /fondo_opere_indifferibili/ |
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