Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2023 |
Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; Visto il medesimo art. 22-bis, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo; Visti i risparmi di spesa indicati nel documento di economia e finanza 2023 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione; Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel medesimo documento di economia e finanza 2023; Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo decidera' di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione della spesa; Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196/2009; Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa; Considerate le funzioni assegnate dalla legge al Comitato di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato che, ai fini del conseguimento di una specifica milestone della menzionata riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha adottato le linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblicate sul sito della RGS; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Obiettivi di spesa dei Ministeri
1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2023 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, i Ministeri, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, secondo quanto indicato nella tavola di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, le amministrazioni di cui al comma 1, propongono gli interventi di rispettiva competenza nei tempi e nei modi previsti al successivo art. 2, in termini di revisione: a) di politiche e di specifici interventi di settore, in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorita' strategiche del Governo; b) della modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza. 3. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione, relative ai settori di spesa di competenza, possono essere formulate con riferimento a: a) voci di spesa di natura corrente; b) voci di spesa di natura capitale, ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per la ricostruzione a seguito di calamita' naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti tale spesa non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato di cui al predetto allegato n. 1. 4. Ai fini di cui al presente articolo resta, in ogni caso, preclusa la possibilita' di formulare proposte aventi a oggetto la mera riduzione, anche lineare, delle dotazioni di bilancio o che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a legislazione vigente. |
| Allegato 1 Obiettivi di risparmio dei Ministeri in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e importo massimo di risparmio in conto capitale (milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Indicazioni per la presentazione delle proposte dei Ministeri
La Ragioneria generale dello Stato ha adottato e pubblicato sul proprio sito le linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi di revisione della spesa con lo scopo di supportare i Ministeri nel processo di analisi della spesa, formulazione delle proposte e monitoraggio delle misure adottate in legge di bilancio (1) . A tali linee guida si rinvia, sintetizzando in questa sede le indicazioni relative alle informazioni richieste per la presentazione delle proposte, integrandole in relazione alla valutazione dell'impatto finanziario e fornendo le istruzioni operative per la presentazione stessa delle proposte. 1. Individuazione e motivazione delle proposte Ciascuna amministrazione potra' formulare le proprie proposte con riferimento alle politiche e alle aree di spesa di propria competenza, indipendentemente dalla allocazione finanziaria dei relativi stanziamenti sul proprio bilancio o su altri stati di previsione. Le proposte finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di revisione della spesa possono consistere in uno o piu' interventi, legislativi o amministrativi, a ciascuno dei quali possono corrispondere uno o piu' capitoli di spesa e comprendono eventuali attivita' o interventi necessari e/o propedeutici all'attuazione delle misure di risparmio. Le proposte di revisione della spesa formulate da ciascun Ministero, in coerenza con gli obiettivi di risparmio assegnati e indicati nell'allegato 1 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono riguardare: a) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore, in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti e alle priorita' strategiche del Governo; b) la revisione della modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune tipologie di interventi che possono rispondere alle esigenze descritte: riorganizzazione degli uffici/strutture; semplificazione e/o modifica di procedure amministrative; abolizione o ridimensionamento di misure/programmi di spesa non efficaci o non piu' rispondenti a bisogni attuali; sfruttamento di sinergie con progetti programmati, a prescindere dalle fonti di finanziamento; ridimensionamento di attivita'/interventi i cui risultati possono risultare superati a seguito della realizzazione di progetti finanziati dal PNRR o dal piano complementare; recupero di efficienza determinato da un migliore utilizzo della tecnologia. Ai fini di una compiuta fattibilita' di ciascuna proposta, devono essere preventivamente considerati e valutati: 1) il cronoprogramma di attuazione degli interventi e delle azioni in essa compresi; 2) i fattori di rischio che possono condizionare l'attuazione delle misure proposte e delle eventuali misure propedeutiche. L'insieme di interventi e azioni che compongono la misura proposta, nonche' i fattori di rischio individuati e il cronoprogramma di attuazione, saranno parte del complessivo monitoraggio nell'ambito delle attivita' previste dagli accordi di cui all'art. 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Valutazione dell'impatto finanziario delle proposte Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si tiene conto delle regole di contabilita' nazionale (in particolare SEC 2010). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che: per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione e' valutato circa al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto; per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto della proposta di riduzione e', generalmente, valutato per un importo pari alla riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto; per le spese in conto capitale, l'impatto e' valutato sulla base della tipologia dei sottostanti interventi e del relativo profilo temporale dei flussi di cassa. 3. Schede proposte Le proposte devono essere corredate degli elementi informativi richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione tramite posta elettronica: «sintesi_proposte» (in excel); «scheda di presentazione_proposte» (in word). Le proposte di riduzione sono trasmesse da ciascun Ministero entro il 10 settembre 2023 alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze e, in formato elaborabile (word e/o excel), al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it 3.1 La scheda sintesi proposte La scheda «sintesi_proposte» (file formato excel) reca per ciascun Ministero la sintesi degli effetti finanziari delle proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato come segue: l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che identifica univocamente la proposta di riduzione (corrispondente a quello indicato nella scheda di presentazione della proposta); l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa; il numero del/i capitolo/i dello stato di previsione interessato; il numero dell'articolo/i piano/i gestionale del capitolo interessato; autorizzazione di spesa; l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente, previste dall'Amministrazione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2024-2026; gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2024-2025 e a decorrere dal 2026, in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e di indebitamento netto. 3.2 La scheda di presentazione proposte Il file «Allegato 2_scheda di presentazione proposte» (file formato word) dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna misura proposta. La scheda rileva gli elementi informativi necessari per l'esame della congruenza dell'obiettivo di spesa di ciascun Ministero, la coerenza con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio da parte della Ragioneria generale dello Stato e la predisposizione degli accordi di monitoraggio. La scheda si compone di una sezione relativa all'anagrafica della proposta e di tre parti relative a informazioni generali, quantificazione dell'impatto finanziario della proposta e cronoprogramma della proposta. Nel dettaglio la scheda contiene i seguenti elementi: anagrafica della proposta - parte A: il titolo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa; l'identificativo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa; il centro di responsabilita' amministrativa di riferimento (CDR); i contatti del referente della proposta: nominativo, ufficio, e-mail e telefono; informazioni generali della proposta - parte B: la descrizione, motivazione e capitolo/i interessati dalla proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio, nonche' l'analisi del programma di spesa su cui insiste la proposta di revisione; gli strumenti e gli interventi mediante i quali si intende conseguire l'obiettivo; altri soggetti esterni all'Amministrazione coinvolti nella proposta; gli elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta (es. descrizione di risultati di analisi svolte); gli effetti attesi in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati; gli eventuali fattori di rischio per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta; la realizzazione di studi di fattibilita' tecnico giuridica della misura; la proposta normativa eventualmente necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di revisione della spesa proposta; l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso del definanziamento di un fattore legislativo; quantificazione dell'impatto finanziario della proposta - parte C: gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2024 e 2025 nonche' a decorrere dal 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica; cronoprogramma della proposta e degli interventi in essa compresi - parte D: il cronoprogramma della proposta e di tutti gli interventi e azioni incluse in essa per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa.
Parte di provvedimento in formato grafico (1) «Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato» disponibili al link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Pubblicazioni/An alisi_e_valutazione_della_Spesa/la_revisione_della_spesa_del_bila ncio_dello_stato_/20230228_M1C1-102_Linee-Guida.pdf |
| Art. 2
Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa
1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' indicate nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto. 2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalita' perseguite e i relativi effetti in termini di beni e servizi prodotti, le attivita' e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa, e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica redatta secondo le modalita' e i contenuti previsti dall'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto della P.A., tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilita' nazionale SEC 2010, nonche' i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica. 3. Le proposte sono trasmesse, in formato elaborabile, al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 10 settembre 2023. |
| Art. 3
Esame delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero, la coerenza delle stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e verifica la correttezza della quantificazione dei conseguenti effetti finanziari. 2. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui all'allegato n. 1, agli esiti dei riscontri di cui al comma 1, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte. |
| Art. 4
Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa
1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini di risparmi di spesa. 2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attivita' che si intende attuare per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonche' tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi. Ciascun Ministro si impegna a fornire tali informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalita' previste nei medesimi accordi. 3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2024 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Con le stesse modalita' previste per gli accordi di monitoraggio, gli stessi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
| Art. 5
Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa
1. Con gli accordi di cui all'articolo precedente e' definito il monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attivita' previste per il conseguimento degli obiettivi e degli effetti in termini di beni e servizi erogati degli interventi disposti da ciascun Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno del triennio 2024-2026, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede e' definito nei medesimi accordi e comunque tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta e in coerenza con le modalita' in allegato 2, parte integrante del presente decreto. 3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo di ciascun anno del triennio 2025-2027 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2024-2026 in termini finanziari e di beni e servizi erogati e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi. |
| Art. 6
Programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa
1. Il Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla revisione della spesa, di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di revisione, analisi e valutazione della spesa, predispone un piano di rafforzamento strutturale e sistematico di tali attivita' destinato ai Ministeri. A tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di assegnazione delle risorse per potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, indica in apposite linee guida i criteri e le metodologie per la realizzazione di piani triennali per l'analisi e valutazione della spesa, presentati da ciascun Ministro e funzionali alla predisposizione delle proposte formulate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio. |
| Art. 7
Gruppi di lavoro
1. Per favorire l'attuazione delle attivita' del presente decreto e l'aggiornamento delle linee guida della Ragioneria generale dello Stato per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa, possono essere costituiti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi gruppi di lavoro interministeriali tra i Ministeri e il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 8
Valutazione personale dirigente del Ministeri
1. Per il triennio 2024-2026, nell'ambito del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra gli obiettivi previsti all'art. 5, comma 1, lettera a) del predetto decreto, e' incluso da parte di ogni Ministero un apposito obiettivo avente ad oggetto l'analisi, la valutazione e la revisione della spesa. Il rispetto del predetto obiettivo e' subordinato al conseguimento da parte del Ministero dei risparmi di spesa di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Per il triennio 2024-2026, limitatamente alle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa di cui all'art. 2 del presente decreto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento agli eventuali risparmi di spesa strutturali effettivamente conseguiti, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto, verificati a consuntivo ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. L'incentivazione, di cui al primo periodo non puo' essere superiore al 20 per cento del trattamento fisso e continuativo delle amministrazioni interessate. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti |
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